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Giornalismo: trattamento di dati personali ed essenzialità dell'informazione - 13 luglio 2016 [5411527]

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[doc. web n. 5411527]

Giornalismo: trattamento di dati personali ed essenzialità dell´informazione - 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 305 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTA la Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d´Europa, "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali";

VISTO l´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTA la segnalazione del 22 dicembre 2015 di XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1.1. La segnalante ha lamentato la diffusione, in alcuni articoli risalenti all´ottobre e al novembre 2015, pubblicati in "Sanremonews.it", "Riviera24.it", "Imperiapost.it", "247.libero.it", "Ilfaroinrete.it" e "La stampa.it", di dati identificativi a sé riferiti, unitamente al contenuto della propria testimonianza resa nell´ambito di un procedimento penale a carico di un comandante provinciale dei Vigili del Fuoco concernente una missione di quest´ultimo a cui la stessa aveva preso parte. L´illecito contestato al menzionato comandante riguardava la circostanza che questi, in occasione della ricordata missione, avvalendosi dell´autovettura di servizio e del relativo autista, avesse effettuato per scopi personali tappe alternative, con sosta notturna in albergo.

1.2. Nell´ambito dell´istruttoria avviata dall´Ufficio (che non ha interessato "La Stampa" il cui articolo, indicato dalla segnalante, non presentava criticità dal punto di vista della protezione dei dati personali), gli editori delle testate sopra menzionate, titolari del trattamento, hanno fornito i seguenti elementi:

a. l´editrice de "Ilfaroinrete.it", con una e-mail del 5 febbraio 2016 ha comunicato di aver cancellato dal proprio sito l´articolo generato da una «rassegna stampa [tratta] da Google [precedentemente pubblicato] da www.imperiapost.it» ed ha aggiunto di rendersi «disponibile per pubblicare qualsiasi smentita o articolo di approfondimento» della segnalante;

b. Riviera 24 s.r.l., editore di "Riviera24.it", con nota del 24 febbraio 2016, ha preliminarmente osservato che l´articolo oggetto di segnalazione fa riferimento alle «dichiarazioni rese dai testimoni in occasione di una pubblica udienza [senza] commenti offensivi che possano aver leso la dignità della denunciante» aggiungendo che «la notizia è stata divulgata in quanto pubblica e perché la dinamica dei fatti era necessaria per illustrare la vicenda che ha dato origine al procedimento penale». La società ha tuttavia rappresentato di rendersi «disponibile, qualora il Garante lo ritenesse utile o necessario, a sostituire il nome e cognome con le iniziali o a rimuovere le parti dell´articolo in questione che l´Autorità Garante ritenesse passibili di creare disagio per la sfera personale » della segnalante;

c. l´editore di "Imperiapost.it" ha rilevato che gli articoli oggetto di segnalazione riguardano un processo penale definito con sentenza di primo grado, non ancora definitiva, rispetto al quale si ritiene sussistente «un interesse pubblico a che l´articolo resti in archivio», precisando che i dati della segnalante sono emersi nel corso di un´udienza pubblica e sono stati considerati essenziali rispetto all´accusa mossa nei confronti dell´imputato;

d. More News Soc. Coop., editore di "Sanremonews.it", ritiene lecita la diffusione dei dati relativi alla segnalante, in quanto acquisiti nell´ambito di una pubblica udienza ed attinenti a un procedimento giudiziario di interesse pubblico, rendendosi tuttavia disponibile alla deindicizzazione dai motori di ricerca dell´articolo che li contiene;

e. Italiaonline s.p.a., editore di "247.libero.it", ha dichiarato di essersi limitata a selezionare articoli di attualità proponendone estratti e rinviando direttamente al sito fonte (nel caso di specie gli articoli pubblicati su "Imperiapost.it" il 6 ottobre e 17 novembre 2015). La stessa società, nel precisare che «tale servizio è regolato da sistemi completamente automatizzati […] alla stregua di un motore di ricerca al quale non può essere richiesto un obbligo di controllo preventivo», ha rappresentato di aver comunque preso in considerazione la segnalazione e di aver provveduto a rimuovere i link in contestazione.

1.3. In data 19 marzo la segnalante ha inviato una nota di replica ribadendo il fatto che la diffusione dei suoi dati identificativi nell´ambito della vicenda di cronaca riportata ha determinato un´ingiustificata violazione della sua sfera privata (con rilevanti conseguenze sul piano personale e professionale) e che la loro perdurante reperibilità in rete, oltre a rinnovare costantemente tale violazione, allo stato non trova comunque giustificazione in considerazione degli sviluppi giudiziari intercorsi nel frattempo (l´avvenuta assoluzione del comandante relativamente al capo di imputazione per il quale era stata chiamata a testimoniare).

2.1. Nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali (contenute negli artt. 136-139 del Codice e nell´allegato codice di deontologia).

In particolare, l´art. 137, comma 3, del Codice, dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell´«essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Quest´ultimo limite trova applicazione anche con riferimento al trattamento di dati personali nell´ambito delle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 codice di deontologia) e va interpretato, caso per caso, tenendo conto del contesto di riferimento e dei parametri forniti dall´art. 6 del codice di deontologia (indispensabilità di una notizia dettagliata in ragione dell´originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, della qualificazione dei protagonisti).

2.2. Nel caso di specie, preso atto della circostanza che i fatti nei quali è stata coinvolta la segnalante rivestivano interesse generale e che i dati personali che la riguardano sono stati acquisiti lecitamente nel corso di una pubblica udienza, si ritiene tuttavia che, in applicazione del limite dell´essenzialità sopra ricordato, l´omissione dei dati identificativi alla stessa riferiti e l´adozione di cautele volte a mantenerne l´anonimato (ad esempio mediante l´indicazione delle sole iniziali, come pur hanno fatto altre testate giornalistiche) non avrebbero compromesso la comprensione della vicenda oggetto di accertamento giudiziario.

Le predette cautele si giustificano, in particolare, in ragione della natura dei dati trattati, afferenti alle relazioni personali della segnalante con l´imputato, le quali non hanno assunto alcuna autonoma rilevanza sul piano di eventuali responsabilità penali a carico della medesima e che quest´ultima invece aveva interesse a mantenere riservate.

La richiesta di tutela invocata dalla segnalante trova allo stato ulteriore fondamento considerato che il procedimento penale cui si riferiscono gli articoli oggetto della segnalazione, secondo quanto rappresentato, si sarebbe definito con assoluzione dell´imputato rispetto ai profili oggetto della testimonianza resa (profilo per il quale peraltro può essere avanzata una richiesta di aggiornamento: cfr. art. 7, comma 3, lett. a), del Codice; Cass., II Sez. civ., 5 aprile 2012, n. 5525).

2.3. Ferme restando le garanzie espressamente previste dalla legge a tutela della riservatezza dei testimoni nei procedimenti giudiziari (artt. 114, comma 5 e 472, comma 2, c.p.p.), la necessità di attenersi in modo scrupoloso al principio di essenzialità dell´informazione quando la cronaca investe la sfera privata di tali soggetti è stata peraltro già espressa dal Garante (cfr. il documento adottato l´11 giugno 2004 "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti") e trova altresì fondamento nella Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d´Europa, ("Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali", con particolare riferimento all´art. 8).

3. Alla luce di tali considerazioni, rilevato che la diffusione dei dati identificativi della segnalante nell´ambito degli articoli segnalati da quest´ultima non risulta conforme al principio di essenzialità dell´informazione, preso favorevolmente atto dell´iniziativa spontanea assunta da Italiaonline s.p.a., editore di "247.libero.it" già a seguito della menzionata nota dell´Ufficio del 4 febbraio 2016, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1, lett. b), e 144 del Codice, si prescrive agli altri editori sopra citati di adottare le misure necessarie al fine di assicurare l´anonimato della segnalante nell´ambito degli articoli oggetto di segnalazione.

Ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ritenuto che la diffusione dei dati identificativi della segnalante nell´ambito degli articoli da quest´ultima segnalati non risulta conforme al principio di essenzialità dell´informazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1 lett. b), e 144 del Codice, prescrive a:

─ Valentina Tacchi, editore de "Ilfaroinrete.it";

─ Riviera 24 s.r.l., editore di "Riviera24.it";

─ Gabriele Piccardo, editore di "imperiapost.it";

─ More News Soc. Coop., editore di "Sanremonews.it",

di adottare le misure necessarie al fine di assicurare l´anonimato della segnalante nell´ambito degli articoli oggetto di segnalazione;

b)  ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita, altresì, i titolari del trattamento sopra indicati a comunicare, entro venti giorni dalla data di ricezione presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto vietato e prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell´art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia