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Albi e ordini professionali - Regime di pubblicità dei dati personali contenuti nell'Albo professionale - 26 ottobre 1998 [41075]

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 [doc. web n. 41075]

Albi e ordini professionali - Regime di pubblicità dei dati personali contenuti nell´Albo professionale - 26 ottobre 1998

La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi, ma ha ribadito che occorre rispettare le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di tali atti


Roma, 26 ottobre 1998

Coordinamento Regionale
Collegi Professionali Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica della Regione Friuli Venezia Giulia.
Strada di Guardiella 4
34128 Trieste


OGGETTO: Trattamento di dati personali contenuti nell´Albo professionale

Codesto organismo ha chiesto di chiarire se sia necessaria un´autorizzazione del Garante per trattare i dati personali degli iscritti ai collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, e se occorra inoltre il preventivo consenso dei medesimi iscritti per pubblicarne i dati personali mediante stampa dell´albo professionale e per inviarne copia a pubbliche amministrazioni o a soggetti privati.

Al riguardo, è opportuno premettere che la legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi, ma ha ribadito che occorre rispettare le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di tali atti (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675/96).

Il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sulla "ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell´esercizio delle professioni stesse", dispone (art. 2) che ciascun Ordine o Collegio deve provvedere annualmente alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo inviandone copia al prefetto per l´affissione nella sede della prefettura. Un esemplare dell´Albo è rimesso anche, tra l´altro, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli uffici giudiziari della provincia, alla federazione da cui dipende l´ordine o collegio, nonché all´Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

Tale fonte normativa non disciplina espressamente le forme di consultazione dell´albo presso l´ordine o il collegio e l´invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati.
Tuttavia, le comunicazioni poc´anzi indicate rendono possibile una diffusa conoscibilità dell´albo presso le amministrazioni destinatarie.

È bene inoltre ribadire, come osservato in altre circostanze, che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi.

Nel caso di specie, in relazione ai quesiti posti circa il trattamento dei dati personali degli iscritti all´Albo, non si ravvisano ostacoli di principio alla creazione, da parte di codesto coordinamento regionale, di un archivio degli iscritti, sia con l´uso di strumenti manuali sia con l´ausilio di mezzi elettronici.

Per quanto riguarda la diffusione, la legge n. 675/71996 esclude che debba essere acquisito il consenso quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (artt. 12, comma 1, lett. c), e 20, comma 1, lett. b) cit.).

Si precisa infine che per il trattamento dei suddetti dati personali, non avendo essi natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996, non è necessaria l´autorizzazione di questa Autorità.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41075
Data
26/10/98

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati