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Richiesta di esonero dall’obbligo di rendere individualmente l’informativa - 5 luglio 2017 [6845231]

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[doc. web n. 6845231]

Richiesta di esonero dall´obbligo di rendere individualmente l´informativa - 5 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 5 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

VISTO il provvedimento generale del Garante del 26 novembre 1998 in materia di esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati (doc. web n. 39624);

VISTA l´istanza del 4 agosto 2016 (presentata erroneamente ai sensi dell´art. 17 del Codice in luogo dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice) con la quale Renault Italia S.p.A. ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di essere esonerata dall´obbligo di rendere individualmente l´informativa ai clienti intestatari di un veicolo Renault o Dacia, i cui dati sono già presenti nel database di Renault Italia S.p.A., con riferimento alla migrazione dei suddetti dati ad un nuovo sistema informatico, definito "Customer Master Data Management" – "CMDM", gestito dalla stessa Renault Italia S.p.A. e accessibile anche ai c.d. "membri della Rete Renault" – "membri della Rete" (concessionari, rivenditori auto e officine autorizzate);

PRESO ATTO che il predetto sistema informatico consentirebbe ai membri della Rete di condividere alcuni dati personali dei clienti (nello specifico: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, email, numero di telefono fisso e mobile, lista dei veicoli abbinati al cliente e attualmente intestati allo stesso, tipo di veicolo, numero di telaio, marca, modello, targa, data di immatricolazione e data di ultimo intervento in officina) per finalità connesse all´adempimento di obblighi di legge (es. campagne di richiamo), per finalità di esecuzione di obblighi contrattuali (es. finalizzazione dell´ordine di acquisto, interventi in garanzia) nonché per finalità di c.d. "informativa precontrattuale" (identificazione del cliente che si sia recato presso un membro della Rete al fine di meglio soddisfare le richieste del cliente medesimo: es. rilevazione dei dati del veicolo da riparare e della data dell´ultimo intervento; comunicazioni in merito alla data del successivo test drive ecc.);

RILEVATO che tale richiesta - successivamente integrata dalle note del 12 novembre 2016 e del 27 febbraio 2017, recanti elementi ulteriori e nuova documentazione - è motivata dal fatto che la società istante ritiene che l´impiego dei mezzi necessari per fornire un´informativa in forma "individualizzata" sia manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti tutelati, tenuto conto del numero ingente di soggetti ai quali la stessa dovrebbe essere resa (circa due milioni di clienti, cfr. nota della società del 27 febbraio 2017) e degli elevati costi che la società dovrebbe affrontare per trasmettere singolarmente l´informativa in forma cartacea o via email (costo stimato dalla società in circa un milione e mezzo di euro, cfr. note della società del 4 agosto 2016 e del 27 febbraio 2017);

VISTO che Renault Italia S.p.A. ha comunque rappresentato la possibilità di rendere l´informativa agli interessati con modalità alternative rispetto a quelle individualizzate, quali la pubblicazione della stessa sui siti www.renault.it e www.dacia.it e la messa a disposizione della stessa in formato cartaceo presso i locali dei membri della Rete (v. istanza della società del 4 agosto 2016, par. 7);

CONSIDERATO che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che, ove i mezzi necessari a rendere l´informativa singolarmente a ciascuno degli interessati risultino sproporzionati rispetto all´interesse tutelato dal menzionato art. 13 del Codice, il Garante possa prescrivere "misure appropriate" al fine di assicurare comunque un´adeguata informativa generale a vantaggio degli interessati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

RITENUTA sussistente per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, la manifesta sproporzione per Reanult Italia S.p.A. dell´obbligo di rendere un´informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali dei clienti oggetto dell´istanza;

RITENUTO necessario disporre, in capo alla medesima società e ai membri della Rete, alcune misure ritenute appropriate per consentire agli interessati di venire comunque a conoscenza degli elementi contenuti nell´art. 13 del Codice anche in assenza di un´informativa individualizzata fornita da detti titolari;

RITENUTO che, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), un´ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuati nell´ambito del CMDM per le finalità di esecuzione di obblighi contrattuali,  l´adempimento di obblighi di legge nonché di "informativa precontrattuale" possa essere assicurata mediante la pubblicazione, in maniera permanente, a cura di Renault Italia S.p.A., di un´unica informativa che rinvia a un elenco costantemente aggiornato contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall´art. 13, commi 1 e 2, del Codice sui siti www.renault.it e www.dacia.it;

RITENUTO inoltre che ciascuno dei membri della Rete debba altresì permanentemente pubblicare l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione, sul proprio sito web, nonché procedere all´affissione dell´informativa medesima presso i propri locali, avendo cura, inoltre, di fornire direttamente agli interessati, ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice, gli elementi contenuti nella predetta informativa alla prima occasione utile;

PRESO ATTO che il sistema CMDM è configurato per rendere possibile la condivisione dei dati dei clienti presenti al suo interno esclusivamente nel momento in cui il cliente si presenti di propria iniziativa presso un membro della Rete diverso dalla propria controparte contrattuale e soltanto nei confronti di tale membro della Rete e che, a tal fine, lo stesso CMDM è tecnicamente configurato onde impedire ulteriori accessi da parte dei membri della Rete ai dati dei clienti in circostanze diverse da quella sopra indicata, nonché periodicamente sottoposto a specifici audit volti ad accertare eventuali tentativi di accesso abusivo (v. istanza della società del 4 agosto 2016, par. 3);

RILEVATO pertanto che, con riferimento al profilo relativo alla comunicazione dei dati personali degli interessati ai membri della Rete, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate e delle finalità del trattamento dichiarate da Renault Italia S.p.A., nel caso in questione, trovano applicazione al trattamento dei dati personali dei clienti i presupposti equipollenti al consenso dell´interessato di cui all´art. 24, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice, che consentono di prescindere da esso nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sia parte l´interessato nonché per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dello stesso interessato;

PRESO ATTO, inoltre, che le informazioni contenute nel sistema CMDM non consistono in dati sensibili, i quali, ove raccolti per adempiere a specifiche esigenze del cliente, sono trattati esclusivamente dal membro della Rete che ne è controparte contrattuale, previo rilascio di idonea informativa e acquisizione del relativo consenso scritto, e non confluiscono in nessun caso nel suddetto CMDM (v. nota della società del 27 febbraio 2017);

RILEVATO infine che i dati personali trattati all´interno del CMDM non saranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori da quelle sopra menzionate (v. nota della società del 12 novembre 2016, lett. c));

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, nei confronti di Renault Italia S.p.A. e dei membri della Rete Renault, che gli stessi, nel trattare i dati dei clienti intestatari di un veicolo Renault o Dacia presenti nel sistema CMDM per finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali (ivi comprese le finalità di "informativa precontrattuale") e adempimento di obblighi di legge, possano prescindere, per le ragioni di cui in motivazione, dal rendere l´informativa individuale agli interessati, sempre che gli stessi, tuttavia, forniscano la prevista informativa:

a. mediante la pubblicazione in maniera permanente e nei termini di cui in motivazione dell´informativa sui siti web dei membri della Rete Renault e sui siti www.renault.it e www.dacia.it;

b. mediante affissione della stessa presso i locali dei membri della Rete Renault;

c. mediante comunicazione della stessa agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 5 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6845231
Data
05/07/17

Argomenti


Tipologie

Esonero informativa