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Provvedimento del 4 dicembre 2019 [9232567]

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[doc. web n. 9232567]

Provvedimento del 4 dicembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 218 del 4 dicembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 13 maggio 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC ed a Google Italy S.r.l. la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo di due URL rinvianti ad un articolo, pubblicato su un sito inglese di cui non sarebbe noto il titolare, riportanti informazioni ritenute per lui pregiudizievoli;

VISTA la nota del 3 giugno 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 25 giugno 2019 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter accogliere la richiesta dell’interessato in quanto si tratta di informazioni:

connesse ad una vicenda giudiziaria molto recente in cui il medesimo è stato coinvolto con riguardo a fatti avvenuti nel 2017 ed in relazione ai quali è stato condannato nel mese di ottobre del 2018 “dalla XX (…) per il reato di stalking”;

aventi natura giornalistica, circostanza quest’ultima che confermerebbe la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle stesse;

VISTA la nota del 28 agosto 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di far pervenire le proprie eventuali osservazioni con riguardo al riscontro fornito dal titolare del trattamento ed a seguito della quale il medesimo non ha prodotto memorie;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, alla luce di tutto quanto sopra considerato, che:

l’URL del quale è stata chiesta la rimozione risulta collegato ad un articolo giornalistico dell’ottobre 2018 nel quale si dà atto dell’intervenuta condanna per atti persecutori del reclamante al quale sarebbe stata altresì imposta la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla vittima per i cinque anni successivi alla pronuncia;

la particolare natura del reato ed il brevissimo lasso di tempo decorso dai fatti fanno ritenere tuttora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità della notizia;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 4 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia