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Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati contenuti nelle denunce d'infortunio INAIL - 20 giugno 2001 [40241]

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 [doc web n. 40241]

Procedimento relativo ai ricorsi - Accesso a dati contenuti nelle denunce d´infortunio INAIL

In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.
Gravano tuttavia sul titolare del trattamento le spese inerenti al procedimento avanti al Garante in caso di tardiva risposta alle richieste avanzate dall´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 25 maggio 2001, presentato dal sig. XY nei confronti dell´INAIL, Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessato aveva chiesto di accedere ai propri dati personali, con specifico riferimento ai dati contenuti in due denunce d´infortunio allo stesso riferite e relative all´anno 2000;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6227 del 30 maggio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 7 giugno 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando di aver trasmesso in data 6 giugno allo stesso la documentazione richiesta;

VISTA la nota anticipata via fax il 10 giugno 2001 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ricevuto dall´INAIL "quanto richiesto", confermando, nel contempo, la richiesta di attribuzione delle spese del procedimento a carico del titolare del trattamento;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, e poste a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli