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Newsletter del 22 maggio 2015 - Informazione, dati sui vitalizi: la privacy non è un ostacolo

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Informazione, dati sui vitalizi: la privacy non è un ostacolo
Spetta alla Pa valutare i presupposti per l´accesso

 

La Pa non può invocare la disciplina sulla privacy per respingere, a priori, le richieste di accesso ai documenti formulate dai giornalisti. Lo  ha chiarito il Garante privacy [doc. web n. 3966106] in risposta ad alcuni quesiti posti dal Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/ Südtirol riguardo alla pubblicazione on line e alla comunicazione alla stampa dei dati sui vitalizi di Consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali.
 
Il Codice privacy  - sottolinea l´Autorità -  non ha abrogato le norme sull´accesso ai documenti  ammnistrativi. Il diritto di prendere visione e di estrarre copia  di documenti rimane dunque attribuito alle persone che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso.  Spetta dunque  all´amministrazione, verificare, caso per caso, i presupposti per l´accesso, mentre rimane affidata alla responsabilità del giornalista l´utilizzazione e la diffusione al pubblico delle informazioni raccolte in caso di accoglimento della sua istanza.
 
Per quanto riguarda poi il quesito sulla diffusione on line delle informazioni personali di consiglieri ed ex consiglieri che percepiscono vitalizi, il Garante, richiamando quanto già affermato nelle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa, ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o di regolamento. L´amministrazione, pertanto, prima di mettere on line sul proprio sito istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi in cui siano contenuti dati personali, dovrà verificare che la normativa preveda tale obbligo. Altrimenti la pubblicazione di informazioni e documenti potrà avvenire solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

 



Sanità, screening neonatale esteso: il Garante chiede maggiori tutele
I dati raccolti consentiranno la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie

 
Il Garante privacy chiede maggiori tutele per i dati personali utilizzati per lo "screening neonatale esteso" (SNE) a fini della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie [doc. web n. 3943315].
 
Lo screening, facoltativo a livello nazionale, riguarda solo le patologie per cui esistono terapie, farmacologiche o dietetiche, efficaci con evidenza scientifica. Considerata la delicatezza dei flussi informativi, il Garante ha richiamato l´attenzione di tutti i soggetti coinvolti sull´esigenza di assicurare le garanzie previste in materia di protezione dei dati personali sottolineando innanzitutto la necessità che, prima dell´introduzione dello SNE, gli organismi sanitari svolgano adeguate attività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà o meno dei test effettuati, nonché alle specifiche finalità e conseguenze dello screening, anche nell´ambito di pubblicazioni istituzionali.
 
Nel dare il via libera al decreto del Ministero  della salute, il Garante ha chiesto di apportare alcune correzioni  riguardo al consenso informato, che le strutture dovranno richiedere ai genitori o al tutore legale del neonato  non solo per l´atto medico ma anche per il trattamento dei dati personali, sanitari e genetici. Nell´informativa dovrà essere ben evidenziato, in particolare, il carattere facoltativo (o obbligatorio nelle  Regioni in cui ciò sia previsto) del conferimento dei dati per lo Sne; le finalità perseguite: cura e, in caso di esito positivo, consulenza genetica; l´ambito di comunicazione dei dati (Centri di screening neonatale, Registro nazionale delle malattie rare, registri regionali). Il  modello di consenso dovrà, tra l´altro, riportare la dichiarazione dei genitori riguardo alla volontà di conoscere i risultati dello screening, comprese eventuali notizie inattese.
 
Altre modifiche hanno riguardato le modalità di raccolta dello spot ematico da parte del personale del punto nascita e il successivo invio al Centro di screening neonatale di riferimento con i dati personali ed anamnestici associati; le misure di sicurezza per assicurare un elevato livello di protezione e di garanzia. Dovrà essere perfezionata anche la norma relativa alla  consulenza genetica che dovrà essere fornita ai genitori in ogni caso in cui il risultato dello SNE sia positivo. Si potranno prevedere specifiche iniziative di aggiornamento professionale degli operatori anche in materia di protezione dei dati personali.



Dati sulla salute, attenzione a quelli contenuti nelle mail
Il Garante ha vietato a due società l´uso dei dati personali di una donna inoltrati a 200 destinatari 

 
E´ illecito inoltrare una mail con informazioni sulla salute e il numero di cellulare della persona che l´ha inviata senza averla prima informata e avere avuto il suo consenso.
 
Lo ha stabilito il Garante privacy in un provvedimento [doc. web n. 3966213] con il quale ha vietato a due società  l´ulteriore trattamento dei dati contenuti in una mail ed ha prescritto loro l´adozione di  misure per garantire una scrupolosa vigilanza sull´operato del personale che tratta i dati per loro conto o interesse. Il caso nasce dal reclamo di una signora che si è rivolta al Garante lamentando l´illecito trattamento dei dati personali contenuti in una mail inviata ad un conoscente  di una agenzia immobiliare, per promuovere la propria attività di consulenza. Nella mail la reclamante, oltre alle informazioni di natura promozionale,  aveva indicato anche il proprio numero di cellulare e informazioni relative ad una operazione che avrebbe dovuto affrontare.  La mail, giunta a due collaboratori delle società dopo essere stata  parzialmente modificata, era stata  inoltrata ad oltre 200 affiliati commerciali, senza cancellare le informazioni personali che la signora aveva inserito.
 
A nulla sono servite le tesi difensive delle società basate sulla erronea supposizione che la mail non contenesse dati personali e che, pertanto, potesse essere liberamente  inoltrata in allegato per avvertire i colleghi di avvalersi solo di consulenze esterne preventivamente valutate. Così pure il tentativo di declinare ogni addebito, ascrivendo l´accaduto ad iniziative personali di singoli, non ha trovato accoglimento presso Il Garante, il quale ha stabilito che la responsabilità fosse addebitabile alle due società, in capo alle quali rimane il compito ed il potere di vigilare sui propri collaboratori.
 
Nel disporre il divieto, l´Autorità ha dunque prescritto alle società di adottare idonee misure atte a garantire una scrupolosa vigilanza sull´operato del personale, sensibilizzandolo al rispetto delle istruzioni ricevute sulla protezione dei dati personali.

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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