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Videosorveglianza - Comune di Riomaggiore - 'Dato personale' qualunque informazione identificante - Realizzazione di un sistema di videosorveglian...

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 [doc. web n. 42288]

Videosorveglianza - Comune di Riomaggiore - ´Dato personale´ qualunque informazione identificante - Realizzazione di un sistema di videosorveglianza - 21 ottobre 1999

La legge n. 675 del 1996, che ha attuato la Convenzione 108 e ha recepito in buona parte la direttiva europea n. 95/46, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione anche in via indiretta dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici.

Roma 21 ottobre 1999


Comune di Riomaggiore
19017 La Spezia

OGGETTO: Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella zona B di Punta Montenegro della Riserva Marina delle Cinque Terre.


Con riferimento all´installazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio locale, codesto Comune ha fornito a questa Autorità, come richiesto, alcune informazioni concernenti la questione.

In particolare codesto Ente ha precisato che la Commissione della Riserva Marina delle Cinque Terre, costituita presso la Capitaneria di Porto della Spezia, nell´intento di promuovere un´efficace sorveglianza della riserva medesima, ha deliberato la realizzazione, con fondi assegnati dal Ministero dell´ambiente, di un sistema di videosorveglianza, a carattere sperimentale, per facilitare e migliorare la tempestività di intervento dei mezzi della capitaneria rispetto all´evidenziarsi di infrazioni e di eventuali altre situazioni di emergenza, demandando a codesto Comune la concreta realizzazione del sistema stesso.

Più precisamente, è stato evidenziato che gli strumenti di videosorveglianza dislocati nella suddetta area sono programmati in modo tale che le immagini registrate non permettono di riconoscere eventuali persone che si trovino nel loro raggio visuale. In relazione a tale circostanza codesto Comune ha pertanto rappresentato che il trattamento di tali dati non rientri nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996 , in quanto non sarebbe possibile procedere ad una identificazione delle persone eventualmente coinvolte.

Su tali aspetti il Garante si è già pronunciato adottando alcuni provvedimenti di cui si trasmette copia, nei quali si richiama costantemente l´attenzione sulla necessità che tali sistemi vengano attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie.

Al riguardo, occorre premettere che in Italia, a differenza di altri Paesi europei (come, ad esempio, la Francia), non esiste ancora un´apposita normativa sulla videosorveglianza.

La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni).

La legge n. 675 del 1996, che ha attuato la Convenzione 108 e ha recepito la direttiva europea in buona parte, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione anche in via indiretta dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici.

Tale legge è senz´altro applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza dislocati nel territorio locale di codesto Comune, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

Per quanto riguarda la circostanza, cui fa espresso riferimento codesto Comune nella nota del 17 maggio 1999, "… che le immagini registrate non permettono di focalizzare e riconoscere eventuali persone fisiche …", si ritiene necessario far presente quanto segue.

Le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale, la qualità degli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le persone inquadrate.

Tuttavia, la legge n. 675/1996 definisce dato personale qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Come già precisato, pertanto, non è necessario, come nel caso in esame, che le persone siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificabili attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

L´iniziativa adottata nella Riserva Marina delle Cinque Terre presuppone, quindi, un´attenta riflessione volta ad appurare:

  • l´esistenza di una fonte normativa che legittimi l´installazione di tali sistemi di videosorveglianza e che indichi le relative finalità, e cioè se tale iniziativa risponda alle funzioni istituzionali demandate all´ente, in particolare, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull´ordinamento della polizia municipale, nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali (v. art. 27 legge n. 675/96). A tal fine è necessario che venga precisato come si configurano dal punto di vista della legge n. 675 le posizioni dei soggetti coinvolti nell´iniziativa (Capitaneria di Porto di La Spezia e Comune di Riomaggiore), anche alla luce degli scopi dagli stessi perseguiti;
  • la precisa localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limite della possibilità di avvicinamento dell´immagine), anche al fine di assicurare il rispetto dei princìpi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/96, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
  • l´individuazione di idonee ed appropriate misure per assicurare un utilizzo corretto dei dati da parte dei soggetti legittimati (art. 15 legge n. 675/96);
  • le procedure e le modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/96 .

In questo quadro, suscita ampie perplessità l´attivazione di un sistema di videosorveglianza privo di un insieme articolato di garanzie, che dovrebbero riguardare, in modo particolare, l´eventuale intenzione di conservare le immagini in un apposito archivio, l´individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni anche all´interno dell´ente, e l´eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favore di altri soggetti pubblici.

Riguardo a quest´ultimo aspetto, si fa presente, inoltre, che la divulgazione di dati tra soggetti pubblici richiede l´esistenza di una puntuale norma di legge o di regolamento ed è possibile, in via del tutto residuale, anche quando non sia prevista da una norma, purché sia necessaria per lo svolgimento di alcune funzioni istituzionali e sia effettuata una comunicazione preventiva al Garante (il quale potrebbe vietarla in caso di violazione della legge: art. 27, comma 2, leggen.675/96 ). Pertanto si segnala, qualora nel frattempo non siano intervenute spontaneamente modifiche al sistema di videosorveglianza realizzato, la necessità di apportarvi le opportune modificazioni al fine di renderlo conforme a quanto rilevato con la presente nota.

Si invita, inoltre, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 a inviare a questa Autorità, entro il 15 novembre 1999, tutte le informazioni relative al seguito dato a questa comunicazione.

IL PRESIDENTE