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Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore - 28 maggio 2015 [4131145]

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[doc. web n. 4131145]

Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore - 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento di natura generale (adottato con deliberazione del 30 novembre 2005) con il quale il Garante si è pronunciato in ordine al trattamento di dati personali nell´ambito delle attività di recupero crediti;

VISTA la segnalazione presentata dal signor XY nei confronti di Sky Italia s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Con segnalazione pervenuta il 22 ottobre 2014, il signor XY ha riferito che Sky Italia s.r.l. invia ai propri clienti comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso "messaggi che sono posti in lettura […] sullo schermo del televisore", consentendo in tal modo a terzi di conoscere l´eventuale presenza di posizioni debitorie a carico degli interessati.

2. L´Autorità ha inviato a Sky Italia s.r.l. (di seguito "la società") una richiesta, volta ad acquisire informazioni sul caso di specie e, più in generale, sui presupposti, le finalità e le modalità del lamentato trattamento dei dati personali dei propri clienti, effettuato nell´esercizio dell´attività di recupero, in sede stragiudiziale, dei debiti riferiti ai medesimi (v. nota prot. n. 34728/95972 del 28 novembre 2014).

3. La società, assumendo al riguardo ogni responsabilità ai sensi dell´art. 168 del Codice, ha dichiarato di utilizzare "messaggi sul televisore" (di seguito anche "B-Mail")" […] per effettuare comunicazioni di servizio, comunicazioni commerciali solo ai soggetti che hanno espresso il proprio consenso, e anche comunicazioni di carattere amministrativo", incluse quelle finalizzate all´esercizio dell´attività di recupero crediti in sede stragiudiziale (v. nota Sky Italia s.r.l. del 22 dicembre 2014).

Si tratta di messaggi inviati dalla società al decoder del cliente "che sono visualizzabili solo ed esclusivamente se il cliente decide di leggerli"; secondo quanto riferito dalla società, infatti, "sul televisore del cliente viene semplicemente visualizzato un banner con l´icona di una busta. E´ possibile scegliere di chiudere il banner (premendo il tasto ESC del telecomando "Chiudi") per non leggere il messaggio o leggerlo in un secondo momento, oppure è possibile scegliere di leggere subito il messaggio (premendo il tasto giallo del telecomando "Leggi")".

La società ha precisato, inoltre, che a tutela della riservatezza del cliente "non vi è alcuna informazione circa l´oggetto del messaggio, né, tantomeno alcun riferimento, diretto o indiretto, a insoluti o azioni di recupero".

In relazione al segnalante, la società ha infine dichiarato di avergli inviato due messaggi aventi il seguente tenore:

• Messaggio B-MAIL del 24/9/14: "Gentile cliente, il saldo della sua fattura Sky non è andato a buon fine. Per evitare la sospensione del servizio, paghi entro oggi [….]";

• Messaggio B-MAIL del 1/10/14 "Sky, l´offerta di sport senza rivali. Domenica 5/10 non perdere il big match di serie A Juventus-Roma [….]. Paga gli arretrati […], riattiva subito Sky […]".

4. Dagli elementi in atti risulta, in primo luogo, che attraverso il sistema sopra delineato, Sky Italia s.r.l effettua, in qualità di "titolare", i trattamenti di dati personali connessi al recupero dei crediti dei propri clienti scaduti e non pagati.

L´Autorità, in passato, ha avuto modo di censurare "prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale", con particolare riferimento all´ipotesi in cui "l´attività preordinata al recupero crediti, coinvolg[a] non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest´ultimo", prescrivendo a chiunque effettui un trattamento di dati personali nell´ambito dell´attività di recupero crediti di osservare il principio di liceità nel trattamento. Tale precetto risulta violato sia in caso di comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l´interessato, sia in caso di diffusione –anche potenziale– di tali dati personali (v. Provv. 30 novembre 2005, doc web n. 1213644, punto 1 e 2).

5. Alla luce di tali principi, il trattamento posto in essere dalla società e sopra descritto non è conforme al principio di liceità fissato dall´art. 11, comma 1, lett. a) del Codice e richiamato anche nel citato provvedimento generale.

Nel caso in questione, infatti, le risultanze istruttorie hanno consentito di raggiungere la prova piena che il messaggio inviato al cliente si presta, per le modalità utilizzate, ad essere conosciuto da un numero indeterminato di soggetti diversi dall´interessato. Al riguardo, non risulta che la società abbia predisposto misure idonee a rendere possibile la conoscenza del testo del messaggio al solo interessato, dal momento che il tasto del telecomando che consente la lettura o meno dello stesso può essere azionato da chiunque sia davanti allo schermo.

Si osserva, inoltre, che con specifico riferimento al messaggio inviato al segnalante il 1° ottobre 2014, pur apparendo lo stesso finalizzato a fornire solo un´informazione di tipo commerciale, contestualmente contiene la richiesta di pagamento di rate insolute; ciò costituisce violazione del principio di correttezza e pertinenza del trattamento (art. 11 comma 1, lett. a) e d) del Codice).

6. Al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi a quello oggetto di segnalazione, si ritiene di dover prescrivere a Sky Italia s.r.l. le seguenti misure da adottare nello svolgimento dell´attività di recupero crediti.

Qualora intenda continuare ad effettuare tale attività tramite "messaggi sul televisore", al fine di escludere il rischio, anche potenziale, di diffusione a terzi di informazioni relative alla posizione debitoria dell´interessato, la società dovrà prevedere –in relazione a comunicazioni diverse dalle informazioni di servizio o commerciali–, l´utilizzo di un codice di accesso al contenuto del messaggio che dovrà essere consegnato al cliente all´atto della sottoscrizione del contratto ed inserito dal medesimo al momento dell´apertura del messaggio.

La società, nel rispetto del principio di finalità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. b) dovrà inoltre provvedere ad inviare messaggi distinti in ragione dello scopo (di servizio, commerciale o amministrativo) che intende di volta in volta perseguire.

Si ritiene di dover altresì prescrivere a Sky Italia s.r.l. quale misura opportuna, di privilegiare l´invio dei solleciti di pagamento alla clientela mediante l´impiego di idonee modalità, quali, a titolo esemplificativo, la comunicazione elettronica all´indirizzo e-mail eventualmente fornito dal cliente o, in difetto, la spedizione in plico chiuso presso l´indirizzo del medesimo o presso il domicilio eletto da costui.

Si ricorda che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza delle misure necessarie prescritte con il presente provvedimento, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

considerato che il trattamento sopra descritto posto in essere da Sky Italia s.r.l. non risulta conforme al principio di liceità fissato dall´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice, prescrive, ai sensi dell´art. 143, comma 1 lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, alla medesima società, qualora operi in qualità di titolare del trattamento nell´esercizio dell´attività di recupero crediti, effettuata in via stragiudiziale, di:

a. prevedere, quale misura necessaria, l´inserimento di un codice di accesso al messaggio contenente la richiesta di pagamento di importi insoluti; tale codice dovrà essere consegnato al cliente all´atto della sottoscrizione del contratto con la società;

b. inviare, quale misura necessaria, messaggi distinti in ragione dello scopo (di servizio, commerciale, o amministrativo) che intende di volta in volta perseguire;

c. privilegiare, quale misura opportuna, l´invio dei solleciti di pagamento alla clientela mediante l´impiego di idonee modalità, quali, a titolo esemplificativo, la comunicazione elettronica all´indirizzo e-mail eventualmente fornito dal cliente o, in difetto, la spedizione in plico chiuso presso l´indirizzo del medesimo o presso il domicilio eletto da costui.

Il Garante chiede a Sky Italia s.r.l. di comunicare, ai sensi dell´art. 157 del Codice, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia