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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2373272]

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[doc. web n. 2373272]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 60 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 ottobre 2012, presentato nei confronti del dott. XY, con il quale KW (rappresentata e difesa dall´avv. Donato De Martinis),  la quale si era sottoposta nel periodo 2007-2008 a molteplici interventi e trattamenti odontoiatrici eseguiti presso lo studio del dott. XY (con modalità ritenute dalla ricorrente non corrette tanto da averla indotta ad interrompere le cure) ha ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (quali la richiesta di acquisizione di copia di informazioni relative ai farmaci ed ai dispositivi odontoiatrici utilizzati), la richiesta volta ad ottenere i dati personali contenuti negli "originali" degli esami radiografici che sarebbero stati effettuati dal citato medico in più occasioni nelle "diverse fasi di montaggio/smontaggio dei dispositivi" (impianti e protesi provvisorie mobili e fisse) "e relativi controlli",  nonché la "scheda clinica integrale relativa a tutti gli interventi eseguiti e qualunque altro eventuale esame e/o documento clinico in possesso del detto odontoiatra"; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 24 dicembre 2012  con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta in data 7 dicembre 2012 con la quale il titolare del trattamento (rappresentato e difeso dall´avv. Roberto Pugliese) ha sostenuto di non aver mai posto alcun ostacolo alla consegna della documentazione in suo possesso e di aver più volte contattato la ricorrente al fine di conoscere le sue intenzioni circa la prosecuzione del rapporto ai fini del completamento degli interventi preventivati o, invece, circa la cessazione del contratto, "anche al fine di consentire al Dott. XY di poter determinare con esattezza gli interventi eseguiti e quelli rimasti incompiuti (per colpa esclusiva della KW) (…) e conseguentemente avanzare alla stessa il saldo dei compensi per le prestazioni eseguite"; rilevato che il resistente ha dichiarato che "tutti gli accertamenti clinici effettuati dal XY alla signora KW sono stati alla stessa consegnati bonariamente di comune accordo così come la stessa conferma nell´ambito della missiva del suo difensore del 11.10.2012 il quale così scriveva (rivolgendosi al legale del dott. XY): "… omissis …. Prova ne sia che il suo cliente, dopo aver rappresentato l´esaurimento di ogni attività, provvedeva alla restituzione sia della OPT del 10.11.2006 che della TAC del 02.02.2007 … omissis"; rilevato che, il resistente ha quindi rilevato che "l´asserita esistenza di documenti, così come elencati dalla KW, e che sarebbero, a dire della ricorrente, in possesso del Dott. XY è una circostanza che non risponde assolutamente al vero, ed altro non è (…)" che il "frutto delle (…) mere supposizioni" della ricorrente;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 10 dicembre 2012 con la quale la ricorrente ha preliminarmente affermato come, a suo parere, non sussista, in capo al medico alcun "diritto di ritenzione" della documentazione clinica e dei dati personali dell´interessata, soprattutto a distanza di un notevole lasso di tempo dall´esaurimento della prestazione professionale;  rilevato inoltre che la ricorrente ha sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni del resistente laddove nella memoria inviata in data 7 dicembre 2012 nega di possedere i documenti richiesti mentre nella lettera del 6 agosto 2012 indirizzata alla ricorrente dal legale del XY (allegato n. 6  al ricorso) lo stesso resistente sostiene che, solo in caso di revoca espressa del mandato professionale conferito, il rapporto contrattuale in questione si sarebbe potuto ritenere concluso e la documentazione sanitaria in possesso del XY avrebbe potuto essere consegnata alla ricorrente; rilevato che la ricorrente ha precisato di non aver chiesto con il ricorso la restituzione dell´OPT del 10.11.2006 e la TAC del 2.2.2007, già in suo possesso, bensì dei documenti analiticamente indicati nell´atto di ricorso;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 13 gennaio 2013 con la quale il resistente ha nuovamente dichiarato di aver già consegnato alla ricorrente la documentazione in suo possesso cosicché ogni richiesta in questo senso risulterebbe infondata;

RITENUTO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione medica detenuta da parte resistente e non ancora comunicati all´interessata; rilevato che il diritto di accesso concretamente esercitato nel caso di specie non può essere condizionato all´eventuale definizione del rapporto professionale intrattenuto con l´odontoiatra né alla risoluzione delle controversie inerenti alle relative spettanze economiche; rilevato altresì che  il diritto di accesso ai dati  personali non importa l´obbligo per il titolare del trattamento di fornire gli originali dei documenti contenenti le informazioni indicate, bensì la necessità di estrapolare dai documenti che le contengono le informazioni richieste o di fornire ai richiedenti copia degli stessi;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in ordine alle richieste della ricorrente; ciò in quanto il resistente ha  nel corso del procedimento affermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver già consegnato alla ricorrente la documentazione in suo possesso e di non detenere le informazioni analiticamente indicate dalla ricorrente nell´atto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del dott. XY, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato adeguato riscontro alle richieste della ricorrente formulate in sede di interpello preventivo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico del dott. XY, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2373272
Data
07/02/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)