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Provvedimento del 25 ottobre 2019 [9199034]

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[doc. web n. 9199034]

Provvedimento del 25 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 25 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che in data 25 ottobre 2019, ad una prima verifica, risultano pubblicate sui seguenti siti:

• www.ilmessaggero.it edito da Messaggero S.p.A.;

• www.repubblica.it edito da GEDI Gruppo editoriale S.p.A.;

• www.tgcom24, edito da RTI S.p.A. Gruppo Mediaset;

• www.tiscalinotizie.it, edito da Tiscali Italia S.p.A.;

• www.corriere.it, edito da RCS Mediagroup S.p.A.;

• www.tg3.rai.it, edito da Rai – Radio televisione italiana S.p.A.

immagini, in alcuni casi contenute all’interno di video, ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 24 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

VISTO in particolare l’art. 8 delle Regole deontologiche il quale prescrive che:

“Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine” (comma 1);

“Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato” (comma 2);

“Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi” (comma 3);

VISTO l’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale, il quale vieta "la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all´art. 42-bis, comma 4, prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";

RILEVATO che le immagini così diffuse ritraggono i soggetti sopra indicati senza l’adozione di adeguate misure volte a limitarne la visibilità, risultando in tal modo in contrasto con le disposizioni sopra citate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), nei confronti dei titolari del trattamento dei siti sopra indicati, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini citate in quanto prive di adeguate misure volte a limitarne la visibilità;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento;

VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

Vista la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, nonché dell’art. 139, comma 5, del Codice dispone, nei confronti di Messaggero S.p.A., GEDI Gruppo editoriale S.p.A., RTI S.p.A. Gruppo Mediaset, Tiscali Italia S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A. e Rai – Radio televisione italiana S.p.A., la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle immagini sopra descritte in quanto prive di adeguate misure volte a limitarne la visibilità;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita il titolare del trattamento destinatario del provvedimento, altresì, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Antonello Soro