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Albi e ordini professionali - Pubblicità degli albi professionali - 22 luglio 1997 [39456]

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 [doc. web. n. 39456]

Albi e ordini professionali - Pubblicità degli albi professionali - 22 luglio 1997

Roma, 22 luglio 1997
Prot. n. 251/GAR

Ordine degli Architetti
della Provincia di Sassari
Viale Mameli, 42
07100 Sassari
(rif. prot. n. 673/3 del 30.5.97)

e, p.c.
Consiglio Nazionale dell´Ordine
degli Ingegneri e degli Architetti



OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31dicembre1996, n. 675

Con riferimento alle considerazioni evidenziate da codesto Ordine in merito alla pubblicità degli albi professionali degli architetti e ad alcune modalità applicative della legge n. 675, si fa presente quanto segue.

È opportuno premettere che in tema di pubblicità degli atti e dei documenti detenuti dai soggetti pubblici, anche dopo l´entrata in vigore della legge n.675, per i registri, gli elenchi, gli atti o i documenti da considerare pienamente pubblici, in quanto conoscibili da chiunque per espressa disposizione di legge o di regolamento, e per quelli la cui conoscibilità sia circoscritta, devono essere osservate le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità degli atti (cfr. gli artt. 12, comma 1, lett. c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675).

Va rilevato che nel caso di specie la legge 24 giugno 1923, n. 1395 (art. 5) e il r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (artt. 3 e 23) demandano al Consiglio dell´Ordine il compito di procedere alla formazione e all´annuale revisione e pubblicazione dell´albo dandone comunicazione all´autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni. L´albo è inviato alle Corti di appello, ai tribunali, alle preture, alle prefetture, alle camere di commercio aventi sede nel distretto dell´Ordine e agli altri Consigli dell´Ordine; può essere trasmesso, inoltre, ad enti pubblici e a privati nei casi che il Consiglio reputi opportuno e, dietro pagamento, può essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Pertanto, tali fonti normative disciplinano espressamente le forme di pubblicità dell´albo prevedendone, altresì, l´invio di copia ad altri soggetti pubblici o privati. Tale regime di pubblicità permette la conoscibilità pressoché indifferenziata di ciascun albo da parte di chiunque. Quindi, con riferimento all´art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonché alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell´albo.

Si precisa peraltro che con i decreti delegati previsti dalla legge n. 676/96 sarà dettata una disciplina integrativa riferita alla utilizzazione di dati provenienti da archivi e registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

In relazione al quesito posto nell´ultima parte della nota in esame occorre rilevare che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (art. 27, comma 1).

Ad esempio, può ritenersi conforme alla suddetta disciplina legislativa il trattamento da parte dell´Ordine dei dati relativi all´eventuale disponibilità degli iscritti ad essere nominati in commissioni edilizie comunali o di collaudo, ove ciò sia riconducibile a specifiche normative di settore; lo stesso può dirsi per i dati riguardanti la posizione giuridica ed economica degli iscritti all´albo, ove tale trattamento sia necessario all´Ordine per lo svolgimento delle attività di controllo e di disciplina istituzionalmente previste.

In ogni altro caso in cui non si ravvisino le condizioni sopra citate, il trattamento dei dati sarebbe operato in violazione della legge n. 675/96.

IL GARANTE

Scheda

Doc-Web
39456
Data
22/07/97

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati