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Invalidi il Garante chiede alle pubbliche amministrazioni maggiori tutele nella diffusione dei dati - 26 marzo 2000

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Invalidi il Garante chiede alle pubbliche amministrazioni maggiori tutele nella diffusione dei dati

Le pubbliche amministrazioni dovranno rivedere i criteri fin qui adottati per comunicare alle associazioni che rappresentano gli invalidi civili, di guerra o del lavoro, i dati personali degli assistiti sottoposti a visita medica per il riconoscimento di benefici ed evitare in tal modo una diffusione indiscriminata delle informazioni. Le associazioni dovranno, dal canto loro, informare in maniera esauriente i loro associati e chiedere agli interessati una specifica delega per poter accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione.

E´ quanto ha stabilito il Garante in un articolato parere fornito su richiesta di vari organismi pubblici e privati operanti nel settore dell´assistenza, che si erano rivolti all´Autorità per ottenere chiarimenti sulla possibilità di continuare a comunicare all´esterno questo tipo di informazioni e sulla legittimità del trattamento dei medesimi dati da parte di terzi.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che le attività riguardanti il riconoscimento dei benefici connessi all´invalidità civile, nonché alle pensioni di guerra, pur rientrando tra quelle di rilevante interesse pubblico che rendono lecito il trattamento di dati sensibili da parte dalle P.A., devono essere riviste alla luce di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 135/1999 che ha introdotto nuovi principi e specifici obblighi in materia. In particolare, l´obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare sui dati sensibili solo le operazioni (inclusa quella di comunicazione e diffusione) strettamente necessarie per il perseguimento delle rilevanti finalità pubbliche individuate dalla legge e di fissare tale stretta necessità attraverso appositi regolamenti.

I dati sensibili devono essere trattati con tecniche di cifratura e quelli sanitari, in particolare, conservati separatamente dagli altri. Altri obblighi da rispettare riguardano l´adozione di misure volte a garantire il rispetto della dignità degli interessati e quello di informarli in maniera adeguata sui trattamenti effettuati e sulle modalità attraverso cui poter esercitare il diritto di accesso previsto dalla legge sulla privacy. L´informativa agli interessati dovrà, tra l´altro, contenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di terzi (ivi incluse le associazioni e gli enti rappresentativi) che possono ricevere comunicazioni contenenti dati sullo stato di invalidità. Resta fermo anche l´obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dal regolamento n. 318/99.

Per quanto riguarda le associazioni e gli enti rappresentativi delle varie categorie di invalidi il parere dell´Autorità ha richiamato l´attenzione su una serie di obblighi di trasparenza e di acquisizione del consenso già evidenziati in precedenti decisioni. Tali organismi devono fornire agli interessati un esauriente informativa sul tipo di dati che sono oggetto di comunicazione da parte della P.A. e munirsi di una specifica delega da parte degli interessati che autorizzi questa comunicazione.

Un caso particolare, affrontato nel provvedimento del Garante, è rappresentato dalle comunicazioni di dati all´Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili (Anmic) prevista da una specifica disposizione di legge.

Tale norma non è stata abrogata dalla disciplina sulla privacy ma deve essere anch´essa coordinata con i principi successivamente introdotti dal citato decreto legislativo n. 135/1999. Anche in questo caso, dunque, la comunicazione di informazioni sugli assistiti può considerarsi lecita solo quando sia strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità pubbliche perseguite dall´amministrazione. Poiché nella legge riguardante i benefici a favore dei mutilati e degli invalidi civili si fa riferimento alla trasmissione all´Anmic dei soli elenchi nominativi, suscita ampie perplessità, secondo l´Autorità, la prassi sin qui seguita dagli organismi sanitari competenti di comunicare all´associazione anche l´esito delle visite e la percentuale di invalidità riscontrata, sia pure censurando le informazioni dai riferimenti alle patologie riscontrate in sede di visita medica.

Le cautele e gli adempimenti concernenti i dati sensibili di tipo sanitario, ha evidenziato infine il Garante, valgono anche per il trattamento delle altre informazioni particolarmente delicate necessarie al riconoscimento dei benefici pensionistici di guerra (ad esempio dati sulle opinioni politiche e l´origine razziale degli interessati).

Roma, 26 marzo 2000

Scheda

Doc-Web
46985
Data
26/03/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa