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Diritto di cronaca e dati sanitari - 28 marzo 2000

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Diritto di cronaca e dati sanitari

Il Garante ha affrontato due casi riguardanti il rapporto tra il diritto di cronaca e la riservatezza dei dati. In un articolo, apparso su un quotidiano locale, il giornalista, per commentare la prassi dei vigili urbani di elevare multe ai veicoli parcheggiati fuori degli spazi consentiti all´interno di un ospedale cittadino, si soffermava su un caso nel quale l´infrazione, pur essendo stata segnalata ad un anziano invalido con il consueto modello di preavviso, non era stata poi verbalizzata perché era risultata commessa in stato di necessità. Tra le notizie riportate, l´articolo citava non solo le generalità dell´invalido, la sua età e il comune di residenza, ma anche la circostanza che l´autovettura era stata parcheggiata presso l´ospedale in quanto lo stesso "doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione".

Nel corso del procedimento avviato dal Garante, l´interessato ha precisato di non poter fornire elementi sulla fonte di queste notizie riguardanti la salute sua e della moglie, sottolineando però che nessun componente della famiglia era stato comunque interpellato da giornalisti.

L´Autorità ha ritenuto che la diffusione dei dati sanitari dell´interessato e della moglie, ad opera del giornale, rappresenti una palese violazione della legge sulla privacy e del codice deontologico. La vicenda riportata nell´articolo, infatti, pur riferendosi ad una questione che può essere di interesse pubblico, riguardando la correttezza e l´uniformità del comportamento di un ufficio di polizia, non era caratterizzata da comportamenti in pubblico degli interessati che rendessero necessario il riferimento ai dati sanitari, ma anzi risulta essersi svolta nell´ambito di un procedimento amministrativo senza particolari caratteri di pubblicità.

Quale che sia l´origine dei dati, prescindendo cioè dal fatto che il quotidiano li abbia appresi da documenti o da una rivelazione non consentita da parte di appartenenti al Corpo (sulla circostanza dovrà svolgere le sue verifiche l´Ordine dei giornalisti competente), a parere del Garante l´articolo doveva rispettare comunque i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione.

Il giornalista avrebbe dovuto evitare dettagli superflui, in grado di rivelare la malattia grave del coniuge dell´invalido e a ledere la sua stessa riservatezza. L´Autorità ha pertanto disposto che il quotidiano sospenda ogni ulteriore utilizzazione e diffusione, anche in modo indiretto, di tali informazioni.

Diverso il caso sottoposto nella seconda segnalazione con la quale si chiedeva all´Autorità di verificare la liceità e la correttezza della diffusione di dati identificativi riguardanti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale da parte della stampa.

Il Garante ha stabilito che la mera citazione delle generalità dei vigili urbani vittime di atti di lesione o di resistenza, o coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari relativi ad un´infrazione contestata, oppure imputati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta con la legge sulla privacy né con il codice di deontologia dei giornalisti, essendo riconducibili alle informazioni indispensabili per illustrare una o più vicende di pubblico interesse nella comunità locale.

Roma, 28 marzo 2000