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Circolazione stradale - Verbali di accertamento e generalità dei verbalizzanti - 6 febbraio 2001 [41067]

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 [doc web n. 41067]

Circolazione stradale  - Verbali di accertamento e generalità dei verbalizzanti - 6 febbraio 2001

La legge n. n. 675 non vieta alla polizia municipale di indicare i verbalizzanti negli esemplari di verbali conformi all’originale, ma redatti con sistemi meccanizzati, che vanno prediposti secondo le norme speciali previgenti alla predetta legge.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Il Garante ha ricevuto una segnalazione relativa alla redazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte del Comando di polizia municipale di Firenze. Secondo la prassi segnalata i verbali non riporterebbero le generalità dei verbalizzanti e conterrebbero invece un´avvertenza secondo cui tale omissione conseguirebbe all´applicazione della legge n. 675/1996 in materia di protezione dei dati personali.

2. Questa Autorità, con nota del 13 gennaio 2001 inviata ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, ha chiesto al Sindaco del Comune di Firenze elementi ed informazioni utili. A seguito di tale richiesta, il locale Comando di polizia municipale, con nota del 22 gennaio 2001, ha fornito quanto richiesto.

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Il Comando di polizia municipale di Firenze ha fatto presente che la segnalazione non riguarderebbe i verbali originali sottoscritti dall’agente che accerta la violazione al codice della strada, ma esemplari conformi redatti con sistemi meccanizzati e contenenti le medesime indicazioni presenti negli originali.

Il Comando non ha interamente precisato se le generalità dell’agente siano inserite nei verbali originali. Ha però dichiarato che a partire dagli anni ’70 nei verbali spediti con il sistema meccanizzato viene indicato solo il numero di matricola dall´agente, oltre alle generalità del responsabile del procedimento automatizzato. Ciò per tutelare l’incolumità e la sfera privata degli operatori nei confronti di minacce e di altre "attenzioni" incresciose manifestate spesso da trasgressori.

Secondo il Comando tale soluzione conseguirebbe alla normativa sulla protezione dei dati personali nella parte in cui permette di trattare solo i dati personali necessari in relazione alla funzione esercitata. Si giustificherebbe quindi l´avvertenza stampigliata in calce al modulo di verbale circa la riconducibilità alla legge n. 675 dell´omissione delle generalità, ferma restando la possibilità per gli interessati di conoscere le generalità stesse per tutelare i propri interessi.

4. Ciò premesso, va rilevato sul piano generale che nessuna disposizione della legge n. 675/1996 impedisce alla polizia municipale di indicare nei verbali meccanizzati le generalità degli agenti (cfr. art. 27 legge n. 675/1996). Risulta pertanto del tutto impropria l’avvertenza secondo cui l’omissione conseguirebbe all’applicazione di tale legge.

Va, inoltre, osservato che il principio di pertinenza di cui all’art. 9, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996 opera certamente anche nell’ambito delle attività in esame. Il Comando può quindi calibrarne di volta in volta le modalità applicative in riferimento a vari atti e documenti, tenendo presenti le specifiche funzioni svolte, la particolare natura dei procedimenti di tipo sanzionatorio e le esigenze connesse alla tutela dei diritti dell´interessato. Tuttavia, tale principio non comporta l’automatica disapplicazione delle norme di settore che regolano direttamente i procedimenti sanzionatori amministrativi e che non sono state abrogate o modificate dalla legge n. 675/1996 salve eventuali situazioni del tutto particolari di incompatibilità che però non si ravvisano nel caso di specie (art. 43 legge n. 675/1996).

Il Comando dovrà porre quindi riferimento alle disposizioni che disciplinano la redazione dei verbali e che regolano la procedura di contestazione e l’applicazione della sanzione.

In questo quadro gli artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con d.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni rinviano ad un modello di verbale VI.1 allegato al regolamento, il quale reca uno spazio per indicare nel verbale l’organo accertatore e che sembra quindi richiedere la menzione delle generalità di quest’ultimo.

La summenzionata esigenza di tutela degli agenti è comprensibile ed è stata tenuta presente da questa Autorità rispetto al diverso tema dell’utilizzazione di cartellini identificativi recanti le generalità o altri dati personali dei dipendenti interessati. Tuttavia, nel caso di specie vengono in considerazione la diversa problematica della forma degli atti e la concomitante tutela delle persone cui si riferiscono gli accertamenti, sicchè non è pertinente l’eventuale richiamo al tema poc’anzi citato dei cartellini.

In conclusione, riportata correttamente la questione in termini di non incompatibilità della disciplina di settore con la normativa in materia di protezione dei dati personali, deve ribadirsi che la prassi segnalata non è conseguenza dell´applicazione della legge n. 675. L´avvertenza riportata sul modello di verbale oggetto della segnalazione deve essere quindi espunta dai moduli utilizzati o comunque modificata eliminando il riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

segnala, ai sensi dell´articolo 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996 al Comando della polizia municipale di Firenze la necessità di conformare la redazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada ai principi enunciati nel presente provvedimento.


Roma, 6 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Vedi anche (9)