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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7465212]

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[doc. web n. 7465212]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 564 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 settembre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo De Marchis, nei confronti di Emanuela Visciola, in qualità di titolare dell´impresa individuale Maison Beautè di Visciola Emanuela, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

di accedere al proprio fascicolo personale;

di acquisire copia della documentazione relativa al proprio rapporto di lavoro, così come specificamente indicata nell´atto di ricorso;

di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento dei propri dati personali;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata - che ha prestato la propria attività lavorativa come apprendista alle dipendenze della resistente dal 1° giugno 2016 al 22 gennaio 2017 -  ha rappresentato la necessità di disporre delle informazioni richieste tenuto conto del fatto che, secondo verifiche dalla stessa effettuate presso l´Ufficio per l´Impiego competente, la datrice di lavoro avrebbe comunicato a quest´ultimo notizie contrastanti in merito alla causa di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 29 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 23 ottobre 2017, nonché c) la nota del 14 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, con la quale la resistente ha illustrato talune vicende relative al rapporto di lavoro riguardante la ricorrente;

CONSIDERATO, relativamente alla richiesta volta ad ottenere copia della documentazione indicata nell´atto introduttivo del procedimento, che la stessa non può costituire oggetto di istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, essendo prevista tale modalità, solo come facoltà del titolare del trattamento che, in virtù di quanto previsto dall´art. 10, comma 4, del predetto Codice e qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, può decidere autonomamente di fornire riscontro attraverso l´esibizione o la consegna di copia dei documenti contenenti i dati richiesti;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, con riguardo a detta richiesta, il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b) del Codice;

RILEVATO che la resistente, pur fornendo chiarimenti in ordine a talune vicende che hanno portato alla risoluzione del rapporto di lavoro con la ricorrente, non ha fornito riscontro alle istanze da quest´ultima formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO , pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di ordinare alla resistente di consentire alla ricorrente, entro quindici giorni dalla ricezione del presente provvedimento, di accedere al proprio fascicolo personale prendendo visione dei dati oggetto di richiesta, nonché di comunicare alla medesima, entro lo stesso termine, il nominativo del responsabile del trattamento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Maison Beautè di Emanuela Visciola in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi in ragione della parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto,  ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice ordina alla resistente di consentire alla ricorrente, entro quindici giorni dalla ricezione del presente provvedimento, di accedere al proprio fascicolo personale e di prendere visione dei dati richiesti, nonché di comunicare alla medesima, entro lo stesso termine, il nominativo del responsabile del trattamento;

b) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alle ulteriori richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Maison Beautè di Visciola Emanuela, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia