g-docweb-display Portlet

L'abbonato ad un servizio telefonico ha diritto di conoscere le ultime tre cifre dei numeri chiamati se contesta l'esattezza della fattura - 06 ot...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

L´abbonato ad un servizio telefonico ha diritto di conoscere le ultime tre cifre dei numeri chiamati se contesta l´esattezza della fattura.

Ogni abbonato ad un servizio telefonico può ottenere gratuitamente l´indicazione dettagliata nella "bolletta" delle chiamate effettuate. Un recente decreto ha esteso questo diritto alle chiamate 173 inferiori ai quattro scatti e a quelle effettuate da telefoni cellulari, ma ha però stabilito che Telecom Italia e gli altri fornitori di servizi debbano "mascherare" le ultime tre cifre delle utenze chiamate allo scopo di ridurre il numero di delicate informazioni personali in circolazione.
Poiché tale "mascheramento" non permette di controllare a fondo l´esattezza di alcuni addebiti, occorre evitare una lesione dei diritti dell´abbonato. L´abbonato, quindi, se contesta la "bolletta", deve poter ottenere "in chiaro" i numeri relativi alle chiamate oggetto di contestazione, gratuitamente e senza aggravi burocratici.
Il chiarimento viene da una pronuncia dell´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale ha ricordato che la misura del "mascheramento" non deriva da un proprio provvedimento o dalla legge n. 675/1996, ma da un recente decreto legislativo (n. 171/1998) di attuazione di una direttiva comunitaria, che mira a tutelare la "privacy" dei destinatari delle chiamate telefoniche e di coloro che utilizzano gli apparecchi sia in ambito domestico sia sul luogo di lavoro.
Il Garante ha fatto anzi notare che proprio la legge n. 675/1996 permette al fornitore di comunicare all´abbonato anche determinati dati "mascherati" nella fattura, quando vi è una seria contestazione della loro esattezza che si intenda eventualmente far valere anche in sede giudiziaria .
Il decreto n. 171 cerca di bilanciare i diritti coinvolti sacrificando alcune esigenze di mera curiosità dell´abbonato. Tuttavia, ha osservato il Garante, l´abbonato può chiedere senza particolari formalità al fornitore del servizio di verificare le chiamate "dubbie". Il fornitore deve operare una sollecita verifica e l´abbonato, se la contestazione permane, ha il diritto di conoscere, gratuitamente e con una procedura snella, l´integrale composizione dei numeri relativi alle chiamate "controverse".
Il Garante ha constatato che la misura del "mascheramento" è praticata da tempo in diversi Paesi europei, in riferimento ad un certo numero di cifre dei numeri chiamati (da due a quattro). Ha però aggiunto che le nuove tecnologie permettono oggi di bilanciare in maniera più efficace i diritti dell´abbonato con la privacy degli utenti e degli altri abbonati: è il caso, ad esempio, delle carte prepagate o di pagamento anche non nominative, ovvero dell´addebito su un conto intestato all´utente che in concreto effettua la chiamata.
Il Garante ha perciò raccomandato ai fornitori dei servizi di telefonia di attuare al più presto il decreto n. 171 nella parte in cui prevede il diritto degli utenti di poter chiamare da qualunque apparecchio telefonico, anche privato o sul luogo di lavoro, utilizzando una carta anche non nominativa che eviti l´addebito della chiamata nella "bolletta".

Roma, 6 ottobre 1998