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Provvedimento del 6 giugno 2013 [2605463]

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[doc. web n. 2605463]

Provvedimento del 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 28 febbraio 2013, presentato nei confronti di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Victor Uckmar e Paolo de´ Capitani di Vimercate), in qualità di figlia della madre defunta, sig.ra KW, deceduta il 23.2.2011, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi alla de cuius e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento, secondo quanto riportato nell´interpello preventivo, ai dati riguardanti "la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie e le relative causali del periodo 1.1.2003-23.2.2011, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l´estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto"; visto che la ricorrente ha chiesto altresì che la liquidazione delle spese del procedimento sia posta a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 23 aprile 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 19 marzo 2013, con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare che "i diritti della ricorrente in relazione al patrimonio di entrambi i genitori sono analiticamente descritti nel testamento redatto nel 2008 (…), nel quale entrambi dichiarano di nominare il coniuge che sopravvive unico erede (…) con espressa volontà della de cuius di nominare il marito procuratore ed affidare esclusivamente a lui le decisioni gestionali riguardanti tutti i beni e conti (…), fino alla morte di entrambi i coniugi", ha sostenuto di non ravvisare nel caso di specie un "interesse proprio" dell´interessata – ai sensi dell´art. 9 del Codice - ad accedere ai dati relativi alla consistenza patrimoniale della de cuius; ciò in quanto, allo stato della documentazione prodotta dall´interessata, la stessa non riveste la qualità di erede né può ritenersi sufficiente la "sola qualifica di discendente";

VISTA la nota pervenuta via mail il 9 aprile 2013 con la quale la ricorrente, nel richiamare la disposizione di cui all´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce il diritto di accedere ai dati relativi a persone decedute "a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di tutela", ha rilevato come, nel caso di specie, "sussistano, in concreto, tutti e tre gli autonomi requisiti previsti" dalla norma sopracitata, "benché ne basti uno solo per fondare la richiesta della ricorrente"; l´interessata infatti, in qualità di figlia, peraltro nominata dalla de cuius esecutrice testamentaria, oltre ad essere "direttamente interessata a fare chiarezza su quanto accaduto con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti dalla defunta madre (…), agisce anche a tutela della de cuius, in quanto intende accordare protezione alle sue ultime volontà (…) ed agisce altresì per ragioni familiari meritevoli di tutela, sia sotto un profilo esterno (in quanto intende informarsi per proteggere il patrimonio da eventuali atti illegittimi di terzi estranei al nucleo familiare) che interno (per garantire una corretta ripartizione dell´asse ereditario secondo le ultime volontà della defunta madre)"; nella medesima nota la ricorrente ha altresì evidenziato come l´istituto di credito resistente sembra "confondere" la propria istanza di accesso ai dati della de cuius "con la fondatezza di eventuali domande successorie sulle quali, peraltro, la stessa non avrebbe titolo ad esprimersi";

VISTA la nota pervenuta via mail l´11 aprile 2013 con la quale la banca resistente ha comunicato di non ravvisare, nell´ultima memoria dell´interessata, "nuovi elementi o fatti determinanti in merito alla legittimazione della ricorrente ad accedere alle informazioni di cui al ricorso in oggetto";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi l´11 aprile 2013 nel corso della quale il legale dell´interessata ha ribadito le richieste formulate con il ricorso, "insistendo sull´interesse della stessa all´acquisizione dei dati per la tutela della defunta nonché delle proprie posizioni ereditarie";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di figlia della de cuius, peraltro dalla stessa nominata esecutrice testamentaria, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che, con riferimento all´esercizio del predetto diritto di accesso - volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti alla de cuius contenuti nei documenti contabili detenuti dalla società resistente – l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO quindi, alla luce delle considerazioni esposte, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali riferiti alla de cuius riguardanti la consistenza patrimoniale e tutte le movimentazioni bancarie con le relative causali  dall´1.1.2003 al 23.2.2011 (nonché gli ulteriori dati personali di cui all´interpello preventivo del 21.1.2013) entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali riferiti alla de cuius riguardanti la consistenza patrimoniale e tutte le movimentazioni bancarie con le relative causali  dall´1.1.2003 al 23.2.2011, nonché gli ulteriori dati personali di cui all´interpello preventivo del 21.1.2013, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di  Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante ordina alla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. a dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia