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Diritto di accesso - Dati sanitari contenuti in perizie medico-legali e loro comunicazione per il tramite di un medico - 13 febbraio 2001 [42248]

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 [doc web n. 42248]

Diritto di accesso - Dati sanitari contenuti in perizie medico-legali e loro comunicazione per il tramite di un medico - 13 febbraio 2001

Il titolare del trattamento può comunicare all’interessato i dati sanitari contenuti in una perizia medico-legale solo tramite un medico scelto dall’interessato che chiede di accedervi o individuato dal titolare stesso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 19 gennaio 2001, presentato dalla sig.a Luisa Nannini, in qualità di erede del sig. Massimiliano Fracasso, nei confronti di RAS, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., in relazione alla mancata comunicazione dei dati personali del deceduto sig. Fracasso detenuti da tale società, con particolare riferimento ai dati contenuti nella perizia medico legale cui lo stesso era stato sottoposto da parte del medico fiduciario della medesima società, in riferimento al sinistro n. 905663053 del 6 gennaio 1999;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 818 del 23 gennaio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata, comunicando alla stessa i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta, pervenuta via fax a questa Autorità il 29 gennaio 2001, con la quale RAS S.p.A, direzione affari legali di gruppo, ha comunicato che:

  • il sinistro in questione non è stato liquidato e che la vicenda si trova in uno stadio propedeutico ad una controversia giudiziaria;
  • in tale situazione il titolare potrebbe quindi invocare l´applicazione dell´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 ;
  • "ciò nonostante, allo scopo di non protrarre la presente vertenza e nel perseguimento di un comportamento assolutamente trasparente…", la società di assicurazione intende aderire alle richieste della ricorrente e a tal fine ha chiesto all´interessata di indicare un medico di fiducia, tramite il quale, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675 , comunicare i dati richiesti;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 febbraio 2001 con la quale l´interessata insiste nella richiesta di ottenere la perizia "senza condizione" e senza intermediazione di medici;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675 "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato…solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare" e che pertanto la richiesta di RAS S.p.A. rivolta alla ricorrente di indicare un medico di propria fiducia è conforme al disposto del citato art. 23, comma 2;

RILEVATO pertanto che, in caso di mancata designazione di un medico di fiducia da parte del ricorrente, il titolare del trattamento dovrà comunicare i dati tramite un sanitario di propria fiducia;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 , non luogo a provvedere sul ricorso, disponendo che il titolare del trattamento provveda nei modi di cui in motivazione.

Roma, 13 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli