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Provvedimento del 25 febbraio 2021 [9568103]

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[doc. web n. 9568103]

Provvedimento del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 79 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 24 ottobre 2019, nel sito web www.notizie.tiscali.it riconducibile a Tiscali Italia S.p.A., di immagini e video ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 23 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 25 ottobre 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Tiscali Italia S.p.A. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini aventi le caratteristiche sopra individuate, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a limitare la visibilità dello stato di costrizione nel quale appaiono i soggetti ritratti all’interno di essa; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 31 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, astenendosi dal ritrarre persone in stato di arresto senza il loro consenso – a meno che ciò non risulti giustificato da motivi di interesse pubblico o da comprovati motivi di giustizia e polizia – o con ferri o manette ai polsi;

l’art. 114 comma 6-bis, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione di immagini di persona privata della libertà personale ripresa con ferri o manette ai polsi o con altro mezzo di coercizione fisica, salvo che vi sia il consenso della medesima;

l’art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi…";

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità degli interessati, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;
VISTA la nota del 25 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 7 novembre 2019 con la quale Tiscali S.p.A. ha comunicato di aver:

pubblicato di propria iniziativa un articolo corredato di parte dei contenuti contestati – precisamente immagini – mentre la restante parte dei predetti contenuti, ovvero il video diffuso, ha formato oggetto di “di automatica pubblicazione nel sito della società sotto forma di due notizie distinte, attraverso un feed automatico che permette a Tiscali di pubblicare, direttamente nel proprio portale, notizie di rilievo provenienti da editori terzi, con i quali ha debitamente rinegoziato e sottoscritto contratti di fornitura di contenuti editoriali”;

provveduto, non appena ricevuta la notifica del provvedimento, “a rimuovere la notizia di prima parte contenente le immagini seppur, prima della pubblicazione, (…) aveva provveduto ad oscurare gli strumenti di costrizione (manette)”, disponendo altresì la rimozione di “ambedue le notizie provenienti da terze parti, riportanti video che evidenziano uno stato di costrizione fisica di un indagato”;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Tiscali Italia S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi nelle immagini pubblicate con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la comunicazione del 3 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento ha chiesto di essere audito dall’Autorità, nonché la nota del 23 marzo 2020 con la quale Tiscali Italia S.p.A. ha rappresentato:

preliminarmente, che la condotta contestata nella comunicazione di avvio del procedimento andrebbe inquadrata nella cornice della disciplina dei fornitori dei servizi di hosting di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, tenuto conto del fatto che la società da un lato agisce come testata giornalistica on line “pubblicando contenuti editoriali propri a firma dei propri redattori” e dall’altro ospita “sul proprio dominio e su spazi dedicati, contenuti editoriali di testate giornalistiche terze rispetto a Tiscali”, processo quest’ultimo che avviene attraverso la “raccolta di feed automatici di società terze che vengono trasmessi in formato XML, con l’obbligo di citare e specificare la fonte editoriale di provenienza”;

con specifico riferimento al video pubblicato in data 25 ottobre 2019 – che ritraeva uno dei soggetti accompagnato verso l’auto della polizia – che “la fonte, come si poteva evincere direttamente dalla propria pagina web, non è riconducibile direttamente a Tiscali come redattore”, ma a MAK Multimedia “Adnkronos [S.r.l., di seguito Adnkronos], società di stampa multicanale, che ha con [Tiscali] un rapporto per la fornitura e pubblicazione di diversi contenuti editoriali” disciplinato tramite apposito contratto; in tale caso pertanto Adnkronos agisce “in qualità di content provider, fornendo e pubblicando direttamente ed in maniera automatica propri contenuti editoriali su una sezione dedicata nella homepage del portale web di Tiscali”;

che, sulla base dell’accordo intercorso tra Tiscali ed Adnkronos, la responsabilità in ordine all’esattezza ed alla veridicità dei contenuti pubblicati, oltreché alla non contrarietà di essi a norme di legge e regolamento ivi incluse le disposizioni in materia di privacy, ricadrebbe interamente sulla seconda, tenuto anche conto del fatto che “il numero complessivo dei contenuti pubblicati da Adnkronos è di circa 200 al giorno (…) il che rende alquanto difficile ed improbabile un controllo continuo e specifico sulla conformità con quanto previsto dall’Accordo da parte di Tiscali”;

che i dati relativi alle notizie di rilievo sono trasmessi in tempo reale tramite feed automatico “su un repository di Tiscali (all’interno del [relativo] server) che, tramite una procedura di backend, genera automaticamente, per ogni singola notizia trasmessa da Adnkronos, i singoli URL con il dominio Tiscali” con ciò dimostrando che detti contenuti vengono pubblicati nella pagina web di quest’ultima senza che vi sia un preventivo controllo “umano e/o informatico”;

che, con riferimento invece alle immagini pubblicate direttamente da Tiscali a corredo di un articolo a firma di un proprio redattore, le stesse sono state previamente pixelate “sulla parte da cui si poteva evincere lo stato di fermo dei protagonisti” e che, in ogni caso, l’agenzia di stampa dalla quale sono state acquisite (Ansa) avrebbe dovuto, sulla base del contratto intercorrente tra le parti, fornire dei contenuti “già in linea con la normativa vigente”;

che tale attività, per le modalità con le quali si svolge, non sembra riconducibile a nessuna delle tipologie di trattamento individuate dall’art. 136 del Codice in quanto Tiscali agirebbe, rispetto ai contenuti così pubblicati, in qualità di hosting provider e ad essa troverebbero pertanto applicazione le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003 che stabiliscono, salvo alcune specifiche deroghe, un regime di sostanziale irresponsabilità conseguente all’assenza di un obbligo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate;

nel merito delle contestazioni, che la notizia pubblicata era di rilevante interesse pubblico in considerazione della ”originalità del fatto, [del]la particolarità dei modi in cui è avvenuto e soprattutto [del]l’impatto emotivo e sociale che ha avuto sull’opinione pubblica” e che il trattamento effettuato è avvenuto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia tenuto conto del fatto che le immagini pubblicate nella home page di Tiscali sono state oscurate “nelle parti in cui ritraevano i soggetti con le manette ai polsi” e che le immagini del video invece ritraevano “il soggetto da molto lontano rispetto all’obiettivo mentre (…) veniva accompagnato verso la macchina della polizia” non consentendo così di evidenziare elementi chiari e specifici;

che il provvedimento dell’Autorità è stato in ogni caso prontamente eseguito mediante l’interruzione del relativo trattamento, rilevando che “la prima apparizione sul sito delle immagini opportunamente pixelate è del 25 ottobre 2019 alle ore 18:25:43” e che “il video già alle 9:50:49 del 26 ottobre 2019 non era più presente sulla Homepage di Tiscali” da cui deriva che lo stesso “risulta essere stato on line solo nelle ore notturne (…) riducendo significativamente la possibile visione della notizia”;

che la società ha chiuso “9 degli ultimi 10 esercizi di bilancio con un risultato netto fortemente negativo”, quale effetto di una generale crisi che ha investito il settore delle telecomunicazioni con particolare riguardo alle imprese di medie e piccole dimensioni, rilevando dunque l’elevato rischio che l’eventuale irrogazione di una sanzione avrebbe per l’attività della società;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 28 luglio 2020 per lo svolgimento dell’audizione;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 28 luglio 2020 nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico ritenendo non sussistenti, nel caso di specie, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, con riguardo alle eccezioni sollevate da Tiscali Italia S.p.A. relativamente all’applicabilità al caso di specie della disciplina sul commercio elettronico, che:

con riguardo alle immagini pubblicate a corredo dell’articolo riconducibile alla testata gestita da Tiscali, il relativo trattamento, benché le immagini siano state acquisite da un’agenzia di stampa nazionale, appaiono rientrare, a tutti gli effetti, nell’ambito di una scelta editoriale compiuta dalla società resistente che ha infatti affermato di aver provveduto, anteriormente alla pubblicazione, all’oscuramento della parte nella quale risultavano visibili le manette;

in riferimento, invece, al video pubblicato nella propria home page la società ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver operato, con riferimento alla diffusione di esso, in qualità di hosting provider, escludendo con ciò la propria responsabilità e riconducendo quest’ultima interamente in capo ad altro soggetto, ovvero Adnkronos, peraltro citato espressamente quale fonte della notizia all’interno dell’apposito spazio dedicato alla pubblicazione dell’informazione;

a supporto di quanto rappresentato, il titolare del trattamento ha richiamato l’esistenza di uno specifico accordo intercorrente tra le parti – e prodotto in copia in allegato alla memoria depositata – fondato sull’impegno da parte del fornitore di garantire “l’esattezza, veridicità e non contrarietà alla legge dei contenuti forniti” in modo tale da sollevare Tiscali dalla relativa responsabilità, tenuto conto del fatto che detti contenuti, anche in ragione delle caratteristiche con le quali ne viene effettuata la pubblicazione, non sarebbero verificabili ex ante dalla medesima;

tuttavia, gli elementi emersi nel corso del procedimento sia con riguardo alle modalità tecniche con le quali sono state pubblicate le immagini – ovvero tramite feed automatico su un URL di dominio Tiscali – che con riferimento al contenuto dell’informativa pubblicata sul sito www.notizie.tiscali.it non appaiono confermare in modo incontrovertibile quanto dichiarato dalla resistente;

la pubblicazione del video è infatti avvenuta nel sito di proprietà di Tiscali Italia S.p.A., dedicato specificamente alla diffusione di notizie di cronaca, e l’informativa sul trattamento dei dati personali ivi pubblicata indica espressamente quest’ultima come titolare del trattamento dei dati personali raccolti ed utilizzati, fornendo anche indirizzi di contatto riconducibili alla medesima ed utilizzabili da parte degli utenti ai fini dell’esercizio dei diritti loro riconosciuti da Regolamento;

l’accordo negoziale intercorso tra Tiscali Italia S.p.A. e MAK Multimedia Adnkronos S.r.l., inoltre, sebbene contenga disposizioni finalizzate a sollevare la prima da eventuali responsabilità derivanti dalla violazione dei diritti di terzi – quali diritti di proprietà intellettuale – attribuisce alla resistente il potere di individuare in modo insindacabile le modalità di pubblicazione e diffusione dei contenuti, ivi inclusa la scelta di sospendere o interrompere la pubblicazione già eseguita, e pone in capo ad entrambe le società l’obbligo di garantire la conformità del trattamento dei contenuti pubblicati alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; 

gli elementi sopra indicati, che potrebbero al più portare ad individuare un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati in capo a Tiscali Italia S.p.A. ed a MAK Multimedia Adnkronos S.r.l., non appaiono tali da escludere in capo alla resistente la responsabilità dei contenuti diffusi attraverso il proprio sito;

laddove Tiscali Italia S.p.A. intenda definire in modo diverso il trattamento di contenuti forniti da terzi, ma comunque pubblicati nel proprio sito sulla base di modalità stabilite dalla medesima, sarà tenuta a regolamentare la predetta pubblicazione in termini tali da evidenziare la riconducibilità degli stessi anche (o solo) ad altri soggetti, dando altresì adeguata informativa a tali profili e fornendo i canali di contatto dei soggetti ai quali indirizzare eventuali segnalazioni relative ai contenuti pubblicati e/o istanze di esercizio dei diritti riconosciuti agli utenti dal Regolamento;

RILEVATO, con riguardo al merito della vicenda e sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Tiscali Italia S.p.A. attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti un grave fatto di cronaca, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia), principio richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (cfr. art. 12 delle Regole deontologiche);

la diffusione di tali informazioni, nel caso in esame, poteva reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a conoscere notizie collegate all’efferato omicidio di un giovane ragazzo avvenuto in circostanze particolari;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione di immagini nelle quali i soggetti sospettati di essere gli autori del fatto descritto sono stati ritratti, in concomitanza dell’arresto, con le manette ai polsi e con al loro fianco gli operatori delle forze dell’ordine, dunque in un contesto di limitazione della libertà personale la cui pubblicazione può ritenersi lecita solo in presenza di presupposti specifici individuati, in particolare, nella necessità di segnalare abusi (cfr. art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche) o nel consenso dell’interessato (art. 114, comma 6-bis c.p.p.);

le immagini contestate non appaiono integrare gli estremi di alcuna delle scriminanti sopra descritte ed il pregiudizio derivante dalla pubblicazione delle stesse risulta del resto amplificato “tenuto conto della particolare potenzialità lesiva (…) connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta», motivo quest’ultimo in ragione del quale “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti [ovvero il principio di essenzialità dell’informazione] nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834); 

tali conclusioni non appaiono neppure superabili in virtù delle argomentazioni dedotte dal titolare del trattamento nelle proprie difese relativamente alle misure tecniche adottate ab origine per l’oscuramento delle manette, ovvero la pixelatura delle immagini in corrispondenza di queste ultime, risultando chiara, dalla struttura complessiva delle fotografie pubblicate, la situazione nella quale i soggetti si trovavano; il predetto accorgimento tecnico non risultava infatti sufficiente, anche per le modalità con le quali è stato apposto, ad impedire di riconoscere la presenza di vincoli ai polsi dei soggetti arrestati, potendo a contrario apparire idoneo ad attirare maggiormente l’attenzione del lettore su tale dettaglio;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini, anche contenute nel video, con modalità tali da apparire in contrasto con i principi di liceità e correttezza del trattamento, ha inteso arginare il rischio di un ulteriore pregiudizio per i diritti dei soggetti ritratti nel tempo necessario allo svolgimento di una completa istruttoria da parte dell’Autorità in esito alla quale si reputa che detto trattamento sia stato effettuato in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche, non risultando essenziale, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione di immagini idonee a rappresentare i protagonisti in una evidente condizione di privazione della libertà personale – e che si appalesa come tale a prescindere dalle misure tecniche in concreto adottate dall’editore – potendosi raggiungere la medesima finalità ricorrendo ad una “riquadratura” delle stesse tale da escludere la diffusione di dettagli non necessari, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, a fronte della situazione rappresentata, non si reputano ravvisabili nel caso di specie i presupposti individuati da tale articolo per giustificare il trattamento dei dati ivi descritti;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di immagine prive di misure idonee ad escludere la visibilità di dettagli non essenziali, quali lo stato di costrizione in cui si trovavano i soggetti ritratti, sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8 delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il titolare del trattamento ha rappresentato di non avere agito con l’intento di ledere gli altrui diritti, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad una vicenda grave che ha coinvolto ragazzi molto giovani nel duplice ruolo di vittima e di autori del fatto descritto e che, in considerazione di ciò, costituiva un’informazione di sicuro interesse pubblico anche con riferimento ai dettagli pubblicati;

il convincimento circa la correttezza del proprio operato derivava inoltre, secondo quanto eccepito dalla resistente nel corso del procedimento, dal fatto che l’immagine diffusa era stata fornita alla medesima da un’agenzia di stampa nazionale sulla base di un apposito contratto, circostanza quest’ultima che, oltre all’ampia diffusione avuta dalle stesse immagini in numerose testate di rilievo nazionale, si reputava idonea a dare affidamento circa la liceità del relativo trattamento;

l’editore ha dichiarato di aver provveduto a dare tempestiva attuazione al provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento attraverso la rimozione del video e delle immagini che quindi sono state visualizzate nel proprio sito per un lasso di tempo limitato;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero l’assenza di dolo, l’adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria nei tempi consentiti dalle circostanze dedotte dal medesimo, il limitato lasso di tempo durante il quale le immagini contestate sono rimaste visibili – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Tiscali Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali lesivi della dignità dei soggetti ritratti, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione della stessa ai fini di un suo eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Tiscali Italia S.p.A. la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Tiscali Italia S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) ritiene che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

d) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Tiscali Italia S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei