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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2316109]

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[doc. web n. 2316109]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 413 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 20 settembre 2012, nei confronti dell´Arma dei Carabinieri con il quale XY, già brigadiere dell´Arma ora in congedo assoluto, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza o meno di dati personali idonei a rivelare il suo stato di salute conservati presso la Stazione Carabinieri di Riposto; ciò con specifico riferimento alle informazioni contenute nel "decreto n. 203 del Ministero della difesa dell´1/12/2009 (…) notificatogli dal predetto Comando Stazione"; visto che l´interessato, sottolineando di non aver ricevuto alcun riscontro al proprio interpello preventivo, ha anche chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 novembre 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 ottobre 2012 con la quale il comandante interinale della Stazione di Riposto, nel sostenere di non aver trovato traccia dell´interpello preventivo, ha confermato che presso il predetto comando viene custodita copia del decreto in questione a suo tempo notificato all´interessato;

VISTE le comunicazioni del 15 e 16 ottobre 2012 con le quali l´interessato ha ribadito le proprie richieste, documentando il corretto invio, a mezzo posta elettronica certificata, dell´interpello preventivo;

VISTA la nota del 23 novembre 2012 con la quale il comandante titolare della Stazione Carabinieri di Riposto ha illustrato le temporanee difficoltà di tipo informatico che hanno impedito la pronta lettura e il conseguente riscontro alle richieste del ricorrente; visto che il comandante della Stazione competente ha altresì dato atto che, a seguito di disposizioni ricevute dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, ha proceduto in data 19 novembre 2012 "alla distruzione mediante fuoco" del documento in oggetto;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia