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Provvedimento del 7 febbraio 2019 [9101651]

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[doc. web n.9101651]

Provvedimento del 7 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 38 del 7 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato in data 25 luglio 2018 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del  Regolamento, dal sig. XX nei confronti di numerosi siti di informazione, anche on-line, per aver questi divulgato, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, notizie relative al suo arresto quale presunto “responsabile di tentato furto archeologico e danneggiamento” di un sito archeologico, fornendo dettagli dei suoi dati anagrafici (nome, cognome, età) e foto;

CONSIDERATO, in particolare, che il reclamante ha ritenuto illecita la diffusione di detti dati nei seguenti articoli di stampa:

1.    “XX” pubblicato su  www.agrigentonotizie” edito da Citinews Spa;

2.    “XX” pubblicato su www.risoluto.it edito da Blueowl srl;

3.    “XX” pubblicato su Corriere di Sciacca, edito da Arca srl;

4.    “XX” pubblicato su Meridionews, edito da Mediaplan Soc. Coop. Sociale;

5.    ”XX”, pubblicato su www.agrigentoweb.it edito da Agmedia srl;

6.    “XX” pubblicato su www.correiereagrigentino.it edito da  Associazione Cambio Passo;

7.    “XX” pubblicato su www.palermo.repubblica.it edito da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.;

8.    “XX” pubblicato su www.trs98.it edito da Word press;

9.     “XX” su www.teleradiosciacca.it edito da Tele Radio Sciacca srl;

10.    “XX” pubblicato su www.yvii24.it edito da Associazione Culturale Yvii;

11.    “XX” pubblicato su www.lasicilia.it edito da Domenico Santifilippo editore

12.    “XX” pubblicato su www.comunicalo.it edito da Wordpress.

CONSIDERATO, inoltre, che il reclamante ha riferito di aver ricevuto un rifiuto all’accensione di un mutuo ipotecario da parte di un istituto di credito a causa delle notizie in questione, reperite tramite “un’azienda americana, denominata “world chek”, alla quale “il sistema bancario si [sarebbe] affidato per la verifica dei propri clienti”;

PRESO ATTO, infine, che lo stesso reclamante ha affermato di essere “soggetto assolutamente incensurato” e che la vicenda sarebbe tuttora oggetto di verifica processuale;

CONSIDERATO che il reclamante lamenta la diffusione di articoli di stampa recanti la notizia relativa al suo arresto e che riportano la fotografia del suo volto in posizione frontale, la quale sembrerebbe essere una foto segnaletica (circostanza corroborata dal fatto che, nel caso in esame, tale immagine – come dichiarato in atti – sarebbe stata divulgata durante la conferenza stampa tenuta dagli organi di polizia);

RITENUTO di dover dichiarare infondato il reclamo, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, presentato nei confronti degli editori delle testate giornalistiche in relazione agli degli articoli sopra indicati ai nn. 7, 8, 9 e 10, 11, e 12 in quanto la notizia di interesse pubblico ivi riportata è priva di fotografie assimilabili a quelle di cui sopra ed è formulata nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

VISTA la nota dell’8 agosto 2018 con la quale questa Autorità ha invitato gli organi di informazione responsabili della pubblicazione degli articoli sopra indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a fornire riscontro alle richieste del reclamante e se avessero intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTE le note di riscontro pervenute: a) dal Corriere di Sciacca del 17 agosto 2018; b) da MeridioNews in pari data e c) da Agmedia s.r.l. l’11 settembre 2018, con le quali tali testate hanno dichiarato che le foto in questione non sono più presenti sui rispettivi siti di informazione;

CONSTATATO che le foto in questione non risultano più presenti neanche nel sito Internet del Corriere Agrigentino;

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti dai suddetti organi di informazione e ritenuto, pertanto, che nel caso di specie non ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti nei loro confronti;

VISTA la nota di Citynews Spa del 5 settembre 2018, con la quale tale società ha  sostenuto che sia suo pieno diritto pubblicare la notizia con nomi e fotografie degli arrestati, dal momento che:

tali informazioni sono state diffuse dalle forze dell’ordine in seguito ad una operazione dei carabinieri;

contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, a seguito degli arresti vi è stata una condanna di primo grado, ed è attualmente pendente un giudizio di appello;

la vicenda legata ai furti di reperti è di estrema importanza per un territorio che è costantemente depredato dalle sue ricchezze archeologiche;

VISTA la nota del 12 settembre 2018 di Blueowl srl, con cui questa ha rappresentato che:

-  l’operazione ha colto il reclamante, in compagnia di altre cinque persone in flagranza di reato e, che pertanto la notizia riveste carattere di interesse pubblico;

-  le fotografie segnaletiche pubblicate non possano essere considerate lesive, poiché ritraggono solo la “testina” e fanno riferimento ad un reato contro il patrimonio artistico dello Stato;

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, come recentemente riviste con deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3);

CONSIDERATO che:

-  il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull’attività di giustizia(1);

- pertanto le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (qual è certamente quella relativa all’arresto di alcuni soggetti nel corso di un’operazione di polizia nel sito archeologico), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- una diversa valutazione richiede invece la pubblicazione di una sequenza di fotografie (e tra queste quella del reclamante), a margine degli articoli, ritraenti il volto dei soggetti coinvolti nella menzionata operazione di polizia in posizione frontale, elemento caratterizzante delle foto segnaletiche (circostanza ulteriormente avvalorata, nel caso di specie, dal fatto che dette immagini – come affermato in atti – sarebbero state esposte nel corso della conferenza stampa tenuta per dare conto dell’operazione di polizia);

- l’art. 8, comma 2, delle regole deontologiche stabilisce che «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato»;

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III Civ., 6 giugno 2014, n. 12834) ─ con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle «semplici foto formato tessera degli arrestati» ─ ha affermato che «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca … ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta»;

CONSIDERATO inoltre che si tratta di un tema sul quale il Garante è intervenuto in più occasioni, rilevando che la diffusione di foto segnaletiche non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia costituisce un trattamento illecito di dati personali(2), a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano state esposte nel corso di una conferenza stampa(3);

RILEVATO che la pubblicazione delle fotografie sopra descritte, del reclamante e delle altre persone interessate dalle indagini, non risulta essere supportata da comprovate ragioni di giustizia e di polizia, né altrimenti giustificata in ragione di esigenze informative sulla vicenda, dovendosi pertanto ritenere illecita alla luce dell’art. 8 sopra citato;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato e di dover pertanto imporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f),  del Regolamento, a Citynews Spa e Blue Owl Srl,  la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on line, ivi compreso l’archivio storico, delle fotografie segnaletiche, contenute negli articoli sopra citati, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili ai medesimi titolari;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO, infine, con riguardo alla riferita questione del diniego del mutuo ipotecario, di doversi riservare di valutare l’ipotesi di aprire una separata istruttoria;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

1) prende atto che i titolari del trattamento Arca s.r.l., Mediaplan Soc. Coop. Sociale, Agmedia s.r.l. e Associazione Cambio Passo si sono adeguati alle richieste del reclamante e che pertanto non vi sono gli estremi per adottare specifici provvedimenti dell’Autorità;

2) dichiara infondato il reclamo nei confronti degli editori degli articoli sopra indicati ai nn. 7, 8, 9 e 10, 11, e 12 in quanto, la notizia di interesse pubblico ivi riportata è priva di fotografie assimilabili a quelle di cui sopra ed è formulata nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento:

1) dichiara l’illiceità del trattamento consistente nella pubblicazione delle fotografie segnaletiche dei soggetti coinvolti nell’operazione di polizia di cui in premessa e, per l’effetto,  dispone, nei confronti di Citynews S.p.A. e di Blue Owl Srl, la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on-line, ivi compreso l’archivio storico, delle fotografie contenute negli articoli sopra citati, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili ai medesimi titolari.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita altresì Citynews S.p.A. e Blue Owl Srl a comunicare, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 febbraio 2019                        

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

 

 

(1) Cfr., ex pluribus, i provvedimenti 12 ottobre 2017, n. 409, doc. web n. 7273804; 24 novembre 2016, n. 489, doc. web n. 5905569; 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073; non ché il documento del Garante del 6 maggio 2004, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634). Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza: cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261; Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194;

(2) Cfr. i provvedimenti 19 ottobre 2006, doc. web n. 1361908; 19 marzo 2003, doc. web n. 1053451; 26 novembre 2003, doc. web n. 1053631, confermato da Trib. Milano, 9 novembre 2004, n. 12746, nonché il già citato documento del 6 giugno 2004, “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti”, doc. web n. 1007634)

(3) V. al riguardo anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, caso n. 50774/99, sentenza dell'11 gennaio 2005 e, in ambito nazionale, le Istruzioni impartite  dal Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, Circolare n. 123/A/183.B.320 del 26 febbraio 1999 e n. 555-doc/c3h/192 del 27 novembre 2003, e dal Comando generale della Guardia di finanza, Circolare n. 13952 del 19 gennaio 2004, con le quali si sono precisati, nei termini sopra descritti, i limiti nell’esposizione di foto segnaletiche da parte delle forze dell’ordine.