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Provvedimento del 31 ottobre 2019 [9199046]

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[doc. web n. 9199046]

Provvedimento del 31 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 31 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, "Regolamento"), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito del Garante in data 25 ottobre 2019;

RILEVATO che, nell’ambito delle verifiche sinora condotte dall’Ufficio, è emerso che, nelle date del 25, del 26 e del 28 ottobre 2019, siano state pubblicate sui seguenti siti:

• www.lastampa.it, www.ilsecoloXIX.it, www.lasentinella.gelocal.it, editi da Gedi News Network S.p.A.

(https://www.lastampa.it/...

https://www.ilsecoloxix.it/...)

https://lasentinella.gelocal.it/...

• www.ansa.it, edito da Agenzia Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Società cooperativa

(http://www.ansa.it/...

• www.gazzettadelsud.it, edito da S.E.S. S.p.A.

(https://gazzettadelsud.it/...)

• www.ilsussidiario.net, edito da IlSussidiario.net S.r.l.

(https://www.ilsussidiario.net/...

immagini ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 23 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, par. 2, del Regolamento e dell’art. 1 del Codice (diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche in particolare il diritto alla protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

VISTO in particolare l’art. 8 delle Regole deontologiche il quale prescrive che:

“Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine” (comma 1);

“Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato” (comma 2);

“Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi” (comma 3);

VISTO l’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale, il quale vieta "la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all´art. 42-bis, comma 4, prevede espressamente che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";

RILEVATO che le immagini così diffuse ritraggono i soggetti sopra indicati senza l’adozione di adeguate misure volte a limitarne la visibilità, risultando in tal modo in contrasto con le disposizioni sopra citate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), nei confronti dei titolari del trattamento dei siti sopra indicati, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on line, delle immagini citate, o di altre analoghe eventualmente riconducibili ai medesimi titolari, in quanto prive di adeguate misure volte a limitarne la visibilità;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone, nei confronti di Gedi News Network S.p.A., ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata, S.E.S. S.p.A. e IlSussidiario.net S.r.l., la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle immagini descritte in premessa, o di altre analoghe eventualmente riconducibili ai medesimi titolari, in quanto prive di adeguate misure volte a limitarne la visibilità;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita il titolare del trattamento destinatario del provvedimento, altresì, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia