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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2925405]

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[doc. web n. 2925405]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 476 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 giugno 2013, presentato nei confronti di Generali Italia S.p.A., con il quale Silvia Castellani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Isidori e Patrizia Conti, in proprio e in qualità di erede del padre defunto (Mario Castellani), deceduto il 11.1.2005, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle numerose istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano nonché dei dati riferiti al de cuius contenuti in tutte le polizze – sia attive che cessate – stipulate con la predetta società e/o con tutte le affiliate del Gruppo, con particolare riguardo "allo specchio o estratto storico relativo a tutte le polizze contratte sia dal de cuius sia dalla ricorrente e a tutta la documentazione inerente tali contratti"; la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 giugno 2013  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 19 settembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° luglio 2013 con la quale la società resistente, nel rappresentare che la stessa, in qualità di titolare del trattamento, "risponde anche per i trattamenti a suo tempo realizzati da Generali Vita S.p.a., società ad oggi non più esistente in quanto fusa per incorporazione (…)", ha precisato di avere già fornito alla ricorrente, sin dal 2006 e in diverse occasioni, i dati personali "come specificatamente da lei richiesti", aggiungendo altresì di voler aderire nuovamente alle sue richieste; la resistente ha quindi dichiarato di avere provveduto a comunicare all´interessata "i dati personali riferibili a Silvia Castellani, Mario Castellani e alla Farmacia Castellani s.n.c. (…) rinvenuti nella documentazione contrattuale disponibile negli archivi della società, allegando, per ciascuno di essi, l´elenco delle posizioni contrattuali (attive e passive) del Ramo Vita e del Ramo Danni (auto e non auto)";

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´8 luglio 2013 con la quale la ricorrente, nel rappresentare che "la compagnia assicuratrice ha fornito copia di polizze  (…) delle quali non aveva avuto contezza e della cui esistenza, nonostante le reiterate richieste avanzate sin dall´anno 2006, non era mai stata edotta direttamente, se non in questa sede (…)", ha preso atto della dichiarazione resa dalla controparte in ordine all´avvenuta consegna "di tutto quanto in suo possesso", chiedendo alla stessa ulteriore conferma in ordine all´esaustività della documentazione fornita e rinnovando la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 settembre 2013 con la quale la società resistente ha ribadito quanto già affermato nella memoria precedente "confermandone integralmente il contenuto";

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere fornito tutti i dati personali riferiti all´interessata e al de cuius "rinvenuti nella documentazione contrattuale disponibile negli archivi della società".

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Generali Italia S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti interamente a carico di Generali Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia