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Videosorveglianza - Schema di regolamento per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veic...

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[doc. web n. 42086]

Videosorveglianza - Schema di regolamento per l´autorizzazione all´installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici - 24 febbraio 1999

L´installazione di impianti di videosorveglianza per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, coinvolge uno degli aspetti più delicati della recente disciplina di tutela della riservatezza.


Roma, 24 febbraio 1999

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento funzione pubblica
Roma

OGGETTO: Schema di regolamento per l´autorizzazione all´installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai sensi dell´art. 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127

Lo schema di regolamento per il quale è stato richiesto il parere del Garante disciplina la rilevazione degli accessi dei veicoli nei centri storici e nelle zone a traffico limitato, anche sulla base di alcune utili disposizioni riferite al trattamento dei dati personali.

Il Garante ha constatato con soddisfazione la previsione di tali disposizioni.

La tematica della c.d. videosorveglianza coinvolge infatti uno degli aspetti più delicati della più recente disciplina di tutela della riservatezza, sul quale è necessaria una particolare attenzione. Il Garante ha ritenuto opportuna la riformulazione di alcune disposizioni, al fine di tener conto dei seguenti princìpi largamente condivisi nel più recente dibattito europeo sulla materia:

a) introdurre sistemi di rilevazione che rilevino immagini solo in caso di infrazione, e che effettuino il monitoraggio del traffico, per il resto, attraverso dati anonimi;

b) utilizzazione dei dati per le sole finalità di applicazione delle norme sugli accessi, salva la possibilità di uso dei dati per fini di giustizia e la disponibilità di dati anonimi per studi e statistiche;

c) conservazione delle immagini per il periodo necessario all´applicazione delle infrazioni e alla definizione dell´eventuale contenzioso;

d) esclusione di interconnessioni con altri archivi o banche dati;

e) tracciamento delle consultazioni della banca dati costituita dalle immagini.

Il Garante osserva che la piena osservanza di tali princìpi non ostacola in alcun modo l´operatività dei controlli e al tempo stesso, però, assicura la doverosa considerazione dei diritti della personalità valorizzando il provvedimento stesso.

Si allegano alcune ipotesi di modifica dello schema, restando a disposizione per ogni ulteriore collaborazione.

IL PRESIDENTE
Rodotà

Allegato:


Artt. 1 e 2

Nessuna modifica.


Art. 3

Sostituire il secondo periodo del comma 1 come segue: "Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solo in caso di infrazione.".

Aggiungere al comma 2 il seguente periodo: "Al verbale non è allegata la documentazione con immagini che è custodita per eventuali contestazioni.".

Aggiungere all´inizio del comma 3 le seguenti parole: "La documentazione con immagini è utilizzata per le sole finalità di applicazione del presente regolamento". Sopprimere la parola: "comunque" inserendo semmai alla fine del medesimo comma le parole: "o di indagine penale".

Aggiungere un comma 4 così formulato: "4. La documentazione con immagini è conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell´infrazione e all´applicazione della sanzione".


Art. 4

Aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti non sono interconnessi con altri impianti, archivi o banche dati".


Art. 6

Inserire dopo la parola: "utilizzati" le parole "in forma anonima".


Art. 8

Introdurre un eventuale termine per l´adeguamento degli impianti già attivi.