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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Esercenti le professioni sanitarie
Il medico generico che, nell´esercizio della sua professione, sia chiamato a sostituire un altro medico generico, ha la facoltà di utilizzare lo schedario dei pazienti formato dal collega sostituito, purché il paziente abbia espresso sin dall´inizio uno specifico consenso al trattamento dei dati personali sia nei confronti del medico di fiducia che in favore di eventuali suoi sostituti.
Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]
Il medico di base deve ottenere il consenso dell´interessato quando il trattamento dei dati è rivolto alla cura dell´interessato stesso; il consenso non deve essere necessariamente acquisito caso per caso, ma può essere richiesto dal medico una tantum, in relazione al complesso delle attività poste in essere nei confronti dell´assistito.
Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 45 [doc. web n. 39524]
Gli esercenti le professioni sanitarie, in conformità alle disposizioni contenute nell´autorizzazione del Garante, e previa acquisizione del consenso scritto dell´interessato, sono tenuti a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti, al fine di ottemperare agli specifici obblighi imposti dalla normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (v. d.P.R. n. 633/1972 e d.P.R. n. 600/1973, così come modificati dalla legge n. 662/1996), che prevede la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione professionale, con particolare riferimento alla natura e alla quantità dei beni e servizi forniti.
Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 31 [doc. web n. 40297]
L´ampia nozione di "trattamento" contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 675/1996 comprende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che concernono la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione e l´elaborazione dei dati, anche ove non registrati in archivi; pertanto, l´esercizio, da parte di un medico, di attività diagnostica comporta necessariamente un trattamento di dati, sia comuni che sensibili, con la conseguenza che questi, ai sensi degli artt. 10, 22 comma 1 e 23 della legge, è tenuto ad informare i propri pazienti sul trattamento stesso e ad acquisire dai medesimi il consenso scritto.
Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]
Il consenso scritto che legittima il medico di base a comunicare a terzi i dati relativi allo stato di salute del singolo assistito non dev´essere necessariamente acquisito con un atto ad hoc, essendo sufficiente anche una sua acquisizione una tantum, purché riferita al complesso delle ordinarie attività concernenti il rapporto professionale in essere con l´assistito.
Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]
Ai sensi dell´art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996, il medico di base può comunicare a terzi i dati relativi alla salute dei propri assistiti soltanto sulla base del consenso scritto dei singoli interessati.
Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]