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Parere su una istanza di acceso civico - 7 marzo 2019 [9102943]

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[doc. web n. 9102943]

Parere su una istanza di acceso civico - 7 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n.  52 del 7 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città di Porto San Giorgio ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento parziale di un accesso civico, proposto dal controinteressato.

Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «documentazione concernete l’intervento di ristrutturazione o comunque l’intervento di natura urbanistica recentemente depositato da [un’]Associazione [identificata in atti]».

Dagli atti risulta che l’Associazione si sia opposta all’accesso e che il Comune ha dichiarato di accogliere la richiesta di accesso civico, previo oscuramento dei dati personali in contenuti nella documentazione richiesta.

Ciò nonostante, l’Associazione ha chiesto il riesame del predetto provvedimento di accoglimento dell’accesso, eccependo l’inesistenza di interessi di rilievo pubblico della documentazione richiesta.

OSSERVA

L’oggetto dell’accesso civico investe documenti relativi a interventi di natura urbanistica, depositati presso il Comune, riferiti a un’Associazione.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare che «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Sono, pertanto, sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare del limite all’accesso civico di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

D’altronde, i motivi per i quali l’Associazione, cui si riferiscono i documenti oggetto dell’accesso civico, ha presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono diversi da quelli relativi alla protezione dei dati personali previsti dalla disposizione citata.

Per tali ragioni, considerando che il Comune ha accolto l’accesso civico oscurando in ogni caso i dati personali contenuti nella documentazione richiesta, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – non vi siano motivi per discostarsi da quanto deciso dall’Ente.

Si ritiene, invece, di non potersi pronunciare rispetto a quanto prospettato nella richiesta di parere al Garante presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, ossia sull’ istanza di riesame avanzata dall’Associazione e sulle «nuove argomentazioni rappresentate», in quanto si tratta di profili diversi dalla tutela della protezione dei dati personali di competenza di questa Autorità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città di Porto San Giorgio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 7 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia