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Provvedimento del 17 gennaio 2013 [2330473]

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[doc. web n. 2330473]

Provvedimento del 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 20 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 29 ottobre 2012, proposto nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione, con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Lucia Caterina Dattoli, in relazione ad un sinistro per responsabilità professionale medica, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla predetta società, con specifico riferimento alle  valutazioni e ai giudizi espressi dal citato perito fiduciario, nonché di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;  rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato e la successiva nota del 12 dicembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 novembre 2012, con la quale la società resistente, nell´allegare copia della nota trasmessa all´interessata in data 21 novembre 2012, ha affermato di avere "trasmesso all´interessata copia integrale della relazione medica della fiduciaria di Cattolica Assicurazioni e dei documenti attinenti il suo stato di salute (…)", precisando altresì di non avere fornito tempestivo riscontro alle istanze dell´interessata ritenendo applicabile al caso di specie la disposizione di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, in quanto le stesse erano state formulate in data 29 marzo 2012 ovvero "in pendenza di giudizio civile" (nel quale la società si è costituita in giudizio);

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 novembre 2012 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha rinnovato la richiesta di condanna della resistente alle spese del procedimento, sottolineando innanzitutto che la compagnia assicurativa non ha mai fornito riscontro all´interpello preventivo (e quindi non ha mai motivato il diniego opposto all´accesso) e che, in secondo luogo, la stessa non avrebbe potuto invocare il temporaneo differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice in quanto "nei mesi di febbraio e marzo 2012 l´assicurato non si era costituito in giudizio e si era già tenuta la prima udienza in data 22.2.2012";

VISTA la nota datata 3 gennaio 2013 con la quale la società resistente, nel rilevare che la ricorrente ha dato atto dell´avvenuto ricevimento della copia integrale della relazione medica richiesta con il ricorso, ha al tempo stesso sostenuto l´iniziale applicabilità al caso di specie del disposto di cui all´art. 8, comma 2, lett. e) del Codice, "posto che i dati oggetto del presente ricorso erano rilevanti sia ai fini della tutela giudiziaria dell´assicurato che della ricorrente";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alla richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Società Cattolica di Assicurazione, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 300, a carico di Società Cattolica di Assicurazioni, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia