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Procedimento relativo ai ricorsi - Un riscontro idoneo, ma tardivo, alle richieste dell'interessato comporta l'obbligo di rimborso delle spese - 1...

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 [doc web n. 40639]

Procedimento relativo ai ricorsi - Un riscontro idoneo, ma tardivo, alle richieste dell´interessato comporta l´obbligo di rimborso delle spese - 11 settembre 2001

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto di conoscere la logica e le finalità del trattamento, di cancellare alcuni dati e di rilasciare una attestazione)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18 , 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata con riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto a Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A. di conoscere la logica e le finalità del trattamento, di cancellare alcuni dati personali detenuti dalla società e di attestare che la cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L´interessato ha quindi presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 , Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A. ha comunicato all´interessato che:

  • i dati personali in questione sono trattati ai soli fini della liquidazione del sinistro e non sono stati cancellati nel rispetto "dell´obbligo di legge di conservazione decennale della documentazione giustificativa del pagamento del sinistro";
  • nessuna comunicazione di aggiornamento e rettifica è stata rivolta a terzi.

Nell´audizione tenutasi il 3 settembre 2001 l´interessato ha ribadito le proprie richieste sottolineando che da documentazione relativa ad altro sinistro risulterebbe che Liguria – Società di Assicurazioni S.p.A. avrebbe effettuato una comunicazione di dati a terzi; l´interessato ha altresì chiesto che le spese inerenti al procedimento in esame siano poste a carico del titolare.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Liguria - Società di assicurazioni S.p.A. ha fornito un idoneo riscontro alle richieste precedentemente avanzate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. Il titolare ha infatti indicato le finalità connesse al trattamento dei dati personali dell´interessato ed ha evidenziato le ragioni per le quali nel rispetto di uno specifico obbligo normativo non è ancora possibile cancellare i dati dell´interessato.

Resta impregiudicato il diritto dell´interessato di presentare ulteriori istanze di accesso ex art. 13 della legge n. 675/1996 (al fine di verificare l´esistenza di propri dati personali, della loro origine e della legittimità di tali trattamenti) nei confronti di altri soggetti che, anche in relazione ai documenti già in possesso dell´interessato, potrebbero detenere dati personali che lo riguardano.

Si ritiene congruo determinare nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste del ricorrente formulate ai sensi dell´art. 13 della l. n. 675 .

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Liguria- Società di Assicurazioni S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli