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Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 31 gennaio 2019 [9084311]

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[doc. web n. 9084311]

Vedi anche

Parere su uno schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 17 gennaio 2019

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018 - 31 gennaio 2019

 

 

Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 31 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del predetto art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175, con cui vengono definiti i termini e le modalità per l'invio al Sistema TS, da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli artt. 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute, presso le medesime strutture, dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, e sul quale il Garante ha, da ultimo, espresso parere favorevole (provvedimento n. 7 del 17 gennaio 2019);

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto schema di decreto del Ministro, secondo cui, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, Mef), sono stabilite, sentito il Garante, le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle suddette spese, in conformità con le modalità previste dal decreto del Mef del 31 luglio 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cfr. parere favorevole del Garante del 30 luglio 2015, provvedimento n. 451, doc. web n. 4160058 e, sulle successive modifiche, da ultimo, parere favorevole del 26 aprile 2018, provvedimento n. 248, doc. web n. 8641178);

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto schema di decreto del Ministro, secondo cui, invece, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le strutture militari ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 175 del 2014, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS;

Visto l'art. 5-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha introdotto, a partire dall'anno di imposta 2017, una nuova detrazione IRPEF riguardante le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;

Vista la richiesta di parere dell'11 gennaio 2019 del Ragioniere Generale dello Stato sullo schema di decreto del Mef, corredato dal relativo disciplinare tecnico "allegato A", con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute presso strutture militari, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del 31 luglio 2015, riferite a:

- le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata;

- il termine per la trasmissione telematica dei dati;

- l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati;

- il trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS;

- la disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle Entrate;

- la consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie;

- la conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS;

- alcune modifiche al decreto 31 luglio 2015, che pospongono di 8 giorni l'intervallo temporale per esercitare l'opposizione alle spese sanitarie attraverso il Sistema TS (vale a dire, dal periodo 1°-28 febbraio al periodo 9 febbraio-marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento);

Considerato che lo schema di decreto in esame è stato sottoposto all'esame di questa Autorità anche il correlato schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018" (predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 175 del 2014 e del citato art. 2, comma 2, dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze);

Vista la nota del Mef del 28 gennaio 2019, trasmessa d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con la quale, tenendo conto della tempistica di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del predetto art. 2 dello schema di decreto del Ministro, è stato comunicato che:

- la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le strutture militari sarà relativa alle spese sostenute a partire dal 1/1/2019, al fine di tenere conto sia della scadenza di invio dei dati al Sistema TS prevista dal citato decreto del Mef del 31 luglio 2015 (31 gennaio), nonché del necessario periodo di opposizione per il cittadino (1-28 febbraio);

- conseguentemente, l'art. 4, comma 2, dello schema di decreto in esame relativo all'opposizione per le spese sostenute presso le strutture militari da parte del cittadino verrà modificato con la medesima formulazione di cui al decreto del Mef del 16 settembre 2016, già oggetto di parere favorevole del Garante (provvedimento n. 331 del 28 luglio 2016, doc. web n. 5407377), prevedendo che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate";

- la comunicazione dei dati riguardanti le spese per gli alimenti a fini medici speciali andrà eliminata dallo schema di decreto in esame, in quanto, con riferimento a tali spese, la detrazione è prevista limitatamente agli anni 2017 e 2018 (art. 5-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) e non risulta prorogata all'anno 2019;

- anche la modifica introdotta dallo schema di decreto in esame che pospone di 8 giorni l'intervallo temporale, a disposizione del contribuente, per esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata, verrà spostata al 2019;

Ritenuto, pertanto, di non esprimere il parere sulle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali al Sistema TS contenute nello schema di decreto del Mef, originariamente trasmesso per il parere, poiché il Mef e l'Agenzia, con la predetta nota del 28 gennaio 2019, hanno dichiarato di voler soprassedere all'acquisizione di tali dati;

Rilevato che le misure e garanzie previste nello schema di decreto di esame sono conformi a quelle contenute nel citato decreto del Mef del 31 luglio 2015 e successive modifiche, individuate a seguito degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante, e già valutate favorevolmente nei precedenti pareri al riguardo sopra richiamati, perché ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con il quale vengono definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015.

Roma, 31 gennaio 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia