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Pubblicazione, divulgazione e comunicazione alla stampa di dati riguardanti Consiglieri regionali e provinciali ed ex Consiglieri regionali e provinciali destinatari di vitalizi - 23 aprile 2015 [3966106]

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[doc. web n. 3966106]

Pubblicazione, divulgazione e comunicazione alla stampa di dati riguardanti Consiglieri regionali e provinciali ed ex Consiglieri regionali e provinciali destinatari di vitalizi - 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 240 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il quesito del Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol (prot. n. 750 Cons. Reg. del 23 febbraio 2015);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

Il Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol ha rappresentato che «In Trentino-Alto Adige è stata applicata una riforma che ha previsto l´attualizzazione del vitalizio e la conseguente restituzione della differenza, tra quanto corrisposto e quanto dovuto ai sensi della nuova normativa.

La prima legge regionale n. 6/2012 è stata successivamente modificata con una seconda legge regionale la n. 4/2014 e in parte con la n. 5/2014. La seconda legge regionale ha previsto una restituzione parziale di quanto corrisposto; non tutti i consiglieri hanno accettato di adeguarsi alla nuova normativa e, conseguentemente, l´hanno impugnata».

Pertanto, sono stati formulati a questa Autorità alcuni quesiti in ordine «alla pubblicazione, alla divulgazione e alla comunicazione alla stampa di dati riguardanti Consiglieri regionali e provinciali ed ex Consiglieri regionali e provinciali destinatari di vitalizi», chiedendo, in particolare, se:

- è possibile «pubblicare, divulgare o comunicare alla stampa i nomi dei ricorrenti, [o] i nomi di chi ha restituito la somma eccedente in base al ricalcolo dell´attualizzazione e a quanto ammonta l´importo reso»;

- «esistono problemi nel momento in cui, pubblicati, divulgati o comunicati alla stampa i nominativi di coloro che hanno restituito, emergono i nomi di quelli che invece non hanno restituito»;

- «esistono analoghi problemi anche riguardo ai nominativi di coloro che godono dell´assegno di reversibilità».

OSSERVA

1. «Comunicazione» e «diffusione» di dati personali.

In via preliminare si rappresenta che il Codice qualifica come dato personale «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b).

La normativa in materia di protezione dei dati personali distingue, sotto il profilo del diverso regime giuridico applicabile, l´operazione di «comunicazione» da quella di «diffusione» dei dati personali, intese – rispettivamente – come «il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall´interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» e «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4, comma 1, lett. l e m).

Più precisamente, la «comunicazione» a soggetti privati e la «diffusione» di dati personali da parte di soggetti pubblici "sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento" (art. 19, comma 3, del Codice).

2. «Comunicazione» di dati personali agli organi di stampa.

In tale quadro, con riferimento alla «comunicazione» agli organi di stampa dei dati personali oggetto dei quesiti sottoposti al Garante dal Presidente del Consiglio regionale, si rappresenta che questa Autorità è intervenuta in diverse occasioni per ribadire che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (cfr. artt. 59 e 60). È espressamente previsto, infatti, che «i presupposti, le modalità, i limiti per l´esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso» (art. 59, comma 1).

Il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi rimane, dunque, attribuito ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso (artt. 22 ss., legge n. 241 del 7 agosto 1990).

Per tale motivo, le valutazioni relative alle determinazioni dall´Amministrazione interpellata aventi a oggetto le richieste di accesso ai documenti esulano dall´ambito di competenza di questa Autorità e rimangono sindacabili di fronte alle autorità competenti (art. 25, della citata legge n. 241/1990).

In ordine, quindi, alle eventuali richieste di accesso formulate dagli organi di stampa si rappresenta che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, non può essere in quanto tale invocata per negare, in via di principio, l´accesso ai documenti.

Qualora l´Amministrazione reputi pertanto legittime le richieste di accesso, rimane «affidata alla responsabilità del giornalista l´utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell´essenzialità rispetto al fatto d´interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo». Tale chiarimento – contenuto anche nel documento del Garante del 6 maggio 2004 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1007634) – è rivolto a chi, nell´esercizio dell´attività giornalistica, utilizza la documentazione a cui ha avuto legittimamente accesso e costituisce un´applicazione dei principi generali già dettati dal Codice (cfr. in particolare art. 137), nonché dalle disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice).

3. «Diffusione» di dati e informazioni personali riguardanti i soggetti destinatari di vitalizi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di «diffusione» da parte dell´Amministrazione dei dati e delle informazioni personali di consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali destinatari di vitalizi oggetto dei citati quesiti, si rappresenta che il Garante ha già fornito puntuali indicazioni alle pp.aa. per la pubblicazione di atti e documenti in Internet con le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del 15 maggio 2014 (in G.U. 12 giugno 2014, n. 134 suppl. ord. n. 43 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436).

In tale provvedimento, è ribadito, anche con riferimento agli obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza, che «la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3)» e che «Pertanto, in relazione all´operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice)» (cfr. parte prima, par. 2). Pertanto, l´Amministrazione può dare luogo a forme di diffusione di predetti dati personali purché ciò sia espressamente previsto da una specifica norma di legge o anche di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

Nelle medesime Linee guida, alla luce della richiamata normativa in materia di trasparenza, è precisato, altresì, che «Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice)» e che «L´eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l´obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)» (cfr. parte prima, par. 3).

TUTTO CIÒ PREMESSO E OSSERVATO IL GARANTE

esprime il proprio avviso nei termini suesposti in merito ai quesiti sottoposti dal Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol aventi a oggetto la comunicazione agli organi di stampa e la diffusione dei dati personali riguardanti consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali destinatari di vitalizi.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia