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Diritti dell'interessato - Ogni manifestazione del pensiero costituisce dato personale - 26 novembre 1999 [40029]

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  [doc. web n. 40029]

Diritti dell´interessato - Ogni manifestazione del pensiero costituisce dato personale - 26 novembre 1999

Un´intervista o un colloquio, come qualsiasi altra dichiarazione, opinione o manifestazione del pensiero proveniente dall´interessato (uno scritto, un saggio, un articolo, ecc.), costituiscono senz´altro informazioni che riguardano la sua persona e come tali "dati personali" , essendo del tutto irrilevante la forma in cui esse sono trattate oppure gli eventuali supporti che le contengono.

Roma, 26 novembre 1999

Sig. (... )

OGGETTO: esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996


La S.V. ha chiesto di conoscere se sia esercitabile nei confronti dell´editore di un quotidiano e di una giornalista collaboratrice il diritto di "accesso" ai dati personali previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo alla registrazione di una propria intervista rilasciata allo stesso giornale e poi divenuta oggetto di un articolo.

La S.V. ha documentato la circostanza di aver esercitato tale diritto sia presso l´editore e il direttore responsabile del quotidiano sia nei confronti della giornalista autrice dell´intervista, e di aver ricevuto una risposta negativa da entrambi sulla base delle seguenti motivazioni:

  • l´editore e il direttore responsabile hanno dichiarato che la registrazione non figurerebbe in archivi redazionali o comunque a loro accessibili, ma sarebbe nella sfera di esclusiva disponibilità della giornalista;
  • quest´ultima ha invece sostenuto che la registrazione dell´intervista concessa dal richiedente non potrebbe essere ritenuta un dato personale, come tale "accessibile" ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, facendo presente di non essere più in possesso dell´unico esemplare esistente di tale registrazione e di non avere, altresì, "un archivio che possa essere inquadrato nell´ambito della legge sulla privacy".

Il Garante, esaminate nel merito le osservazioni formulate dalla S.V., precisa che secondo il consolidato orientamento di questa Autorità, già espresso in precedenti provvedimenti, i diritti previsti dal citato art. 13 (definiti sinteticamente come "diritti di accesso ai dati personali") sono riconosciuti nei confronti sia dell´editore, sia del giornalista, "i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l´interessato, e devono comunicarli all´interessato in una forma intellegibile" (v. il provvedimento del 16 ottobre 1997, in bollettino n. 2/97 del Garante, pag. 72; v. anche il provvedimento del 24 marzo 1998, in boll. n. 4/98, pag. 50 e ss.).

La legge n. 675/1996 reca una clausola di salvaguardia del segreto professionale del giornalista, che permette a quest´ultimo di tutelare la confidenzialità della fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario, e di non fornire, quindi, riscontro all´eventuale richiesta dell´interessato nella parte relativa alla pretesa di conoscere l´origine dei dati (cfr. gli artt. 13, comma 5, legge n. 675/1996 e 2, comma 3, legge n. 69/1993). Tale aspetto, però, non assume rilevanza nel caso in esame, che riguarda specificamente un´intervista rilasciata al giornalista dallo stesso interessato.

Le considerazioni appena esposte hanno recentemente trovato conferma nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica ai sensi dell´art. 25 della legge n. 675/1996 (cfr., in particolare, art. 2, commi 2 e 3).

Si osserva poi che:

a) la legge n. 675/1996 riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali (ad esempio, la raccolta, l´utilizzazione, l´elaborazione e la divulgazione di dati), a prescindere dal fatto che le informazioni trattate siano contenute in una banca dati o in un archivio;

b) la stessa legge, in armonia con gli atti internazionali e comunitari che ha attuato, considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l´identificazione dei soggetti interessati, anche se derivante da suoni o da immagini (come appunto una registrazione sonora, una foto od un filmato);

c) un´intervista o un colloquio, come qualsiasi altra dichiarazione, opinione o manifestazione del pensiero proveniente dall´interessato (uno scritto, un saggio, un articolo, ecc.), costituiscono senz´altro informazioni che riguardano la sua persona e come tali "dati personali", essendo del tutto irrilevante la forma in cui esse sono trattate oppure gli eventuali supporti che le contengono (nel caso di specie, una audiocassetta).

Pertanto, si ritiene che l´interessato, una volta che gli venga confermata l´esistenza dei propri dati personali (ossia, nel caso di specie, della registrazione dell´intervista), abbia pieno diritto di ottenerne la comunicazione in una forma chiaramente intellegibile (attraverso, ad esempio, la riproduzione su supporto sonoro o cartaceo da trasmettere allo stesso interessato: art. 13, comma 1, lett. c), num. 1), legge n. 675/1996), a cura dell´editore o, direttamente, della giornalista (sui rapporti tra editore e giornalista in ordine alla titolarità del trattamento dei dati v. il citato provvedimento del 24 marzo 1998, i cui principi possono essere estesi anche al problema dell´accesso dell´interessato).

Né, nel caso in esame, possono essere posti limiti all´esercizio di tale diritto da parte dell´interessato, in quanto la trasmissione di un duplicato della registrazione originale dell´intervista o la sua trascrizione cartacea permettono all´interessato stesso di tutelare i propri diritti e non recano pregiudizio nei confronti dell´eventuale esigenza per il giornalista di difendersi in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

IL PRESIDENTE