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Attività giornalistica - Opposizione ad un trattamento relativo ad un fatto di interesse pubblico - 22 gennaio 2001 [41738]

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 [doc web n. 41738]

Attività giornalistica - Opposizione ad un trattamento relativo ad un fatto di interesse pubblico - 22 gennaio 2001

E´ infondata una opposizione per motivi legittimi al trattamento di dati effettuato da un quotidiano quando l´articolo di stampa riporta brevi stralci di documenti accessibili al pubblico e descrive un fatto di interesse pubblico senza dettagli non pertinenti o lesivi della dignità degli interessati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del direttore responsabile del quotidiano L´Adige e del relativo editore (S.I.E. s.r.l.);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, titolare di una ditta artigiana individuale, ha lamentato che il quotidiano "l´Adige" ha diffuso in un articolo pubblicato nell´ottobre scorso alcuni dati personali, ritenuti dal ricorrente medesimo sensibili, in asserita violazione della normativa sul trattamento dei dati personali.

In tale articolo è stata riportata la notizia che alcuni consiglieri del Comune di Roveré della Luna hanno segnalato alla Corte dei Conti il comportamento di tale amministrazione concernente una transazione con il ricorrente relativamente al versamento di una penale contrattuale, e ciò per gravi motivi di salute del ricorrente medesimo.

Secondo quest´ultimo, il trattamento sarebbe avvenuto in violazione della legge n. 675/1996 (in particolare, per quanto concerne i dati sensibili, dell´art. 25), in quanto i dati relativi alle generalità non sarebbero essenziali ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e l´interessato non avrebbe comunque espresso il consenso alla loro pubblicazione.

Pertanto, non avendo ricevuto riscontro alle istanze avanzate nei confronti della testata, l´interessato ha presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 chiedendo al Garante di accertare l´illiceità del comportamento e di vietare ogni ulteriore trattamento dei dati.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il direttore responsabile e l´editore del quotidiano hanno evidenziato che:

  • l´articolo configurerebbe un´ipotesi di lecito esercizio dell´attività giornalistica rispetto a fatti di interesse pubblico (riguardanti l´amministrazione locale e la gestione di denaro pubblico) e si limiterebbe a riportare dati provenienti da documenti pubblici conoscibili da chiunque (un´interrogazione proposta da alcuni consiglieri comunali nei confronti del sindaco, la risposta di quest´ultimo e una deliberazione di giunta comunale);
  • i dati sullo stato di salute sarebbero stati resi noti dall´interessato per giustificare il parziale inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali e la richiesta di riduzione della penale;
  • l´ulteriore istanza avanzata dall´interessato ai sensi della legge n. 675/1996 sarebbe generica ed indeterminata, non avendo consentito al quotidiano di darvi riscontro come potrebbe avvenire in caso di ulteriori, più precise istanze;
  • qualora la richiesta del ricorrente sia diretta ad ottenere l´interruzione del comportamento ritenuto lesivo, la richiesta stessa dovrebbe intendersi già soddisfatta essendo mancate altre pubblicazioni sull´argomento.


CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso non è fondato.

La richiesta rivolta dall´interessato al quotidiano prima della presentazione del ricorso è basata sulla legge n. 675/1996 e menziona le circostanze poste a fondamento del ricorso medesimo.

La richiesta indica in modo generico il tipo di intervento richiesto al titolare del trattamento, attraverso l´invito ad assumere non meglio precisati provvedimenti opportuni per rimediare all´asserita violazione, anche tramite pubblicazione. Tuttavia, anche in relazione al preannunciato ricorso al Garante, la medesima richiesta può essere considerata come sostanziale esercizio del diritto di opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali (v. art. 13, comma 1, lett. d)).

L´opposizione si riferisce ad operazioni di trattamento già effettuate, in particolare con l´avvenuta diffusione dei dati, e va presa in considerazione anche in relazione alla possibilità di un´eventuale, successiva loro divulgazione da parte del quotidiano.

In questa prospettiva va constatato che l´articolo riguarda una contestata vicenda amministrativo-erariale e trae spunto da atti e documenti accessibili al pubblico di cui sono riportati brevi stralci tra virgolette.

La vicenda riguarda un fatto di interesse pubblico relativo al corretto svolgimento dell´attività amministrativa comunale e non è stata descritta con particolari o dettagli non pertinenti.

Anche il riferimento generico ai motivi di salute dell´interessato -che sono la ragione della controversa riduzione della penale, contestata da alcuni consiglieri comunali- non reca particolari, dettagli, specifiche informazioni o altri dati analitici lesivi della dignità dell´interessato.

Restano ovviamente impregiudicati i diritti dell´interessato nei confronti di una eventuale, ulteriore utilizzazione dei dati da parte del quotidiano nel rispetto dei principi richiamati dagli artt. 20 e 25 della legge n. 675/1996, e degli artt. 5, 6 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 gennaio 2001


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli