g-docweb-display Portlet

Polizze vita: il titolare del trattamento non può comunicare dati relativi a terzi beneficiari - 26 marzo 2009 [1608042]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1608042]

Polizze vita: il titolare del trattamento non può comunicare dati relativi a terzi beneficiari - 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 19 dicembre 2008, presentato da Anna Cagnati (rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Alessandro Massaia) nei confronti di Poste Vita S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito una richiesta di accesso, formulata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, ai dati personali relativi ad una polizza vita stipulata dal proprio padre defunto, ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente che, nel comunicare i dati personali relativi alla polizza in questione (ivi compreso il premio versato dal defunto) non aveva però comunicato i dati relativi ai terzi beneficiari; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 16 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 6 febbraio 2009 con la quale la resistente ha dichiarato di aver fornito alla ricorrente "tutte le informazioni relative alla polizza sottoscritta dal sig. Cagnati Arduino, ad eccezione del nominativo dei beneficiari caso morte", rappresentando di essere disposta a fornire anche tali dati qualora questa Autorità lo ritenesse conforme alla disciplina in materia di accesso ai dati personali;

VISTA la memoria del 27 febbraio 2009 con la quale la ricorrente ha ribadito di voler accedere anche ai dati relativi ai terzi beneficiari della polizza assicurativa al fine di poter far valere nei confronti di questi i propri diritti di erede legittimaria;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso avendo la resistente, già prima della sua presentazione, comunicato alla ricorrente tutti i dati personali relativi al de cuius, omettendo correttamente di indicare i dati relativi a terzi beneficiari della polizza in questione e ciò nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai dati personali che, anche nel caso in cui la richiesta venga proposta ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, non consente di conoscere dati personali di terzi (quali, nel caso di specie, i dati relativi a terzi beneficiari di polizze assicurative);

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 marzo 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi