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Provvedimento del 5 marzo 2020 [9365147]

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[doc. web n. 9365147]

Provvedimento del 5 marzo 2020

Registro dei provvedimenti
n. 45 del 5 marzo 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo con il quale il sig. XX in qualità di esercente la potestà sul figlio minore ha lamentato l’inserimento, nel registro elettronico della classe del Liceo scientifico Filippo Juvarra di Venaria Reale (TO) frequentata dal figlio medesimo, di una nota contenente informazioni relative alla salute di quest’ultimo. In particolare, sul registro elettronico sarebbe stato trascritto che lo studente “nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 con cadenza settimanale era soggetto a “visita medica””;

VISTA la nota (prot. n. XX) con la quale l’Istituto scolastico ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni di questo Dipartimento (prot. n. XX) rappresentando fra l’altro, che:

-  “Il docente delle materie indicate annota sul registro di classe quanto segue: “XX. L’allievo XX nei giorni scorsi ha chiesto al docente di italiano e geostoria di essere dispensato dalle interrogazioni e dallo svolgimento dei compiti a casa in entrambe le discipline per tutti i mercoledì dell’anno scolastico, in quanto sostiene che ogni martedì deve sostenere una “visita medica” che lo tiene impegnato per tutto il pomeriggio. Il docente, pur in assenza di un certificato medico specifico accorda tale possibilità come gesto di disponibilità nei confronti della famiglia.”;

- “(…) tale richiesta è effettuata a voce dallo studente medesimo, in classe, durante l’ora di lezione e davanti a tutti i propri compagni. (…) tale circostanza, a parere di chi scrive, esclude che la citata annotazione possa aver leso la riservatezza dell’allievo dal momento che quanto annotato era ben noto ai soggetti che potevano avere accesso al registro elettronico”;

- “si ritiene che l’annotazione rientri pienamente in quanto previsto dalla normativa vigente e dalle (…) sentenze della Corte di Cassazione, soprattutto nella parte dove descrivono che “nel Registro di classe” devono potersi rintracciare tutti quegli elementi necessari ad attestare la vita giornaliera all’interno della classe”.

- “emergono esigenze organizzative legate ai necessari elementi di conoscenza che gli altri docenti della classe devono possedere ai fini dell’attività didattica e di valutazione, nonché il diritto di tutti gli altri studenti ad un equo trattamento disciplinare e didattico: la circostanza che lo studente XX non venisse interrogato (…) necessita di un chiarimento da parte degli altri studenti che invece potevano essere interrogati”. Sono evidenti quindi le esigenze di trasparenza dell’azione didattica (…).”

- “a parere dello scrivente tale diritto alla riservatezza non viene leso da una generica dichiarazione che non rivela lo stato di salute del soggetto interessato (…) in quanto non è stata fornita una diagnosi o l’indicazione dello stato di salute (..) e/o malattia del medesimo (…) limitandosi a registrare un evento”.

- “l’annotazione è stata registrata nella parte del registro elettronico visibile dai Docenti della classe e dalle famiglie degli alunni; i soggetti che avrebbero potuto potenzialmente avere accesso all’informazione erano i docenti e le famiglie degli alunni”.

- “ben prima della segnalazione trasmessa [al Garante], dietro richiesta del genitore datata XX 2018, l’Istituzione scolastica ha provveduto in data XX 2018 ad oscurare l’annotazione oggetto di contestazione”.

VISTA, la nota (prot. n. XX), con la quale l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata e dei fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981). In particolare l’Ufficio ha ritenuto che il Liceo, inserendo, in data XX 2017, nella sezione del registro elettronico di classe, accessibile anche da parte delle famiglie degli alunni, una nota contenente informazioni relative alle visite mediche periodiche a cui deve sottoporsi  il figlio del reclamante, ha effettuato una comunicazione (art. 2-ter, par. 4, lett. a e b, del Codice) di dati relativi alla salute dell’interessato a terzi, in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione dei principi di base del trattamento di cui agli artt. 5 e 9 del Regolamento.

CONSIDERATO che, con nota del XX 2019 (prot. Riservato n. XX) il Liceo scientifico ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, e “Riconoscendo l’avvenuta violazione” ha dichiarato, in particolare che:

a) “l’Istituzione scolastica ha provveduto in data XX 2018 ad oscurare l’annotazione oggetto di contestazione che pertanto alla stessa data non risultava più visibile alla consultazione da parte dei soggetti non autorizzati; la segnalazione da parte della famiglia dell’allievo è avvenuta in data XX 2019. L’istituzione ha cercato, nei tempi più ristetti possibili e una volta acclarata la violazione, di porre in essere una condotta finalizzata al corretto ripristino della situazione de quo;

b) “La pubblicazione di tali dati sul registro elettronico non è operazione consolidata ma si tratta di un caso isolato e involontario.”

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice

RITENUTO che, con riferimento al caso di specie, le memorie difensive prodotte dall’Istituto non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento e di confermare, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio;

CONSIDERATO che la pubblicazione, nella sezione del registro elettronico, consultabile attraverso credenziali di accesso anche da parte di tutti i genitori della classe, di una nota riguardante informazioni relative alle visite mediche periodiche a cui deve sottoporsi il richiamato studente ha causato un trattamento illecito consistente nella comunicazione a soggetti terzi dei dati personali relativi alla salute del ragazzo in violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e c); 9, parr. 1, 2, lett. g), e 4 del Regolamento, nonché delle particolari garanzie previste per il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 2-sexies, comma. 1, del Codice). Tali informazioni infatti, alla luce del principio di minimizzazione, avrebbero dovuto essere rese visibili esclusivamente alla famiglia dell’alunno interessato ed eventualmente agli altri docenti della classe impegnati nelle lezioni del mercoledì per le sopra richiamate esigenze didattiche e di valutazione, mentre, sotto altro profilo, va considerato che non esiste alcuna disposizione che preveda la messa a disposizione, tramite il registro elettronico, dei dati oggetto del reclamo a tutte le famiglie degli alunni frequentanti la classe;

CONSIDERATO tuttavia che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, l’inserimento di tali informazioni sul registro elettronico risulta essere riconducibile a un comportamento colposo e tenuto conto che il liceo ha provveduto a oscurare l’annotazione oggetto di contestazione pochi giorni dopo aver ricevuto la richiesta della famiglia dello studente e, pertanto, ancor prima rispetto all’intervento del Garante;

VALUTATO pertanto che le richiamate circostanze inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento; 

RITENUTO, pertanto che, relativamente al caso in esame occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per aver reso accessibili a tutti i genitori della classe dati relativi alla salute del richiamato studente, mediante pubblicazione delle predette informazioni nella sezione del registro elettronico consultabile anche da parte di questi ultimi e che non vi siano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento effettuato dal Liceo Juvarra e descritto nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 9, parr. 1, 2, lett. g), e 4 del Regolamento e 2-sexies, comma 1 del Codice, in relazione alla pubblicazione nella sezione del registro elettronico, consultabile attraverso credenziali di accesso da parte di tutti i genitori della classe, di una nota riguardante informazioni relative alla salute del figlio del reclamante;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il Liceo, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5 par. 1, lett. a) e c); 9, parr. 1, 2, lett. g), e 4 e 9 del Regolamento nonché 2-sexies, comma 1, del Codice avendo pubblicato nella sezione del registro elettronico consultabile attraverso credenziali di accesso da parte delle famiglie degli studenti della classe, una nota riguardante informazioni relative alla salute del figlio del reclamante;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 5 marzo 2020


IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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Doc-Web
9365147
Data
05/03/20

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