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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. - 25 febbraio 2021 [9568244]

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[doc. web n. 9568244]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. - 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 85 del 25 febbario 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 25 ottobre 2019 nel sito Internet www.repubblica.it, riconducibile a Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. (di seguito Gedi), di immagini ritraenti due soggetti che, posti in stato di fermo in relazione ad un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma il 24 ottobre 2019, appaiono ripresi in evidente stato di costrizione fisica;

VISTO il provvedimento del 25 ottobre 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Gedi la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione, anche on-line, delle immagini aventi le caratteristiche sopra individuate, o di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di adeguate misure volte a circoscrivere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi;  detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 31 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137, comma 3, del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona;

l’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale vieta "la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

l´art. 42-bis, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi…";

l’immagine diffusa, ad una prima analisi, è apparsa idonea, anche in virtù del suo impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell’interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa;

VISTA la nota del 25 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso a Gedi il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, e in assenza di ogni risposta da parte del titolare del trattamento alla nota del 25 ottobre 2019, ha comunicato a quest’ultimo l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dei soggetti ripresi in evidente stato di costrizione fisica; contestando anche la violazione di quanto disposto dall’Autorità con il provvedimento di limitazione provvisoria, nonché degli artt. 58, par. 1 del Regolamento e 157 del Codice che prevedono l’obbligo di fornire all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 con la quale il titolare del trattamento, nel chiedere di essere audito dall’Autorità, ha rappresentato che:

la mancata risposta formale alla comunicazione prot. 36749 del 25 ottobre 2019 e al relativo provvedimento sarebbe stata da ricondursi ad un involontario e accidentale errore di comunicazione interna, e non ad una volontà di sottrarsi all’ordine dell’Autorità;

l’ufficio legale di Gedi avrebbe infatti immediatamente avvisato, con comunicazione interna datata 25 ottobre 2019, la redazione della testata del provvedimento di limitazione in esame, tuttavia per una mera svista la redazione non avrebbe letto la comunicazione dell’ufficio legale e non avrebbe quindi potuto dare esecuzione alla richiesta di rimozione delle immagini;

tutte le società del Gruppo Gedi, nel corso degli anni, hanno sempre intrattenuto un rapporto di leale collaborazione con l’Autorità, fornendo immediata risposta alle segnalazioni e richieste di informazioni pervenute, adeguandosi a tutti i provvedimenti del Garante;

in data 25 febbraio 2020, quando la società Gedi si è accorta dell’errore in cui era incorsa, ha rimosso le immagini;

le immagini in questione erano comunque corrette poiché, prima della loro diffusione, erano state oggetto di un’operazione di pixellatura volta ad impedire la visione delle manette;

la vicenda di cronaca nera con riferimento alla quale è stato disposto l’arresto delle due persone in questione ha avuto vasta eco e risonanza non solo nella città di Roma, ma nell’intero Paese, tanto che tutti i mezzi di informazione hanno seguito con la massima attenzione tale caso e i suoi sviluppi investigativi;

anche la testata edita da Gedi, quando è apparsa la notizia dell’arresto dei due soggetti indiziati dell’omicidio in questione, ha pubblicato una serie di articoli relativi al progresso nelle indagini, unitamente a talune immagini fotografiche a corredo visivo, tra cui quelle in esame, che riprendevano il momento della conduzione dei due accusati di omicidio presso la casa circondariale di Regina Coeli, in forma sostanzialmente analoga a quanto pubblicato da tutte le testate editoriali che si sono occupate della vicenda;

le immagini avevano formato oggetto di una diffusione tramite video pubblicato dall’Arma dei Carabinieri, a conferma della particolare importanza della vicenda legata al compimento di un crimine efferato idoneo a destare un particolare allarme sociale;

le fotografie pubblicate, ancorché ritraenti l’arresto dei due giovani accusati, non presentavano elementi visivi di violenza o di particolare drammaticità tali da poter costituire una lesione della dignità dei soggetti ritratti o ledere la sensibilità del lettore, anche perché la parte dell’immagine riproducente le manette era stata sfocata; pertanto, sebbene da dette immagini si potesse intuire che i due giovani arrestati fossero sottoposti all’uso di manette ai polsi, tuttavia gli stessi non risultavano trattenuti facendo ricorso all’uso della forza da parte degli agenti di P.S.; anzi i due giovani mostravano chiaramente il volto alle telecamere e alle macchine fotografiche con un atteggiamento fiero e a tratti irridente;

pertanto, la scelta del titolare del trattamento di procedere alla pubblicazione di tali immagini risulterebbe giustificata dalle prevalenti ragioni di interesse pubblico connesse alla peculiarità della vicenda in esame, e pertanto rispettosa di quanto previsto dall’art. 137 del Codice privacy, degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche, dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati di cui all’art. 5, par. 1, par. a, nonché dell’art. 85 del Regolamento, anche alla luce di taluni orientamenti giurisprudenziali (viene richiamata Cass. Sezione I civile, sentenza 14 febbraio 2008, n. 7261, la quale avrebbe escluso la sussistenza di un divieto di pubblicazione della foto di un indiziato per omicidio che era stato posto in stato di arresto con le manette ai polsi, in modo che le manette non fossero direttamente visibili);

non potrebbe sostenersi che le esigenze di tutela della dignità dei presunti responsabili di tale omicidio debbano prevalere sulle legittime esigenze di denuncia sociale di quella che è stata una violenta aggressione, a maggior ragione visto che la prevedibile lunga pena che i due soggetti dovranno scontare esclude che la diffusione delle loro immagini, nell’immediatezza del fatto potrà nuocergli o pregiudicare il loro futuro reinserimento sociale;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 30 luglio 2020, nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico, ritenendo non sussistenti, nel caso di specie, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, consiste in un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO che nel corso del procedimento non sono emersi nuovi elementi tali da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 25 ottobre 2020, tenuto conto che:

- le immagini in questione, che ritraggono i soggetti in stato di costrizione, risultano idonee a ledere la loro dignità e, non contenendo un’informazione di natura essenziale, sono pubblicate in violazione dell’art. 137, comma 3, del Codice e del divieto di cui all’art. 8, comma 1, delle citate regole deontologiche, specificamente riferito alla diffusione di immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca; ciò anche considerando quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834), secondo cui «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca […] ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa”; nella medesima pronuncia la Corte di cassazione ha rilevato altresì che “l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta»;

- i divieti di cui all’art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale e di cui all’art. 8, comma 3, delle Regole deontologiche, si riferiscono entrambi alla riproduzione di immagini delle “persone”, vietando che esse siano diffuse con ferri o manette ai polsi, salvo che vi sia il consenso dell’interessato o che ciò sia necessario per segnalare abusi; considerato che nel caso di specie è pacifico che non vi sia stato il consenso degli arrestati e che non sono stati segnalati abusi, la sola pixellatura delle manette e dei polsi delle persone arrestate, i cui volti risultano invece chiaramente visibili, non è evidentemente sufficiente ad assicurare il rispetto, da parte del titolare del trattamento, dei suddetti divieti;

RITENUTO che il principio affermato dalla sentenza citata dal titolare del trattamento (Cassazione civile, sez. I sentenza 14 febbraio 2008, n. 7261) non sia applicabile al caso di specie, in quanto nella foto in questione le manette sono ben visibili ai polsi degli arrestati, e anzi sono collocate al centro dell’immagine, salvo essere state “pixellate”: l’aver coperto l’immagine delle sole manette è perciò un espediente insufficiente a garantire il rispetto della normativa sopra richiamata che, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, richiede la pubblicazione “in una posa in cui non siano visibili le manette”;

RILEVATO, pertanto, che, nel caso di specie, la diffusione delle immagini ritraenti gli interessati in evidente stato di costrizione fisica sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con l’art. 8, delle regole deontologiche, e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

RILEVATO, inoltre, che il titolare del trattamento, in seguito alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del 25 ottobre 2019:

- non ha fornito all’Autorità, nei 15 giorni successivi alla notifica dello stesso, le informazioni richieste;

- non ha rimosso le immagini dal citato sito web, come risulta in atti e per ammissione della stessa società, nel sito web in questione almeno fino al 25 febbraio 2020;

RITENUTO che le motivazioni addotte non siano sufficienti ad impedire l’applicazione delle sanzioni previste, atteso che:

- alla mera “svista” della redazione avrebbe ben potuto far da riscontro un nuovo intervento da parte dell’Ufficio legale della Società che non poteva non preoccuparsi del riscontro da fornire all’Autorità;

- che simili “disattenzioni” non possono essere prese in considerazione in termini di esimenti, avuto riguardo alla rilevanza e all’attività svolta dal titolare che, in ragione dei noti principi di responsabilizzazione e privacy by design introdotti dal Regolamento (artt. 24 e 25) è tenuta ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutelare i diritti degli interessati;

- testate giornalistiche facenti capo al medesimo gruppo editoriale, quali “La Stampa” ed il “Secolo XIX” – che peraltro, nel sito web riconducibile a Gedi Gruppo editoriale S.p.A.,  sono indicati quali quotidiani editi da quest’ultima, benché nell’ambito delle relative informative privacy sia indicata, quale titolare del trattamento, Gedi News Network S.p.A. – hanno provveduto ad attuare le misure richieste dal provvedimento di limitazione provvisoria subito dopo la notifica di quest’ultimo, pur non avendo fornito all’Autorità un riscontro formale a causa di un disguido interno;

- ciò fa ragionevolmente presumere che l’intervento del Garante in merito alle immagini oggetto di pubblicazione fosse circostanza nota all’odierna resistente tenuto peraltro conto, che in ogni caso i provvedimenti assunti dall’Autorità, oltre ad essere stati pubblicati integralmente nel sito internet del Garante, sono stati accompagnati da uno specifico comunicato stampa, ripreso e rilanciato da quasi tutte le agenzie di stampa nazionali;

RILEVATO, inoltre, anche a conferma delle precedenti osservazioni, che le misure imposte dall’Autorità risultano ancora sistematicamente eluse dalla società, atteso che, sino  alla data dell’ultimo accertamento (18 febbraio 2021), nel medesimo sito web e con richiamo alla stessa vicenda sono ancora rinvenibili immagini riferite a soggetti identificati in condizioni di evidente costrizione fisica (v. ad es. https://....);

RITENUTO pertanto:

- di dover adottare al riguardo nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A.  una specifica ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3, 5 e 6, del Regolamento e

- di dover disporre, nei confronti del medesimo titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento o, di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali lesivi della dignità dei soggetti ritratti, quali lo stato di costrizione in cui si trovavano i medesimi, eccettuata la mera conservazione della stessa ai fini di un suo eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del presente divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

a) la durata della violazione, protrattasi per il mancato riscontro alle richieste dell’Autorità, per circa quattro mesi, e per l’inottemperanza al provvedimento di limitazione relativo alle specifiche foto dei due interessati almeno fino al 25 febbraio 2020 e relativamente ad altre analoghe immagini almeno fino alla data del 18 febbraio 2021;

b) la particolare lesività per la dignità delle persone interessate derivante dal trattamento in questione e dalla sua continuazione per il periodo sopra indicato;

c) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;

d) il contrasto fra le dichiarazioni rilasciate all’Autorità in merito al mancato adempimento ed il comportamento anche successivamente tenuto;
e, dall’altra:

e) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali degli interessati, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

f) l’assenza di precedenti specifici:

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

RITENUTO altresì – anche in considerazione dell’ambito di diffusione dei dati e del lasso temporale comunque intercorso dal momento della diffusione delle predette immagini fino alla relativa rimozione - che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento o, di altre eventuali immagini analoghe riconducibili al medesimo titolare, in quanto prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali da reputarsi lesivi della dignità dei soggetti ripresi, quali lo stato di costrizione in cui gli stessi si trovavano, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Gedi S.p.a. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

A Gedi, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei