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Comunicazioni promozionali indesiderate via telefono e SMS - 21 luglio 2016 [5436585]

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[doc. web n. 5436585]

Comunicazioni promozionali indesiderate via telefono e SMS - 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni presentate da XY in data 8 gennaio 2015 e 25 giugno 2015;

VISTA la documentazione in atti, ivi compresi gli esiti degli accertamenti in loco effettuati presso Telecom Italia s.p.a. il 18, 19 e 25 maggio 2016;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con segnalazione dell´8 gennaio 2015 XY ha lamentato di essere stato contattato telefonicamente sulla sua utenza fissa XX, iscritta al registro pubblico delle opposizioni di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, in più occasioni, in particolare il 24 novembre 2014, generata dalla numerazione ZZ, e l´8 gennaio 2015 per l´effettuazione di chiamate a contenuto promozionale nell´interesse di Telecom Italia s.p.a. (di seguito Telecom).

Ribadendo tali circostanze, con riferimento anche a ulteriori "contatti" di natura promozionale via sms, il segnalante ha altresì lamentato, in data 30 aprile 2015, l´invio di tre sms a contenuto promozionale sulla propria utenza mobile (YY) avvenuto in data 17, 27 e 30 aprile 2015 (ed il cui testo è stato pure riprodotto in allegato all´ulteriore comunicazione all´Autorità del 25 giugno 2015).
Inoltre, il segnalante ha rappresentato:

a. di essersi opposto in più occasioni allo svolgimento di attività promozionale da parte di Telecom, allegando la pertinente documentazione (cfr. le comunicazioni inviate all´indirizzo Pec  "telecomitalia@pec.telecomitalia.it" il 15 e il 18 novembre 2014, quest´ultima con la precisazione che l´opposizione doveva ritenersi estesa anche all´utenza mobile del segnalante) e ribadendo tale circostanza, anche all´esito degli elementi trasmessi da Telecom nel corso del procedimento (da ultimo nella nota del 4 settembre 2015);

b. di non aver ottenuto alcun riscontro dalla Società rispetto alle comunicazioni alla stessa indirizzate nel tempo.

2.1. Nell´ambito dell´istruttoria preliminare condotta dall´Ufficio per accertare le circostanze oggetto di segnalazione, sono state formulate due distinte richieste di informazioni nei confronti della Società, dapprima in data 7 aprile (in relazione al trattamento dei dati riferiti all´utenza fissa) e, quindi, il 25 giugno 2015 (in relazione al trattamento dei dati riferiti all´utenza mobile, con riguardo agli sms a contenuto promozionale), a seguito delle quali Telecom ha dichiarato, anche per gli effetti previsti dall´art. 168 del Codice:

a. di non aver effettuato, né direttamente, né tramite la propria forza vendita, la telefonata del 24 novembre 2014 (cfr. comunicazione 7 maggio 2015), evidenziando, nella scheda allegata, che «dalle verifiche effettuate è emerso che l´utenza in questione non è risultata inserita nelle liste di contattabilità di Telecom Italia»;

b. di non aver ricevuto presso le «funzioni competenti di customer la comunicazione data 15-11-2014 […] inviata dal segnalante a Telecom Italia».

2.2. Con riferimento, invece, agli invii di sms a contenuto promozionale sull´utenza mobile del segnalante, avvenuti in data 17, 27 e 30 aprile 2015, la Società ha dichiarato (cfr. scheda allegata alla comunicazione del 20 luglio 2015) che:

a. rispetto all´utenza dello stesso «è stato negato in data 6-5-2015 il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Telecom Italia per informazioni commerciali tramite telefono», unendo schermata del customer care;

b. «l´utenza in questione è risultata iscritta, in data 16, 24 e 29 aprile 2015 in tre liste di contattabilità formate sulla base dei clienti che hanno prestato detto consenso direttamente a Telecom Italia per finalità promo-pubblicitarie (come detto il consenso è stato negato in data 6-5-2015)».

3. Nel contestare le dichiarazioni rese dalla Società, il segnalante ha dato prova dell´avvenuto ricevimento da parte di Telecom sia della comunicazione via Pec dell´8 gennaio 2015 che di quella anteriore del 15 novembre 2014 recante l´opposizione al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing (cfr. allegati alla mail del 25 giugno 2015).

4.1. Nell´ambito delle verifiche in loco effettuate dall´Ufficio ‒ concernenti l´osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo all´effettuazione dell´attività di telemarketing da parte di Telecom con l´ausilio dei propri partner, nonché le modalità di riscontro all´esercizio dei diritti da parte degli interessati (e tra questi anche il segnalante) ‒ oggetto del recente provvedimento del Garante del 22 giugno 2016, n. 275, è stato possibile rilevare, anche mediante accesso ai sistemi informativi della Società, che, in relazione all´utenza fissa del segnalante, quanto al sopra evidenziato esercizio del diritto d´opposizione ex art. 7 del Codice e all´indicazione della data di registrazione da parte della società di tale circostanza, «il consenso risulta valorizzato a NO e la data relativa all´ultima modifica risulta essere 15.02.2016»; la numerazione fissa facente capo al segnalante, inoltre, «non è presente nelle liste di contattabilità di Telecom» (cfr. verbale del 25 maggio 2016, p. 4).

4.2. Nell´ulteriore documentazione trasmessa dalla Società a seguito degli accertamenti ispettivi, è stata prodotta:

a. una comunicazione inviata al segnalante in data 17 febbraio 2016 nella quale la Società rappresentava, dando riscontro ad un reclamo del 13 febbraio 2016, che «ad oggi [l´utenza fissa del segnalante] non risulta presente nelle liste di contattabilità di Telecom Italia […]»;

b. due ulteriori comunicazioni (dell´11 e 13 maggio 2016), in replica ad ulteriori reclami del segnalante dell´11 e 28 aprile 2016 (concernenti lamentate chiamate con finalità promozionale), con le quali pure Telecom dichiarava la propria estraneità rispetto alle telefonate ricevute.

5.1. Alla luce degli elementi dei quali l´Autorità ha potuto prendere conoscenza e considerate le dichiarazioni della Società, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice, deve ritenersi che con riguardo alle telefonate pervenute all´utenza fissa del segnalante non sono emersi, anche a seguito dei più recenti accertamenti, elementi tali da comprovarne, allo stato, l´esecuzione in base ad un incarico conferito da Telecom.

Rilevata, tuttavia, la pluralità di chiamate promozionali dichiaratamente effettuate nell´interesse di Telecom (di talune delle quali il Garante ha avuto conoscenza indirettamente solo a seguito degli accertamenti effettuati il 25 maggio u.s.: sopra indicati al punto 4.2 lett. b), l´Autorità si riserva di avviare autonomi procedimenti al fine di acclarare le circostanze di fatto legate alla persistenza nella ricezione di telefonate indesiderate apparentemente effettuate nell´interesse della Società (in tal senso v. già punto 11 del richiamato provvedimento del 22 giugno 2016, n. 275).

5.2. Con riferimento, invece, all´invio dei tre sms sull´utenza mobile del segnalante, circostanza confermata dalla Società quale conseguenza dell´inserimento della numerazione mobile del segnalante in tre distinte liste di contattabilità (v. sopra punto 2.2), deve ritenersi che tali operazioni di trattamento siano avvenute in violazione di legge (in assenza del consenso dell´interessato richiesto dagli artt. 130, commi 1 e 2 e 23 del Codice), essendosi il segnalante precedentemente opposto validamente all´utilizzo delle proprie utenze telefoniche per l´invio di comunicazioni promozionali con messaggi di posta elettronica certificata inviati alla Società, e dalla stessa ricevuti (cfr. punto 3), uno dei quali (quello del 18 novembre 2014) peraltro recante l´espressa puntualizzazione che l´opposizione dovesse estendersi all´utenza mobile del segnalante (v. sopra punto 1).

5.3. Deve inoltre rilevarsi che il comportamento tenuto dalla Società ‒ consistente nell´astenersi dal dare alcun tempestivo riscontro al valido esercizio del diritto di opposizione da parte del segnalante esercitato con l´invio di messaggi via PEC (circostanza emersa anche nel corso degli accertamenti effettuati presso Telecom nel corso dei quali i rappresentanti della società hanno dichiarato che, secondo le pratiche dalla stessa seguite, «l´opposizione non può essere effettuata tramite email e/o pec»: cfr. verbale 19 maggio 2016, p. 3), oltre che nell´astenersi dal provvedere alla conseguente tempestiva annotazione nei propri sistemi della volontà manifestata dal segnalante (che risulterebbe essere avvenuta solo il 6 maggio 2015, in base a quanto dichiarato con nota del 20 luglio 2015, ovvero in data 15 febbraio 2016, tenendo conto di quanto emerso nel corso degli accertamenti effettuati il 25 maggio 2016) ‒, si pone in violazione dell´obbligo di correttezza nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Tale condotta, inoltre, come pure rilevato nel richiamato provvedimento del 22 giugno 2016, n. 275, si pone anche in contrasto con l´art. 8, comma 1, del Codice, secondo il quale i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere esercitati «con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato […]» e con l´art. 9, comma 1, del Codice, secondo il quale «la richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica».

6.1. Alla luce delle considerazioni svolte, rilevato che i dati personali concernenti l´utenza mobile del segnalante di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono essere ulteriormente utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice), deve esserne vietato a Telecom Italia s.p.a. l´ulteriore trattamento per finalità di marketing in assenza di un consenso legittimamente manifestato ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del Codice.

6.2. L´Autorità provvederà, con autonomo procedimento, a contestare le violazioni amministrative concernenti i profili afferenti all´accertata mancanza del consenso dell´interessato rispetto al trattamento dei dati correlato all´invio dei tre sms aventi contenuto promozionale (artt. 23 e 130, commi 1 e 2, nonché 162, comma 2 bis in relazione all´art. 167, comma 1, del Codice).

6.3. Considerate l´avvenuta (seppur tardiva) annotazione dell´opposizione dell´interessato nonché le misure che Telecom ha già dichiarato di aver intrapreso e di quelle individuate dal Garante, anche alla luce dell´esame dei fatti rappresentati dal segnalante (cfr. punto 9.2 del provvedimento del 22 giugno 2016, n. 275), non è necessario in questa sede formulare ulteriori indicazioni con riguardo alle modalità di riscontro che, in generale, la Società è tenuta ad osservare per dare corretto riscontro all´esercizio dei diritti (compreso quello di opposizione) da parte degli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. b) e d), del Codice, rilevato che i dati personali concernenti l´utenza mobile del segnalante di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono essere ulteriormente utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice), ne vieta a Telecom Italia s.p.a. l´ulteriore trattamento per finalità di marketing (punti 5.2 e 6.1).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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