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Provvedimento del 13 giugno 2013 [2605494]

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[doc. web n. 2605494]

Provvedimento del 13 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 295 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 15 marzo 2013, presentato nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale Stefania Carere, rappresentata e difesa dall´avv. Emanuela Cascianelli, in qualità di erede e figlia di Pasquale Carere, deceduto il 7.3.2006, e di Elena Raso, deceduta il 20.12.2011, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza e ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi ai defunti genitori in relazione a conti correnti, libretti di deposito, conti titoli, fondi di investimento, o eventuali altri rapporti in essere con il citato istituto di credito al momento del decesso o definiti in precedenza; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 2 maggio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 15 aprile 2013, con la quale il titolare del trattamento ha innanzitutto comunicato l´elenco dei dati anagrafici dei defunti genitori della ricorrente detenuti in relazione ai rapporti contrattuali da questi ultimi intrattenuti con la banca resistente; per quanto riguarda i dati di tipo contabile, la resistente ha fornito alla ricorrente sia il riassunto che la documentazione cartacea della movimentazione desunta dagli archivi informatici della banca, precisando, tuttavia, "che tutte le operazioni sono state regolate per cassa, in quanto gli interessati non hanno mai intrattenuto rapporti di conto corrente";

VISTE la memoria e la nota inviate in data 17 aprile 2013 con le quali la ricorrente ha chiesto informazioni circa l´intestazione, la data di apertura e di estinzione dei rapporti contrattuali intrattenuti dai defunti genitori con la banca resistente, anche qualora l´estinzione fosse avvenuta dopo il decesso di questi ultimi;

VISTE le note pervenute il 30 aprile 2013 e il 15 maggio 2013 con le quali la banca ha fornito alla ricorrente la ulteriore documentazione richiesta;

VISTA la nota inviata il 30 maggio 2013 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta delle informazioni ricevute;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 300, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia