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Videosorveglianza - Impianto di telecontrollo e videosorveglianza - 17 febbraio 2000 [40041]

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[doc. web n. 40041]


Videosorveglianza - Città di Portici - Impianto di telecontrollo e videosorveglianza

Al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, sono necessarie una localizzazione delle telecamere e una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell´immagine). È necessaria un´attenta riflessione sul livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone e sulla necessità che siano evitate riprese di persone preso gli impianti volti unicamente a prevenire le violazioni al codice della strada.

 

Roma, 17 febbraio 2000
rif. nota n. 2937
del 7 dicembre 1999 - All.: n. 4

Città di Portici
Provincia di Napoli
2° Settore
80055


Oggetto: Realizzazione di un impianto di telecontrollo e videosorveglianza.


Con nota del 7 dicembre 1999, codesto Comune ha trasmesso la delibera della Giunta comunale n. 739 del 29 novembre 1999 con la quale è stato approvato un regolamento per l´installazione e l´utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, di telecontrollo ambientale e di pannelli a messaggi variabili.

Dal suddetto provvedimento si evince che con tali impianti il Comune intende monitorare le zone nevralgiche del traffico cittadino ed i punti di maggiore concentrazione abitativa, al fine di:

  1. dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile;
  2. identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l´altro, il pronto intervento della polizia municipale;
  3. comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico e altre notizie utili sulla viabilità;
  4. rilevare dati anonimi per l´analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali;
  5. rilevare infrazioni al codice della strada;
  6. rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l´intervento degli operatori.

In materia di videosorveglianza, il Garante si è già pronunciato adottando alcuni provvedimenti di cui si trasmette copia, con i quali si è richiamata l´attenzione sulla necessità che i sistemi di rilevazione vengano attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie.

Per i soli aspetti riguardanti l´installazione e l´esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, è stato recentemente introdotto, mediante apposito regolamento (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250), l´obbligo di munirsi di un´autorizzazione rilasciata, ai comuni richiedenti, dal Ministero del lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

In particolare, detto regolamento prevede che gli impianti siano utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l´identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato, rilevando immagini solamente in caso di infrazione.

È altresì previsto che la documentazione con immagini sia utilizzata per le sole finalità di applicazione del regolamento medesimo e conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell´infrazione, all´applicazione della sanzione ed alla definizione dell´eventuale contenzioso, restando i dati rilevati accessibili esclusivamente per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

In via generale, si ricorda che la legge n. 675/1996 è senz´altro applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni siano registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

Le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale, la qualità degli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le persone inquadrate. Tuttavia, la legge n. 675/1996 definisce dato personale qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Non è pertanto necessario che le persone siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificabili attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

Il progetto trasmesso al Garante tiene conto di alcune indicazioni formulate dall´Autorità in relazione ad analoghe iniziative di enti locali e di amministrazioni centrali.

Si ribadisce, ad ogni modo, che tra le finalità prima elencate possono essere perseguite solo quelle che rispondono alle funzioni istituzionali demandate all´ente, in particolare, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull´ordinamento della polizia municipale, nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali (v. art. 27 legge n. 675/1996).

Si deve inoltre procedere all´individuazione di misure idonee per assicurare un utilizzo corretto dei dati da parte dei soggetti legittimati (art. 15 legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999) e delle procedure e delle modalità volte a fornire agli interessati le informazioni previste dall´art. 10 della legge n. 675/96.

Sono inoltre necessarie:

  1. una localizzazione più precisa delle telecamere e una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell´immagine), anche al fine di assicurare il rispetto dei princìpi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti. Si segnala in particolare la necessità di un´attenta riflessione sul livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone e sulla necessità che siano evitate riprese di persone presso gli impianti volti unicamente a prevenire le violazioni al codice di strada. Devono altresì essere ricordati i precisi limiti posti all´installazione di impianti audiovisivi dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori);
  2. l´individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni anche all´interno dell´ente e la precisazione delle finalità per le quali potranno essere autorizzati accessi di persone diverse dai responsabili e dagli incaricati (v. art. 5). In proposito deve essere chiarito nel regolamento che l´utilizzo dei dati personali da parte della Città si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 1, l. 675/1996) e non necessita del consenso dell´interessato, che è richiesto dall´art. 11 della legge n. 675/1996 solo per i trattamenti di dati effettuati da privati o da enti pubblici economici (cfr., invece, l´art. 5, ultimo comma dello schema);
  3. una puntuale verifica per quanto riguarda l´eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favore di altri soggetti pubblici;
  4. l´indicazione del soggetto, o della struttura, cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, da inserire nell´art. 6;
  5. le modalità dell´eventuale riutilizzazione dei supporti magnetici una volta cancellate (v. art. 15 dello schema);
  6. la precisazione che ai fini dell´analisi dei flussi di traffico il trattamento è effettuato con modalità volta a salvaguardare l´anonimato, ma solo successivamente alla fase della raccolta giacché le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale (v. art. 16).

Va segnalata, da ultimo, sotto il profilo formale e in uno spirito di collaborazione, benché non direttamente riguardante le attribuzioni del Garante, una perplessità relativa alla possibilità consentita al Sindaco, anziché alla giunta comunale, di modificare le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame.

In conclusione, in relazione alla prevista installazione degli impianti di telecontrollo e videosorveglianza, si segnala la necessità di apportare le opportune modificazioni allo schema di regolamento al fine di renderlo conforme a quanto rilevato con la presente nota.

Si resta peraltro a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento e si invita codesta Città, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, ad inviare a questa Autorità, entro il 20 marzo 2000, tutte le informazioni relative al seguito dato alla presente nota.


Roma, 17 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà