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Provvedimento del 24 luglio 2019 [9131472]

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[doc. web n. 9131472]

Provvedimento del 24 luglio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 152 del 24 luglio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante il 9 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX e XX, rappresentati e difesi dall'avv. XX, hanno chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL collegato ad un articolo di giornale contenente informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale sono stati coinvolti e conclusasi in senso favorevole ai medesimi, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese legali sostenute;

CONSIDERATO che gli interessati hanno, in particolare, rappresentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni ormai obsolete, in quanto riferite a fatti risalenti al 2008, ed inesatte essendo nel frattempo intervenute due pronunce dell'Autorità giudiziaria che hanno assolto gli interessati (nello specifico, una di primo grado che ha assolto integralmente il sig. XX e parzialmente la sig.ra XX, madre del primo, ed una sentenza di secondo grado che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato residuo a carico di quest'ultima);

VISTA la nota del 25 ottobre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 9 novembre 2018 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX, ha comunicato:

di aver accolto la richiesta di rimozione con riguardo al sig. XX, ma di non poter dare seguito a quella riguardante la posizione della sig.ra XX ritenendo non sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio trattandosi di fatti recenti collegati ad un procedimento penale nel quale la stessa "è stata condannata nel 2015 per truffa e successivamente prosciolta, nel 2017, (...) per intervenuta prescrizione";

che tali informazioni, collegate a reati particolarmente gravi connessi all'attività professionale esercitata dalla reclamante, devono ritenersi di interesse pubblico in ragione del ruolo ricoperto dalla medesima, tenendo conto del fatto che "la sentenza della Corte d'Appello di (...) non ha accertato nel merito la [sua] innocenza", limitandosi a rilevare la prescrizione del reato;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2018 con la quale i reclamanti, nel contestare le deduzioni di controparte, hanno rilevato che:

il permanere del risultato di ricerca contestato in associazione al nominativo della sig.ra XX determina, oltreché la lesione dei diritti di quest'ultima, il perdurare del pregiudizio a carico del sig. XX, in virtù del rapporto di parentela esistente tra gli interessati;

le notizie riportate nell'articolo di stampa sono errate in quanto fanno riferimento a reati in relazione ai quali la reclamante è stata prosciolta ed in ragione di tale inesattezza non possono peraltro ritenersi di alcuna utilità per il pubblico;

la responsabilità penale della reclamante non è mai stata accertata in via definitiva essendo stata rilevata la prescrizione del reato, pronuncia quest’ultima che ne danneggia comunque l'immagine professionale e che è stata fatta oggetto di “ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione affinché venga accertata in maniera incontrovertibile la sua innocenza nel merito";

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO che la società resistente ha dichiarato - con comunicazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - di aver provveduto ad inibire la reperibilità dell'URL indicato nell'atto di reclamo in associazione al nominativo di XX e che, pertanto, si ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione del medesimo URL in quanto reperibile in associazione al nominativo di XX, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

l'articolo collegato all'URL contestato contiene informazioni non aggiornate in quanto riporta la notizia del rinvio a giudizio della reclamante senza tuttavia dare atto del seguito giudiziario della vicenda, conclusasi con una pronuncia di assoluzione in primo grado nel 2015 con riguardo ad uno dei reati contestati e con una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, disposta in grado di appello nel 2017 con riguardo al secondo capo d'imputazione;

ciò determina un contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punti 4 e 7 della Parte II), tenuto anche conto del fatto che non vi è stato un accertamento definitivo in ordine alla colpevolezza dell'interessata che, proprio in virtù della professione svolta, ha dichiarato di aver proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di proscioglimento al fine di ottenere una pronuncia di merito che ne attesti la non colpevolezza;

la reperibilità dell'articolo in associazione al nominativo della reclamante, peraltro, è fonte di potenziale pregiudizio anche con riguardo a XX, atteso che, nel caso di specie, rileva il mancato aggiornamento della notizia la quale risulta, dunque, inesatta; pertanto, la diffusione della notizia medesima, anche se reperibile attraverso chiavi di ricerca diverse dal nome e cognome dell’interessato, è suscettibile arrecare una lesione obiettiva e ingiustificata alla sua dignità personale, oltre ad alterarne l’identità, tale da giustificare una tutela più ampia;

RITENUTO di dover, pertanto, considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta avanzata da XX e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l'URL individuato nell'atto di reclamo quale risultati di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessata;

RITENUTO, inoltre, di non poter prendere in considerazione la richiesta di porre a carico della resistente le spese legali sostenute, tenuto conto della gratuità del reclamo, come desumibile dall'art. 57, par. 3, del Regolamento, nonché del fatto che l'assistenza legale nei procedimenti innanzi l'Autorità non è obbligatoria;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato dal titolare del trattamento in ordine all’avvenuta rimozione dell’URL indicato nell’atto di reclamo in quanto reperibile in associazione al nominativo di XX e pertanto ritiene che, nel caso di specie, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g) del medesimo, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, il medesimo URL in quanto reperibile in associazione al nominativo di XX.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia