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Privacy: le banche possono fornire informazioni sulla copertura degli assegni - 21 novembre 1998

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Privacy: le banche possono fornire informazioni sulla copertura degli assegni

Le banche possono fornire informazioni sulla validità o copertura di un assegno al soggetto nei confronti del quale è stato emesso.
La precisazione arriva dal Garante per la protezione dei dati personali: molte sono state infatti le segnalazioni secondo le quali talune banche si rifiutano in nome della privacy di rilasciare il cosiddetto "benefondi" su assegni emessi dai propri clienti. Il "benefondi è una prassi consolidata nell´attività bancaria basata su accertamenti anche informali attraverso i quali viene garantita l´esistenza presso la banca di fondi sufficienti a coprire gli assegni emessi.
L´Autorità, che già si era espressa sull´argomento in diverse occasioni, ha affermato in risposta ad uno specifico quesito che la legge n. 675/1996 non ha introdotto alcun divieto nei confronti del "benefondi". Queste informazioni possono essere fornite dagli istituti di credito nel rispetto dei principi generali che la stessa legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle banche.
Il Garante ha ricordato che nei modelli di informativa e di acquisizione del consenso distribuiti dalle banche, per quanto ancora complessi e non sempre facilmente comprensibili per il cliente, vi sono indicazioni generali nelle quali rientra anche questo tipo di operazione necessaria per una corretta esecuzione del rapporto bancario.
Ciò vale anche nel caso in cui il cliente non abbia ancora fornito alcun riscontro alla richiesta di consenso avanzata dalla banca: l´esecuzione di una specifica operazione da parte del cliente - quale appunto l´emissione di un assegno - può essere infatti considerata in via del tutto transitoria come una manifestazione di volontà equiparabile al consenso.
Il Garante ha sottolineato comunque la necessità che la prassi del "benefondi" sia svolta correttamente e che le informazioni siano fornite ai soli soggetti legittimati all´incasso o alla negoziazione dell´assegno e non ad estranei.

Roma, 21 novembre 1998