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Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi - 26 aprile 2018 [8641178]

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[doc. web n. 8641178]

Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze concernente la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi - 26 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 248 del 26 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l´art. 3, comma 3, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all´Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell´art. 50, comma 5 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal 2015, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell´Agenzia delle entrate;

VISTI, altresì, il predetto art. 3, comma 4, del d. lgs n. 175/2014, il quale prevede che con decreto del Ministero delle economia e delle finanze (di seguito Mef) sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta, diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3, nonché l´art. 3, comma 3 bis, dello stesso il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS;

VISTA la normativa di attuazione del predetto art. 3, di seguito elencata in ordine cronologico:

- decreto del 31 luglio 2015, del Mef, attuativo del predetto art. 3 comma 3 del d. lgs n. 175/2014, disciplinante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 450 del 30 luglio 2015 (doc. web n. 4160058);

- provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, attuativo del predetto art. 3, comma 5 del d. lgs n. 175/2014, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui al citato art. 3 del medesimo decreto, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015 (doc. web n. 4160102);

- provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, attuativo del predetto art. 3, comma 5, del d. lgs n. 175/2014, come modificato dall´art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 335 del 28 luglio 2016 (doc. web n. 5407732);

- decreto del Mef del 2 agosto 2016, attuativo dell´art. 3, comma 3, del d. lgs n. 175/2014, come modificato dall´art. 1, comma 949, lettera a), della legge di stabilità 2016, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 333 del 28 luglio 2016 (doc. web n. 5407516);

- decreto del Mef del 1° settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4, del d. lgs n. 175/2014, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 332 del 28 luglio 2016 (doc. web n. 5407413);

- provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, attuativo dell´art. 3, comma 2, del citato decreto del 1° settembre 2016, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 334 del 28 luglio 2016 (doc. web n. 5407586);

- decreto del Mef del 16 settembre 2016, attuativo dell´art. 3, comma 1, del citato decreto del 1° settembre 2016, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 331 del 28 luglio 2016 (doc. web n. 5407377);

- documento del Mef, recante "Funzionalità telematiche rese disponibili dal Sistema TS ai fini della consultazione delle spese sanitarie da parte dei cittadini" attuativo del citato art. 3, comma 3 bis, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 300 del 5 luglio 2017 (doc. web n. 6843865);

VISTO il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018, con cui, a partire dall´anno d´imposta 2017, è stata introdotta la possibilità, per il contribuente, di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie attraverso un servizio di "compilazione agevolata" del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi, utilizzando il sistema TS;

VISTA la richiesta di parere del 23 aprile 2018, prot. n. 70407, del Ragioniere dello Stato, sullo schema di decreto del Mef con il quale, al fine di individuare le specifiche tecniche e modalità operative volte a consentire la predetta compilazione agevolata prevista dal citato provvedimento del 9 aprile 2018 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, vengono proposte alcune modifiche della sopraelencata normativa di attuazione adottata dal Mef e, in particolare, del citato decreto 31 luglio 2015 (introducendo i nuovi artt. 5 bis, 5 ter, 5 quater) e la sostituzione del relativo Allegato B, regolante le modalità tecniche per la messa a disposizione dei dati all´Agenzia delle entrate. Principalmente le predette modifiche riguardano:

• la descrizione della nuova funzionalità di compilazione agevolata, con la quale il contribuente, dopo aver consultato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l´elaborazione della dichiarazione, può rettificarli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli;

• la conservazione, da parte del Sistema TS, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente, comprensivi delle informazioni comunicate nell´ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente in modo che il codice fiscale dell´assistito sia separato da tutti gli altri dati;

• la possibilità, per l´Agenzia delle entrate, di utilizzare i dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata per le finalità di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1979, n. 600, attraverso l´applicativo dedicato ai controlli previsti dall´art. 36-bis del citato d.P.R.;

RILEVATO che lo schema di decreto in esame introduce, altresì, un´ulteriore nuova funzionalità che consente ai contribuenti, dal 1° gennaio dell´anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell´anno successivo, di segnalare, attraverso il Sistama TS, agli erogatori di prestazioni sanitarie eventuali incongruenze al fine della correzione dei dati trasmessi (art. 5 quinquies e Allegato C);

RILEVATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante al Mef relativi, in particolare, ai seguenti aspetti disciplinati negli Allegati B e C:

- con riferimento alla compilazione agevolata, l´individuazione delle modalità di consultazione puntuale, a partire dall´anno di imposta 2017, dei dati corretti dal contribuente, da parte dei dipendenti dell´Agenzia delle entrate, mediante l´apposito applicativo dedicato ai controlli di cui all´art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1979, n. 600;

- in relazione alla segnalazione di incongruenze agli erogatori di prestazioni sanitarie, le misure di sicurezza da assicurare nell´ambito della nuova funzionalità resa disponibile ai contribuenti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze concernente la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi ai sensi del provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell´Agenzia delle entrate.

Roma, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
8641178
Data
26/04/18

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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