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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 31 dicembre 2001 [40461]

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 [doc. web n. 40461]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 31 dicembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati personali detenuti da una centrale rischi privata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. ZY nei confronti di Wall Street Rome Institute s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di aver ricevuto da parte di Wall Street Rome Institute s.r.l., da ultimo nel mese di ottobre dell´anno 2001, una comunicazione telefonica a contenuto pubblicitario.

Il ricorrente ha quindi inviato una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 volta a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali e "sensibili", nonché la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento e dell´origine dei medesimi dati.

Non avendo ricevuto risposta il ricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo che le spese inerenti al procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 dicembre 2001, Wall Street Rome Institute s.r.l. ha risposto comunicando all´interessato:

  • gli estremi identificativi del titolare del trattamento e le finalità del trattamento;
  • i dati personali detenuti (di tipo non sensibile) e la loro origine;

Il ricorrente, con memoria pervenuta in data 21 dicembre 2001, ha dichiarato di ritenere adeguato il riscontro fornito dal titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato per finalità pubblicitarie, in particolare attraverso contatti telefonici, da una società che organizza corsi di lingua.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un idoneo riscontro alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso le notizie e i dati richiesti e fornendo i chiarimenti richiesti in ordine all´origine dei dati medesimi.

Tali riscontri sono stati forniti solo a seguito della proposizione del ricorso a questa Autorità. Ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, si ritiene congruo determinare, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico di Wall Street Rome Institute s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 31 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli