g-docweb-display Portlet

Lettera all'Osservatore Romano - 05 marzo 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 Lettera all´Osservatore Romano

L´ Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inviato la seguente lettera all´ "Osservatore Romano":

L´ Osservatore Romano, commentando il modo in cui sono state diffuse le notizie sul delitto di Gravina, pone la delicatissima questione di come viene fatta informazione in casi in cui la particolarità della vicenda può indurre a rendere pubblici dettagli sulle modalità del delitto e la vita della vittima, che non rispettano la dignità di quest´ ultima.

Il giornale si chiede se questo non rappresenti una violazione delle regole sulla riservatezza, sottolineando che ciò non è evitato neppure dalla creazione del Garante.

Vale la pena di sottolineare che la sensibilità per questo tipo di problemi è grandemente cresciuta proprio da quando è entrata in vigore la legge sulla privacy e l´ Autorità Garante ha cominciato ad operare, dando così un più sicuro riferimento istituzionale al bisogno di rispetto per la dignità delle persone che si manifesta nella società italiana. Questo importante dato sociale porta con sé obblighi precisi per il Garante, ma non elimina doveri e responsabilità per altri soggetti e istituzioni.

Il Garante è molte volte intervenuto proprio per tutelare la dignità delle persone in occasione di fatti di cronaca (notizie riguardanti minori suicidi e ammalati di AIDS, pubblicazioni di foto segnaletiche etc.). Inoltre, insieme all´ Ordine nazionale dei giornalisti, ha messo a punto un codice deontologico, che costituisce ormai la fonte legale per valutare il modo in cui dare le notizie in situazioni di particolare delicatezza.

Nel caso specifico che è stato denunziato, alcune delle notizie diffuse sembrano essere il frutto di evidenti violazioni del segreto di indagine: a queste devono reagire in primo luogo la magistratura e le forze di polizia giudiziaria, con provvedimenti nei confronti dei responsabili di queste fughe di notizie. La successiva diffusione di dati da parte dei giornalisti rientra, ove questi siano raccolti correttamente, nel diritto di cronaca, salvo alcuni eccessi che devono essere valutati in primo luogo sotto il profilo della deontologia professionale.

Alle primarie responsabilità della magistratura e delle forze di polizia giudiziaria, nonché alle responsabilità professionali di chi informa, non si può meccanicamente sovrapporre una sorta di generico ruolo censorio del Garante, che tuttavia ha già mostrato le sue capacità di intervento quando si è trattato di affrontare precise situazioni.

L´ appello morale dell´ " Osservatore Romano" mette in luce come la risposta a determinati eccessi, quando si manifestino con particolare evidenza, esiga una reale e comune crescita culturale di tutte le parti in causa e dell´ intera società, in grado di assicurare alle persone il rispetto loro dovuto.

Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Roma, 05 marzo 1999

Scheda

Doc-Web
48478
Data
05/03/99

Tipologie

Comunicato stampa