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Provvedimento del 24 gennaio 2024 [9995994]

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[doc. web n. 9995994]

Provvedimento del 24 gennaio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 42 del 24 gennaio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 25 ottobre 2023 con il quale XX, rappresentata dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL, ritenendo insussistente l’interesse pubblico ad averne conoscibilità in riferimento alla propria persona in virtù del tempo decorso dai fatti ivi rappresentati;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, lamentando il pregiudizio subìto alla propria reputazione personale e professionale, rappresentando:

di aver riportato una condanna divenuta definitiva sei anni prima per fatti risalenti al XX;

che, in associazione al proprio nominativo, risultano reperibili articoli relativi alla vicenda in questione, dei quali uno contenente una ricostruzione formulata da una delle parti coinvolte che non sarebbe tratta dalla sentenza;

di non essere un personaggio pubblico, né di ricoprire un ruolo tale da richiedere la sottoposizione a fiducia da parte della collettività, come sarebbe dimostrato dal fatto che gli unici contenuti reperibili in associazione al proprio nome e cognome sono quelli oggetto di reclamo;

di aver già scontato interamente la propria condanna, rilevando che la perdurante reperibilità dei contenuti in questione non risponderebbe ad un interesse pubblico attuale ed ostacolerebbe peraltro il proprio reinserimento sociale;

VISTA la nota del 2 novembre 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 28 novembre 2023 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto:

la fattispecie di reato in cui è stata coinvolta la reclamante appare particolarmente grave in quanto “nel XX XX sarebbe stata arrestata, insieme a suo XX, con l’accusa di aver commesso i reati di XX, XX, XX, XX, XX, XX, e XX ai danni di una donna tra il XX e il XX. La reclamante e suo XX avrebbero adescato la vittima XX fingendo di essere XX e la avrebbero così sottoposta a numerose XX in nome di un XX. Ad esito del procedimento penale, nel XX la XX sarebbe stata condannata a XX di reclusione con sentenza definitiva della Corte Suprema di Cassazione”;

la reclamante, a fronte dell’affermazione contenuta nel reclamo secondo la quale avrebbe già terminato di scontare la pena per tali condotte, non ha fornito, né in sede di interpello preventivo né in sede di reclamo, alcuna informazione o prova documentale in merito alla conclusione della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta;

nel reclamo, infatti, non emerge l’anno in cui sarebbe stata emessa la sentenza di condanna, né l’anno in cui la reclamante avrebbe finito di scontare la pena;

dal contenuto degli articoli collegati agli URL oggetto di reclamo emerge che l’interessata sarebbe stata condannata nel XX a XX di reclusione in carcere, a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. URL 3), da cui discende che la condanna sarebbe avvenuta solo in tempi molto recenti;

VISTA la nota del 15 gennaio 2024 con la quale l’interessata ha rilevato che la condanna è intervenuta nel XX e che è stata confermata dalla Cassazione nel XX, dunque ben sette/otto anni fa, eccependo come non spetti a Google valutare la gravità del reato, essendo un compito affidato al legislatore; la reclamante ha inoltre aggiunto di avere interamente scontato la condanna comminata dall’Autorità giudiziaria e di essere stata scarcerata già a far data dal XX, aggiungendo che la perdurante reperibilità di tali contenuti risulterebbe in contrasto con la finalità di reinserimento sociale di cui all’articolo 27 della Costituzione;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti collegati agli URL dei quali è stata chiesta la rimozione sono relativi ad una vicenda che si è conclusa nel XX con la conferma della condanna dell’interessata a XX e per la quale la medesima, sulla base di quanto dichiarato nel corso del procedimento, è stata scarcerata in tempi recenti (XX);

la vicenda è stata ripresa da un articolo più recente, risalente alla fine del XX – oggetto anch’esso di richiesta di rimozione – nel quale è riportata la narrazione dei fatti da parte della persona offesa dai reati contestati all’interessata e nel quale è altresì riportata l’informazione dell’intervenuta sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna;

si tratta pertanto di fatti gravi per i quali l’espiazione della pena sarebbe intervenuta in tempi recenti;

in considerazione della gravità dei fatti quale emerge anche dal racconto della persona offesa dai reati per i quali è intervenuta la condanna (cfr. punto 13 parte II delle Linee guida) non si rinvengono, allo stato attuale, i presupposti per la deindicizzazione degli URL oggetto di reclamo;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei