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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2377946]

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[doc. web n. 2377946]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 61 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 ottobre 2012, presentato nei confronti del dott. KW, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Donato De Martinis),  il quale si era sottoposto nel periodo 2007-2009 a molteplici interventi e trattamenti odontoiatrici eseguiti presso lo studio del dott. KW (con modalità ritenute dal ricorrente non corrette tanto da averlo indotto ad interrompere le cure), ha ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito Codice) (quali la richiesta di acquisizione di copia di informazioni relative ai farmaci ed ai dispositivi odontoiatrici utilizzati), la richiesta volta ad ottenere i dati personali contenuti negli "originali" degli esami radiografici che sarebbero stati effettuati dal citato medico in più occasioni nelle "diverse fasi di montaggio/smontaggio dei dispositivi" (impianti e protesi provvisorie mobili e fisse) "e relativi controlli",  nonché la "scheda clinica integrale relativa a tutti gli interventi eseguiti e qualunque altro eventuale esame e/o documento clinico (…) tuttora in possesso del predetto"; rilevato che, precedentemente al ricorso ed in riscontro alle istanze ex art. 7, il citato medico, per ministero del suo legale, non avrebbe consegnato la documentazione richiesta sostenendo di aver "già provveduto nell´ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c." (promosso dal XY nei confronti del KW) "a depositare nel fascicolo d´ufficio tutta la documentazione medica e le protesi inerenti l´attività medica odontoiatrica espletata"; rilevato, tuttavia, che il ricorrente ha sostenuto che nel corso di tale giudizio il resistente, ottemperando all´ordine del giudice di esibizione della documentazione medica in possesso del citato medico, si sarebbe limitato a depositare solo alcuni dei documenti richiesti; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sottolineato come la documentazione richiesta sia necessaria per la valutazione della responsabilità professionale del dott. KW la quale sarà oggetto di un successivo giudizio di risarcimento  del danno; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 24 dicembre 2012  con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta in data 30 novembre 2012 con la quale il titolare del trattamento (rappresentato e difeso dall´avv. Roberto Pugliese) ha sostenuto l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2 del Codice essendo la domanda proposta con il ricorso già stata oggetto di giudizio da parte dell´autorità giudiziaria;  ciò, in quanto il resistente avrebbe già "ampiamente dato esecuzione" all´ordine di esibizione disposto all´udienza del 9.5.2011 provvedendo infatti a depositare la documentazione in suo possesso, "come accertato dallo stesso Magistrato nell´ambito dell´udienza successiva del 27.06.2011 e successivamente dal CTU (…) il quale ha redatto senza alcun problema l´elaborato peritale"; rilevato che il resistente, "allorquando è stato richiesto, ha prodotto tutta la documentazione inerente il ricorrente" e che "la presunta esistenza di altri documenti relativi al XY ancora in possesso del KW è una circostanza che non risponde al vero, ed altro non è, che il risultato di mere supposizioni" del ricorrente il quale avrebbe visto disattese le sue aspettative nell´ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 10 dicembre 2012 con la quale il ricorrente ha eccepito che il ricorso non può essere ritenuto inammissibile ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice stante la mancanza di identità di oggetto fra l´odierno ricorso e il citato giudizio di accertamento tecnico preventivo posto che l´odierno ricorso ha ad oggetto richieste che non corrispondono in alcun modo a quelle proposte dall´attuale ricorrente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) promosso nei confronti del resistente in vista di un´eventuale causa per il risarcimento dei danni subiti a causa degli interventi e trattamenti odontoiatrici eseguiti sulla sua persona dal dott. KW; ciò, aggiunge il ricorrente, "a meno che non si voglia (…) considerare un semplice mezzo istruttorio (qual è l´ordine di esibizione giudiziale di cui all´art. 210 c.p.c.) esperito in seno ad una procedura del tutto diversa (a.t.p.), quale atto introduttivo di uno specifico giudizio in tema di privacy"; rilevato, nel merito, che, ad avviso del ricorrente, il resistente avrebbe depositato nel giudizio in questione solo una parte dei documenti medici in suo possesso, non ottemperando compiutamente all´ordine di esibizione del giudice ed inoltre il fatto che  il C.T.U. abbia comunque  potuto redigere la sua relazione non proverebbe che allo stesso siano poi stati consegnati ulteriori documenti; rilevato che il ricorrente ha infine ribadito che oggetto delle richieste formulate con l´odierno ricorso sono i documenti medici analiticamente indicati nell´atto di ricorso;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 13 gennaio 2013 con la quale il resistente ha nuovamente dichiarato di aver depositato nell´ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, "anche in considerazione dell´ordine impartito dal Giudice (…) tutta la documentazione in suo possesso relativa al ricorrente"; rilevato che il resistente ha ribadito che l´esistenza di ulteriori e eventuali documenti oltre quelli già depositati sarebbe frutto di un´ "errata convinzione" del ricorrente il quale mirerebbe a raccogliere nuovi elementi di prova al fine di ottenere "l´accoglimento di una richiesta risarcitoria nella misura che di fatto l´Autorità Giudiziaria ha già escluso";

RILEVATO preliminarmente che, come emerso dall´istruttoria, il ricorso proposto dal ricorrente non è inammissibile ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice posto che l´oggetto delle richieste formulate dal ricorrente con il ricorso non coincide con quelle precedentemente avanzate dallo stesso nei confronti del resistente nell´ambito del citato giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO, altresì,  che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali eventualmente contenuti nella documentazione medica detenuta da parte resistente e non ancora comunicati all´interessato; rilevato altresì che il diritto di accesso ai dati  personali non importa l´obbligo per il titolare del trattamento di fornire gli originali dei documenti contenenti le informazioni indicate, bensì la necessità di estrapolare dai documenti che le contengono le informazioni richieste o di fornire ai richiedenti copia degli stessi;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in ordine alle richieste del ricorrente; ciò in quanto il resistente ha  nel corso del procedimento affermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver già consegnato al ricorrente, nell´ambito del citato giudizio di accertamento tecnico preventivo, la documentazione in suo possesso e di non detenere le informazioni personali analiticamente indicate dal ricorrente nell´atto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del dott. KW, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato adeguato riscontro alle richieste del ricorrente formulate in sede di interpello preventivo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico del dott. KW, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia