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Dati sensibili - Dati inerenti allo stato di salute - 3 marzo 1999 [42316]

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 [doc. web n. 42316]

Dati sensibili - Dati inerenti allo stato di salute - 3 marzo 1999

Questa Autorità ha già chiarito che i medici di base possono acquisire il consenso anche "una tantum", in riferimento al complesso delle ordinarie attività che riguardano il loro rapporto con i rispettivi assistiti, anche in riferimento ad interventi di tipo preventivo come quello in esame.

Roma, 3 marzo 1999

Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della Provincia dell´Aquila
Via XX Settembre, 10
67100 L´AQUILA

Azienda USL di Ferrara
Via A. Cassoli, 30
44100 FERRARA


Oggetto: programma di screening del carcinoma mammario - richiesta di parere


Con le note sopraindicate si è chiesto il parere di questa Autorità in ordine alla legittimità delle procedure adottate da alcune strutture sanitarie pubbliche al fine di realizzare programmi regionali di screening per la prevenzione del carcinoma mammario.

Le strutture sanitarie coinvolte nel progetto, allo scopo di sottoporre ad esame mammografico tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 70 anni, hanno invitato i medici di medicina generale a collaborare all´individuazione della c.d. "popolazione bersaglio" , chiedendo loro di aggiornare la lista delle proprie pazienti - integrandola con eventuali dati anagrafici erronei o mancanti - e di segnalare quali di esse debbano essere escluse dallo screening per riconosciuti motivi (ad esempio, perché affette da neoplasia o in quanto già sottoposte ad isterectomia totale).

I test di screening si inseriscono in un´attività di prevenzione secondaria il cui obiettivo è costituito, tipicamente, dalla tutela della salute di un ampio numero di persone.

Nel caso in esame, la procedura descritta comporta la comunicazione alle strutture ospedaliere o alle aziende sanitarie locali, da parte dei medici di base, dei dati sulla salute relativi alle pazienti, indipendentemente dal loro consenso. Ciò permette di selezionare le donne cui proporre la partecipazione al programma di screening.

Al riguardo, si ricorda che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ha introdotto particolari garanzie in materia di dati "sensibili", prevedendo una speciale disciplina per i trattamenti effettuati dagli esercenti le professioni sanitarie.

Mentre la regola generale è che i dati sensibili possono essere trattati solo con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), l´articolo 23, comma 1, della medesima legge prevede altre due ipotesi che permettono agli esercenti la professione sanitaria di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute nei seguenti casi:

  • anche senza l´autorizzazione del Garante, ma con il consenso scritto dell´interessato, quando il trattamento è finalizzato alla tutela dell´incolumità fisica e della salute dell´interessato stesso;
  • senza il consenso dell´interessato, se tale finalità di tutela riguarda un terzo o la collettività. In quest´ultimo caso devono essere tuttavia rispettate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione n. 2/1998 emanato dal Garante (v. Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1998).

Esaminato attentamente il caso rispetto al quale codesto Ordine ha ipotizzato una violazione della legge n. 675/1996, il Garante osserva che:

  • le aa.ss.ll. possono trattare i dati in questione per effetto della disciplina transitoria di cui agli artt. 22, comma 3, e 41, comma 5, della legge n. 675/1996 (come da ultimo modificato dal d.lg. n. 389/1998), che consente di proseguire i trattamenti di dati fino alla data dell´8 maggio 1999, entro la quale dovrà essere emanata una disciplina organica sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. L´utilità sociale del programma di screening (al quale si riferisce anche il recente provvedimento del Garante che si allega in copia) è attestata anche dalla Carta dei servizi pubblici sanitari, la quale prevede che il medico di medicina generale "per una maggiore qualità ed efficacia delle prestazioni, si avvalga di risorse umane e strumentali assegnate alla rete dei servizi territoriali della USL per prestazioni di ordine preventivo assistenziale" (tra queste, "la sensibilizzazione dei propri assistiti a partecipare a progetti di prevenzione secondaria finalizzata dalla USL (screening oncologici)": par. 6.2 del d.P.C.M. 19 maggio 1995;
  • il medico di base può comunicare a terzi i dati sulla salute relativi alle proprie assistite soltanto sulla base del loro consenso scritto (art. 22, comma 1).

Si evidenzia peraltro che il consenso non deve essere necessariamente acquisito con un atto ad hoc. Questa Autorità ha infatti chiarito più volte che i medici di base possono acquisirlo anche "una tantum", in riferimento al complesso delle ordinarie attività che riguardano il loro rapporto con i rispettivi assistiti, anche in riferimento ad interventi di tipo preventivo come quello in esame. Ciò consentirebbe di semplificare situazioni quali quelle da Voi rappresentate.

Una ulteriore e più incisiva semplificazione potrebbe, però, essere apportata adottando, per l´acquisizione dei dati relativi alle persone da sottoporre a screening, modalità diverse da quelle ipotizzate.

Si potrebbe infatti chiedere ai medici di base di comunicare alle aa.ss.ll. i nominativi delle sole donne che, risultando in buone condizioni di salute, possono essere direttamente interessate al programma di prevenzione, trasmettendo invece solo in forma anonima gli altri dati rilevati nei prospetti pervenuti al Garante (malattie invalidanti, scetticismo verso lo screening, isteroctomia, ecc.).

IL PRESIDENTE
Rodotà