g-docweb-display Portlet

Videosorveglianza - Web-cam su spiagge - 14 giugno 2001 [41782]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF
 

[doc. web n. 41782]

Videosorveglianza - Web-cam su spiagge - 14 giugno 2001

Non violano le disposizioni sulla protezione dei dati personali sistemi ed apparecchiature dislocate su spiagge, specie a fini promozionali o pubblicitari, che non consentano di identificare anche indirettamente gli interessati, in ragione della distanza dal luogo ripreso o di altre caratteristiche tecniche.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione inviata dal Codacons in data 25 maggio 2001;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il Codacons ha chiesto al Garante e ad alcune autorità giudiziarie di verificare la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali collegato all’installazione su alcune spiagge di telecamere "WEB-CAM" che riprendono immagini trasmesse attraverso siti internet.

La segnalazione non indica precise località o stabilimenti e l’Autorità ha avviato alcuni primi accertamenti - che si sono conclusi il 31 maggio 2001- sulla base di concomitanti notizie di stampa riferite ad taluni stabilimenti del litorale romano.

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Dagli accertamenti svolti presso gli stabilimenti "Faber Beach", "Vecchia Pineta" e "Il Corallo" di Ostia non sono emerse specifiche violazioni dei principi in materia di trattamento di dati personali nelle attività di video sorveglianza, richiamati in numerosi provvedimenti di questa Autorità (riportati sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it)

Il Dipartimento vigilanza e controllo dell’Ufficio ha accertato la presenza di telecamere che riprendono alcuni tratti di spiaggia a fini promozionali e pubblicitari o di informazione sulle condizioni metereologiche, sull’affollamento delle spiagge o sulla disponibilità di impianti. In un caso le telecamere risultano installate dalla Regione Lazio per controllare il fenomeno dell’erosione delle spiagge.

Dagli accertamenti svolti e dalle informazioni raccolte presso i gestori degli stabilimenti è emerso che le telecamere oggetto di verifica non consentono di individuare i tratti somatici delle persone che figurano nei campi visuali ripresi.

Le telecamere risultano prive della possibilità di utilizzare la funzione zoom, non consentono il brandeggio e sono in alcuni casi a bassa risoluzione o dislocate a lunga distanza dalla zona ripresa (venti.venticinque mt.). Analoga verifica è stata curata sui siti web che riproducono le immagini in diretta o sulla base di periodici aggiornamenti. E’ stata inoltre attestata la mancanza di sistemi più comuni di videosorveglianza. Pur non essendo individuate le persone riprese, almeno uno dei gestori (stabilimento "Faber Beach") si è dichiarato in procinto di installare comunque cartelli per avvertire i frequentatori della presenza delle telecamere.

Va quindi ritenuta accertata l’assenza, nei primi casi considerati da questa Autorità, di apparecchiature che permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, gli interessati.

Il Garante si riserva di disporre ulteriori accertamenti in presenza di circostanziate segnalazioni e ritiene necessario inviare copia del presente provvedimento alle competenti autorità amministrative che si occupano dell’occupazione di zone demaniali marittime, affinché valutino la sentita esigenza di menzionare - tra i presupposti che i concessionari dichiarano all’atto della concessione di conoscere e di accettare senza riserve - l’obbligo del gestore dello stabilimento di rispettare i vigenti principi in materia di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda l’istallazione di telecamere.

A tal fine, alle medesime autorità viene trasmessa altresì copia del provvedimento di carattere generale del 29 novembre 2000 con il quale il Garante ha sintetizzato gli obblighi in materia di videosorveglianza anche per quanto riguarda l’informativa al pubblico, la registrazione delle immagini e i principi di pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati.

Copia di tale provvedimento e della presente decisione è inoltre trasmessa alla Regione Lazio e ai gestori degli stabilimenti indicati in premessa, affinché si attengano ai principi richiamati nella gestione delle telecamere già installate e di eventuali iniziative analoghe, nonché all’associazione che ha segnalato il caso al Garante e alle autorità giudiziarie destinatarie della segnalazione medesima.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dispone per quanto indicato in premessa la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Regione Lazio, ai gestori degli stabilimenti oggetto di verifiche ed alle autorità amministrative competenti in materia di occupazione di zone demaniali marittime, nonché al Codacons e alle autorità giudiziarie destinatarie della segnalazione pervenuta al Garante.


Roma, 14 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli