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Provvedimento del 25 febbraio 2021 [9568040]

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[doc. web n. 9568040]

Provvedimento del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 76 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 25 ottobre 2019, a corredo di un articolo pubblicato nel sito web www.ansa.it riconducibile ad Agenzia Nazionale Stampa Associata società cooperativa (di seguito, Ansa), di immagini ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 23 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 31 ottobre 2019 con il quale l’Autorità ha adottato nei confronti di Ansa la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini aventi le caratteristiche sopra individuate, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a circoscrivere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, astenendosi dal ritrarre persone in stato di arresto senza il loro consenso – a meno che ciò non risulti giustificato da motivi di interesse pubblico o da comprovati motivi di giustizia e polizia – o con ferri o manette ai polsi;

l’art. 114 comma 6-bis, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione di immagini di persona privata della libertà personale ripresa con ferri o manette ai polsi o con altro mezzo di coercizione fisica, salvo che vi sia il consenso della medesima;

l’art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. ";

le immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità degli interessati, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;

VISTA la nota del 31 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 12 novembre 2019 con la quale Ansa ha dichiarato che:

alla data di ricezione del provvedimento di limitazione del trattamento “le immagini pubblicate (…) recavano alcune misure volte a limitare la visibilità delle manette apposte ai polsi dei soggetti fermati” in particolare attraverso la pixelatura delle medesime, precisando che “nella foto relativa al soggetto ritratto in chiaro (…) lo stesso manifestava (come in altri scatti presenti in rete) un atteggiamento di consenso rispetto alla ripresa della propria immagine”, mentre “nelle restanti foto (…) l’altro soggetto fermato non appariva riconoscibile”:

la scelta editoriale di pubblicare le immagini dei soggetti fermati era avvenuta a seguito di “un’attenta ponderazione della redazione giornalistica in merito alla rilevanza sociale della notizia” riguardante l’efferatezza del crimine descritto e l’estremo interesse pubblico suscitato dalla vicenda;

non appena ricevuto il provvedimento dell’Autorità ha comunque provveduto, “in via meramente cautelativa e precauzionale (…), a cancellare le immagini (…) sostituendole con un’immagine generica”;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato ad Ansa l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi nelle immagini pubblicate con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTE le note del 9 e dell’11 giugno 2020 con le quali il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall'Autorità, ha chiesto di essere audito e di poter accedere agli atti contenuti nel relativo fascicolo, rappresentando:

di aver provveduto, sin dal momento dell’avvenuta ricezione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, alla sostituzione in via cautelativa delle immagini contestate con fotografie generiche benché ritenesse di non aver commesso alcuna violazione stanti le misure già adottate “per garantire la dignità degli interessati (ossia la “pixelatura” in corrispondenza dei polsi), l’atteggiamento di consenso della persona ritratta a volto scoperto e l’irriconoscibilità dell’altra persona il cui volto non appariva, in nessun caso, all’interno delle immagini pubblicate da Ansa”;

che, nel caso in esame, non possa in ogni caso dirsi violato il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche e 137, comma 3, del Codice non potendo negarsi la ricorrenza del rilevante interesse pubblico della notizia pubblicata riguardante un efferato omicidio di un giovane ragazzo che “per la dinamica dei fatti e il movente che ne è alla base ha scosso” non soltanto il quartiere nel quale si è verificato, ma l’intera città;

che in relazione alla commissione di reati, in particolare se gravi, sussiste senz’altro l’interesse dei consociati ad identificarne gli autori e che per tale ragione è generalmente consentita la pubblicazione dei dati identificativi anagrafici risultando difficile sacrificare detto interesse in favore del rispetto della sfera privata di chi, “commettendo simili reati, peraltro in luogo pubblico e in presenza di diverse persone (…), ha manifestato inequivocabilmente la propria devianza criminale”, rendendo con ciò evidente che la pubblicazione delle immagini allegate alla notizia di stampa “possono arrivare a costituire uno strumento ulteriore per il perseguimento dell’interesse pubblico” della collettività a disporre di un’informazione dettagliata e trasparente;

che le immagini pubblicate non possono ritenersi lesive della dignità dei soggetti interessati considerata la rilevanza sociale dell’informazione e tenuto anche conto dell’“atteggiamento rilassato e consenziente dell’unica persona ritratta in foto, a volto scoperto” tale da “configurarsi (…) come chiara manifestazione di volontà alla riproduzione fotografica di sé” ai sensi dell’art. 8 delle Regole deontologiche;

che, con riferimento alle caratteristiche delle foto pubblicate, solo una delle quattro ritrae una delle persone con volto visibile, mentre “nelle restanti foto (…) la persona coinvolta non è in alcun modo identificabile, in quanto il volto risulta coperto dalla maglietta indossata e, in un caso, viene anche ritratta di spalle”;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 10 luglio per lo svolgimento dell'audizione richiesta dal medesimo, fornendo altresì indicazioni sul contenuto del relativo fascicolo e trasmettendo, con successiva nota del 7 luglio 2020, copia degli atti richiesti dal titolare del trattamento con comunicazione inviata in pari data;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 10 luglio 2020 nel corso della quale il titolare del trattamento ha richiamato gli argomenti già dedotti nelle note difensive trasmesse all’Autorità, precisando di non aver ricevuto alcuna specifica richiesta di intervento da parte dei soggetti interessati e chiedendo l’archiviazione del procedimento attivato a proprio carico;  il titolare del trattamento ha inoltre depositato, in tale sede, una memoria integrativa nella quale ha rilevato la presenza in rete di diverse immagini dalle quali risulterebbe, in maniera inequivocabile, che il soggetto ritratto a volto scoperto avesse un atteggiamento consenziente in occasione degli scatti effettuati dai fotografi delle diverse testate giornalistiche e che in ogni caso Ansa, a tutela delle persone riprese, ha adottato la tecnica della pixelatura al fine di oscurare le manette ai polsi analogamente a quanto disposto nelle immagini ufficiali diffuse dalle forze dell’ordine “secondo una prassi che viene evidentemente ritenuta lecita”;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame effettuato nel merito in esito ad una più compiuta istruttoria, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Ansa attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti un grave fatto di cronaca, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia), principio richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (cfr. art. 12 delle Regole deontologiche);

la diffusione di tali informazioni, nel caso in esame, poteva reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a conoscere notizie collegate all’efferato omicidio di un giovane ragazzo avvenuto in circostanze particolari;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione di immagini nelle quali i soggetti sospettati di essere gli autori del fatto descritto sono stati ritratti, in concomitanza dell’arresto, con le manette ai polsi e con al loro fianco gli operatori delle forze dell’ordine, dunque in un contesto di limitazione della libertà personale la cui pubblicazione può ritenersi lecita solo in presenza di presupposti specifici individuati, in particolare, nella necessità di segnalare abusi (cfr. art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche) o nel consenso dell’interessato (art. 114, comma 6-bis c.p.p.);

le fotografie pubblicate – delle quali solamente una conteneva il volto in chiaro della persona ritratta, mentre le altre riguardavano il secondo soggetto tratto in arresto che appariva con il volto coperto oppure di spalle – non sembrano integrare, in modo inequivocabile, gli estremi di una delle scriminanti descritte, come invece eccepito da Ansa che, con riguardo all’unica immagine di persona ritratta con il volto in chiaro, ha rilevato che l’atteggiamento rilassato tenuto dal predetto soggetto fosse da interpretare come tacito consenso ad essere ripreso in quelle specifiche circostanze;

si trattava, infatti, di una situazione particolare che coinvolgeva ragazzi di giovanissima età indiziati di aver commesso un grave crimine e riguardo ai quali l’eventuale atteggiamento spavaldo tenuto a cospetto dei giornalisti non poteva di per sé leggersi quale consenso alla successiva diffusione di immagini raffiguranti una condizione di oggettiva privazione della libertà che, come tale, può ritenersi lesiva della dignità personale;

l’argomento del consenso, del resto, non risulta in ogni caso utilizzabile con riguardo alle immagini riguardanti il soggetto ripreso con il volto coperto, il quale ha utilizzato come schermo la maglia che indossava e che, nonostante l’utilizzo di detto accorgimento, risultava comunque agevolmente identificabile in associazione ai relativi dati anagrafici pubblicati all’interno dell’articolo collegato ad esse;

il pregiudizio derivante dalla pubblicazione di immagini di questo tipo risulta del resto amplificato “tenuto conto della particolare potenzialità lesiva (…) connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta», motivo quest’ultimo in ragione del quale “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti [ovvero il principio di essenzialità dell’informazione] nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834);

tali conclusioni non appaiono neppure superabili in virtù delle argomentazioni dedotte dal titolare del trattamento nelle proprie difese relativamente alle misure tecniche adottate ab origine per l’oscuramento delle manette, ovvero la pixelatura delle immagini in corrispondenza di queste ultime, risultando chiara, dalla struttura complessiva delle fotografie pubblicate, la situazione nella quale i soggetti si trovavano; il predetto accorgimento tecnico non risultava infatti sufficiente, anche per le modalità con le quali è stato apposto, ad impedire di riconoscere la presenza di vincoli ai polsi dei soggetti arrestati, potendo a contrario apparire idoneo ad attirare maggiormente l’attenzione del lettore su tale dettagli;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da apparire in contrasto con i principi di liceità e correttezza del trattamento, ha inteso arginare il rischio di un ulteriore pregiudizio per i diritti dei soggetti ritratti nel tempo necessario allo svolgimento di una completa istruttoria da parte dell’Autorità in esito alla quale si reputa che detto trattamento sia stato effettuato in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche, non risultando essenziale, ai fini di un compiuto esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione di immagini idonee a rappresentare i protagonisti in una evidente condizione di privazione della libertà personale – e che si appalesa come tale a prescindere dalle misure tecniche in concreto adottate dall’editore – potendosi raggiungere la medesima finalità ricorrendo ad una “riquadratura” delle stesse tale da escludere la diffusione di dettagli non necessari, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, a fronte della situazione rappresentata, non si reputano ravvisabili nel caso di specie i presupposti individuati da tale articolo per giustificare il trattamento dei dati ivi descritti;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di immagine prive di misure idonee ad escludere la visibilità di dettagli non essenziali, quali lo stato di costrizione in cui si trovavano i soggetti ritratti, sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8 delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza di dolo a base della condotta posta in essere, dichiarando di non avere agito con l’intento di ledere gli altrui diritti, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad una vicenda grave che ha coinvolto ragazzi molto giovani nel duplice ruolo di vittima e di autori del fatto descritto e che, in considerazione di ciò, costituiva un’informazione di sicuro interesse pubblico anche con riferimento ai dettagli pubblicati;

l’editore, a conferma della correttezza del proprio operato, ha rappresentato di aver provveduto ad adottare, sin dal momento dell’avvenuta pubblicazione delle immagini, accorgimenti tecnici, consistenti nella pixelatura delle stesse in corrispondenza delle manette, diretti ad oscurare queste ultime in modo tale che non risultassero visibili, precisando che solo una delle fotografie pubblicate ritraeva con il volto in chiaro uno dei protagonisti, mentre l’altro è stato ripreso con il volto coperto oppure di spalle escludendosi con ciò che potesse ritenersi integrato il divieto di cui all’art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche; 

ulteriore elemento di convincimento della liceità del trattamento è stato tratto dal fatto che la medesima tecnica sia stata utilizzata dalle forze dell’ordine con riguardo alle immagini ufficiali diffuse da queste ultime, e tuttora presenti in diversi siti internet, elemento che ha contribuito a determinare nella resistente il convincimento che la pubblicazione di tali immagini fosse consentita;

Ansa, come dichiarato nel corso del procedimento, ha provveduto ad eseguire il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento non appena ricevuta la relativa notifica sostituendo le immagini contestate con immagini generiche;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Agenzia Nazionale Stampa Associata società cooperativa, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Agenzia Nazionale Stampa Associata società cooperativa la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; 

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Agenzia Nazionale Stampa Associata società cooperativa in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) ritiene che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

d) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Agenzia Nazionale Stampa Associata società cooperativa, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei