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Provvedimento del 19 giugno 2014 [3340128]

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[doc. web n. 3340128]

Provvedimento del 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 318 del
19 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 19 marzo 2014 nei confronti di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Matteo Renzulli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in una perizia medico-legale detenuta dalla società resistente e redatta da un medico fiduciario della compagnia "a seguito della visita espletata sulla sua persona"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 marzo 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 16 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione;

VISTE le note, trasmesse per posta elettronica certificata il 3 aprile ed il 13 aprile 2014, con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati contenuti nella predetta perizia;

VISTA la nota, trasmessa per posta elettronica certificata l´11 aprile 2014, con cui la società resistente ha comunicato all´interessato che "il liquidatore incaricato, dopo aver ricevuto in data odierna la perizia medico legale, ha provveduto alla liquidazione" di quanto spettante al medesimo a seguito dell´infortunio occorso; con successiva nota del 17 aprile 2014  il titolare del trattamento, nell´eccepire di aver ricevuto l´esito dell´accertamento effettuato dal perito incaricato solo in data 10 aprile 2014, e dunque in epoca successiva allo scadere del termine concesso dall´Autorità per fornire riscontro, ha comunque trasmesso copia della perizia contenente i dati richiesti;

VISTA la nota del 17 aprile 2014, con cui il ricorrente, nel contestare la circostanza che "la compagnia non ha mai reso noto (…) di non possedere la relazione del proprio medico fiduciario" che riporta comunque la data del 20 marzo 2014, ha lamentato la parzialità del riscontro ottenuto tenuto conto del fatto che la copia della perizia trasmessa "non contiene alcuna valutazione medica né alcuna percentuale di danno biologico" e che "la relazione medico-legale completa (…) deve esistere, atteso che per liquidare il sinistro la Compagnia necessitava di una precisa valutazione medico-legale", concludendo che la stessa dovrà "pertanto (…) essere condannata a fornire il documento integrale, non decurtato di alcuna pagina e di alcuna sua parte"; 

VISTA la nota del 30 aprile 2014, con cui la società resistente ha dichiarato che "l´operatività della garanzia è determinata dal mero superamento dell´invalidità permanente "soglia" (66%) non essendo necessaria l´esatta quantificazione medico-legale, essendo superflua ai fini del calcolo dell´indennizzo" e che quindi "il contributo peritale è richiesto (…) in termini di alternatività (sopra o sotto soglia) e non di puntualità (misurazione effettiva)"; la Compagnia assicuratrice ha in ogni caso rappresentato che "nel caso sia di interesse, l´assicurato potrà chiedere direttamente al medico-legale la quantificazione dei postumi invalidanti a titolo di autonoma prestazione professionale, non rientrante nell´incarico (…) conferito";

VISTA la nota del 30 aprile 2014, con cui il ricorrente, nel contestare la veridicità di quanto dichiarato dalla controparte, ha rilevato che la relazione medico-legale prodotta da quest´ultima "non contiene neppure il dedotto contributo peritale minimo" necessario per poter procedere alla liquidazione dell´infortunio ed ha ribadito la richiesta di ottenere copia "della relazione medico-legale integrale" contenente "la valutazione col grado percentuale d´invalidità del XY e con ogni altra valutazione e quantificazione" conseguente;

VISTA la nota del 29 maggio 2014 con cui il ricorrente, facendo seguito alle precedenti memorie, ha comunicato che in data 9 maggio 2014 "l´AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - (…) confessando di aver sempre avuto una relazione di perizia dotata di una valutazione percentuale dei postumi permanenti sofferti dal XY – trasmetteva (…) a mezzo e-mail PEC (…) la relazione medico-legale a firma del dott. (…)", documento che "sembrerebbe essere completo";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro ritenuto sufficiente, solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di AXA MPS Assicurazioni S.p.A. nella misura di euro 350, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 350 a carico di AXA MPS Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA