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Provvedimento del 25 febbraio 2021 [9568061]

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[doc. web n. 9568061]

Provvedimento del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione nelle date del 25 e del 26 febbraio 2019, a corredo di articoli pubblicati nei siti web www.lastampa.it, www.ilsecoloXIX.it e www.lasentinella. gelocal.it  riconducibili a Gedi News Network S.p.A., di immagini ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 23 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 31 ottobre 2019 con il quale l’Autorità ha adottato nei confronti di Gedi News Network S.p.A. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini aventi le caratteristiche sopra individuate, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a limitare la visibilità dello stato di costrizione nel quale appaiono i soggetti ritratti all’interno di essa;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, astenendosi dal ritrarre persone in stato di arresto senza il loro consenso – a meno che ciò non risulti giustificato da motivi di interesse pubblico o da comprovati motivi di giustizia e polizia – o con ferri o manette ai polsi;

l’art. 114 comma 6-bis, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione di immagini di persona privata della libertà personale ripresa con ferri o manette ai polsi o con altro mezzo di coercizione fisica, salvo che vi sia il consenso della medesima;

l’art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi…”;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità degli interessati, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro formale all’Autorità nel termine indicato nel predetto provvedimento, pur se da verifiche effettuate successivamente alla notifica di esso si è potuta riscontrare l’avvenuta sostituzione delle immagini contestate con delle fotografie generiche;  

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Gedi News Network S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi nelle immagini pubblicate con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), nonché nella mancata comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria (art. 157 del Codice);

VISTA la comunicazione del 18 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento ha invocato l’applicabilità al termine previsto per la presentazione di deduzioni difensive della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 con la quale Gedi News Network S.p.A., nel formulare richiesta di essere audita dall’Autorità, ha rappresento che:

il mancato riscontro al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento notificato dall’Autorità è stato determinato da un “involontario ed accidentale errore di comunicazione interno agli uffici amministrativi dell’editore e non ad una volontà di sottrarsi all’ordine” impartito da essa e che tale circostanza è confermata dal fatto che Gedi News Network ha provveduto a dare puntuale esecuzione a detto provvedimento rimuovendo, a far data dal 4 novembre 2019, le fotografie contestate sostituendole con immagini diverse;

le immagini pubblicate “riprendevano il momento della conduzione dei due accusati di omicidio presso la casa circondariale di (…) e costituivano un pertinente ed essenziale commento visivo alla correlata descrizione giornalistica offerta, in forma sostanzialmente analoga, da tutte le testate editoriali” che si sono occupate della vicenda;

tali fotografie erano peraltro correlate ad un video diffuso dalle forze dell’ordine in allegato ad un comunicato stampa relativo allo svolgimento dell’operazione di arresto avvenuta a seguito del tentativo di fuga dei due giovani indiziati dell’omicidio e tale circostanza ha indotto a ritenere che “si tratta[sse] di notizia di estremo interesse pubblico alla quale doveva essere riservata una particolare attenzione (…) sotto il profilo informativo”;

la pubblicazione è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia, ed in particolare degli artt. 5 del Regolamento, 137 del Codice e 6 e 8 delle Regole deontologiche, in quanto le immagini diffuse non contenevano elementi tali da risultare lesive della dignità dei soggetti ritratti che, a fronte dell’interesse pubblico generato dalla vicenda nella quale sono stati coinvolti e nella quale ha trovato la morte un loro coetaneo, non può essere ritenuta prevalente sul legittimo esercizio del diritto di cronaca finalizzato a denunciare “il clima di allarme sociale che si respirava in quei giorni (…) in ragione dell’uccisione di” un giovane ragazzo, nonché “quale testimonianza dell’eccesso di spregiudicatezza e di spavalderia con cui i due giovani sembrava avessero affrontato l’arresto e il significato morale, prima ancora che penale”, dell’atto commesso;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 28 luglio per lo svolgimento dell'audizione richiesta dal medesimo;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 28 luglio 2020 nel corso della quale il titolare del trattamento, unitamente ad altro titolare facente parte dello stesso gruppo societario e destinatario anch’esso delle misure disposte dall’Autorità, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico ed ha richiamato gli argomenti già dedotti nelle note difensive precedentemente trasmesse, precisando di aver provveduto ad eseguire il provvedimento di limitazione provvisoria subito dopo la ricezione di esso, pur non avendo fornito un riscontro formale a causa di un disguido interno, e rilevando la rispondenza all’interesse sociale della pubblicazione delle immagini dei soggetti indagati per il grave crimine oggetto di cronaca;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame effettuato nel merito in esito ad una più compiuta istruttoria, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Gedi News Network S.p.A. attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti un grave fatto di cronaca, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia), principio richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (cfr. art. 12 delle Regole deontologiche);

la diffusione di tali informazioni, nel caso in esame, poteva reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a conoscere notizie collegate all’efferato omicidio di un giovane ragazzo avvenuto in circostanze particolari;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione di immagini nelle quali i soggetti sospettati di essere gli autori del fatto descritto sono stati ritratti, in concomitanza dell’arresto, con le manette ai polsi e con al loro fianco gli operatori delle forze dell’ordine, dunque in un contesto di limitazione della libertà personale la cui pubblicazione può ritenersi lecita solo in presenza di presupposti specifici individuati, in particolare, nella necessità di segnalare abusi (cfr. art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche) o nel consenso dell’interessato (art. 114, comma 6-bis c.p.p.);

le fotografie pubblicate non appaiono integrare gli estremi di una delle scriminanti descritte, né pare potersi dedurre un consenso tacito per effetto dell’atteggiamento assunto dagli stessi al cospetto dei giornalisti e delle telecamere;

si trattava, infatti, di una situazione particolare che coinvolgeva ragazzi di giovanissima età sui quali pendeva il sospetto di essere gli autori di un grave crimine e riguardo ai quali l’eventuale atteggiamento spavaldo tenuto a cospetto dei giornalisti non poteva di per sé leggersi quale consenso alla successiva diffusione di immagini raffiguranti una condizione di oggettiva privazione della libertà che, come tale, può ritenersi lesiva della dignità personale;

il pregiudizio derivante dalla pubblicazione di immagini di questo tipo risulta del resto amplificato “tenuto conto della particolare potenzialità lesiva (…) connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”, motivo quest’ultimo in ragione del quale “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti [ovvero il principio di essenzialità dell’informazione] nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834);

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da apparire in contrasto con i principi di liceità e correttezza del trattamento, ha inteso arginare il rischio di un ulteriore pregiudizio per i diritti dei soggetti ritratti nel tempo necessario allo svolgimento di una completa istruttoria da parte dell’Autorità in esito alla quale si reputa che detto trattamento sia stato effettuato in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche, non risultando essenziale, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione di immagini idonee a rappresentare i protagonisti in una evidente condizione di privazione della libertà personale, potendosi raggiungere la medesima finalità ricorrendo ad una “riquadratura” delle stesse tale da escludere la diffusione di dettagli non necessari, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, a fronte della situazione rappresentata, non si reputano ravvisabili nel caso di specie i presupposti individuati da tale articolo per giustificare il trattamento dei dati ivi descritti;

RITENUTO che, nel caso di specie:

la diffusione di immagine prive di misure idonee ad escludere la visibilità di dettagli non essenziali, quali lo stato di costrizione in cui si trovavano i soggetti ritratti, sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8 delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

la mancata comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento notificata dall’Autorità si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e dall’art. 157 del Codice e che come tale risulta sanzionabile ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e) e 166, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il titolare del trattamento ha rappresentato di non avere agito con l’intento di ledere gli altrui diritti, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad una vicenda grave che ha coinvolto ragazzi molto giovani nel duplice ruolo di vittima e di autori del fatto descritto e che, in considerazione di ciò, costituiva un’informazione di sicuro interesse pubblico anche con riferimento ai dettagli pubblicati;

il convincimento circa la correttezza del proprio operato derivava inoltre, secondo quanto eccepito dalla resistente nel corso del procedimento, dal fatto che le medesime immagini erano state diffuse da numerose testate sia cartacee che telematiche e che le stesse forze dell’ordine avevano provveduto a diffondere un video nel quale erano contenuti frammenti relativi allo svolgimento delle operazioni di arresto;

l’editore ha comunicato di aver provveduto, successivamente alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria, a sostituire le fotografie oggetto di contestazione con immagini di tipo diverso, pur non avendo fornito un riscontro formale all’Autorità per un disguido interno;

quest’ultima circostanza è stata effettivamente constatata dall’Ufficio nei giorni successivi all’adozione del provvedimento tramite la verifica dell’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di contestazione, circostanza che vale a confermare l’assenza di dolo in capo al titolare del trattamento nel mancare alla comunicazione dovuta;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero l’assenza di dolo, la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Gedi News Network S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, nonché con riguardo alla necessità di rispettare l’obbligo di fornire tempestivamente all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a) del Regolamento e 157 del Codice;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Gedi News Network S.p.A. la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Gedi News Network S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, nonché con riguardo alla necessità di rispettare l’obbligo di fornire tempestivamente all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a) del Regolamento e 157 del Codice;

c) ritiene che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

d) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Gedi News Network S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei